stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 241

Attuazione della Direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio. (11G0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 29-1-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto  riguarda  la  delega
dei compiti di analisi di laboratorio; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o  ai  prodotti  vegetali  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 16 dicembre 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, dell'economia  e  delle  finanze,
della salute, della giustizia e per i rapporti con le regioni  e  per
la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
                                 214 
 
  1. Al comma 6, dell'articolo 53 del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  analisi
possono essere affidate a tali  laboratori  solo  qualora  i  Servizi
fitosanitari   regionali   garantiscano,   per   tutta   la    durata
dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi  di
laboratorio  possa  assicurare  l'imparzialita',  la  qualita'  e  la
protezione delle  informazioni  riservate  e  che  non  esiste  alcun
conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati  e
le sue altre attivita'.». 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Galan,   Ministro   delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni e la coesione territoriale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1 e l'allegato  A  della  legge  4
          giugno 2010,  n.  96  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  legge  comunitaria  2009),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno  2010,  n.  146,  S.O.,
          cosi' recitano: 
              «Art. 1(Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro il termine di recepimento indicato in ciascuna  delle
          direttive  elencate  negli  allegati  A  e  B,  i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle medesime direttive. Per le  direttive  elencate  negli
          allegati A e B, il cui  termine  di  recepimento  sia  gia'
          scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B, che  non  prevedono  un  termine  di  recepimento,  il
          Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' art. 14 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' art. 17, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
          pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
              «Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
          alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
          direttiva 69/465/CE (3); 
              2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          alla commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e  dei
          materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
          sementi (Versione codificata); 
              2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  concernente  i  requisiti  minimi   di
          formazione per la gente di mare (rifusione); 
              2008/119/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime per la  protezione  dei  vitelli
          (Versione codificata); 
              2008/120/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime  per  la  protezione  dei  suini
          (Versione codificata); 
              2008/124/CE della Commissione, del  18  dicembre  2008,
          che limita la commercializzazione delle sementi  di  talune
          specie di piante foraggere,  oleaginose  e  da  fibra  alle
          sementi  ufficialmente  certificate  "sementi  di  base"  o
          "sementi certificate" (Versione codificata); 
              2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alle disposizioni  ed  alle  norme
          comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni  e  le
          visite  di  controllo  delle  navi  e  per  le   pertinenti
          attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); 
              2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 maggio  2009,  sull'impiego  confinato  di  microrganismi
          geneticamente modificati (rifusione); 
              2009/143/CE del Consiglio, del 26  novembre  2009,  che
          modifica la direttiva; 
              2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di
          analisi di laboratorio; 
              2009/145/CE della Commissione, del  26  novembre  2009,
          che prevede talune deroghe per l'ammissione  di  ecotipi  e
          varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
          localita' e regioni e  minacciati  dall'erosione  genetica,
          nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
          la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
          la  coltivazione  in  condizioni  particolari  e   per   la
          commercializzazione  di   sementi   di   tali   ecotipi   e
          varieta'.». 
              - La direttiva 2000/29/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          10 luglio 2000, n. L 169. 
              - La direttiva 2009/143/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          4 dicembre 2009, n. L 318. 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,
          (Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente   le
          misure di protezione contro l'introduzione e la  diffusione
          nella Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
          prodotti vegetali) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2005, n. 248, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 53, del citato  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  214,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  53(Cooperazione  fra  i  laboratori).  -  1.   I
          laboratori per le analisi e  le  consulenze  specialistiche
          per la determinazione degli  organismi  nocivi  contemplati
          dalle normative  di  competenza  dei  servizi  fitosanitari
          regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale. 
              2. I laboratori  dei  servizi  fitosanitari  regionali,
          nonche' le strutture  laboratoristiche  pubbliche  operanti
          nel settore della ricerca e della sperimentazione  agraria,
          che  si   impegnano   a   collaborare   con   il   servizio
          fitosanitario nazionale sulla base di specifici  protocolli
          di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di
          laboratori. 
              3.  La  responsabilita'  tecnica  dei  laboratori   dei
          servizi fitosanitari  regionali  deve  essere  affidata  ad
          ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati. 
              4. I laboratori afferenti alla rete  nazionale  debbono
          soddisfare gli standard tecnici stabiliti  conformemente  a
          quanto previsto dall'art. 49, comma 2, lettera c). 
              5. La rete nazionale di  laboratori  e'  sottoposta  al
          coordinamento e alla valutazione del comitato. 
              6.  I  servizi   fitosanitari   regionali,   sotto   la
          responsabilita'       delle        proprie        strutture
          tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi,  per  limitati
          periodi e  per  particolari  esigenze,  di  laboratori  non
          facenti parte della rete, previo il parere del comitato. Le
          analisi  posso  essere  affidate  a  tali  laboratori  solo
          qualora i servizi fitosanitari regionali garantiscano,  per
          tutta la durata dell'incarico, che la persona  giuridica  a
          cui affidano le analisi  di  laboratorio  possa  assicurare
          l'imparzialita',  la  qualita'  e   la   protezione   delle
          informazioni riservate e che  non  esiste  alcun  conflitto
          d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati  e
          le sue altre attivita'. 
              7.  Il  servizio  fitosanitario  centrale,  sentito  il
          parere del comitato, puo' individuare uno o piu' laboratori
          della rete quali unita' di riferimento e  di  coordinamento
          per la  rete  nazionale  di  laboratori,  ciascuno  per  il
          proprio settore di competenza. 
              8. Il servizio  fitosanitario  centrale  ed  i  servizi
          fitosanitari    regionali    possono    avvalersi     della
          collaborazione degli Istituti appartenenti al consiglio per
          la  ricerca  per  l'agricoltura,  istituito   con   decreto
          legislativo 29 ottobre  1999,  n.  454,  e  di  ogni  altra
          istituzione   scientifica   impegnata   nel   campo   della
          protezione  fitosanitaria.  I  laboratori  delle   suddette
          strutture pubbliche possono stipulare protocolli di  intesa
          o convenzioni a norma del comma 2.».