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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010, n. 237

Regolamento recante riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2011
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-1-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23  dicembre
2005, n. 266,  che  istituisce  l'Agenzia  per  la  diffusione  delle
tecnologie per l'innovazione, allo scopo di «accrescere la  capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali
attraverso  la  diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle  relative
applicazioni industriali»; 
  Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244; 
  Visto l'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 17, commi da 1 a 9, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102; 
  Visto l'articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26  febbraio
2010, n. 25; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
30 gennaio 2008, con il quale, acquisita  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e  le
modalita'  per   lo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali
dell'Agenzia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  30
maggio 2008, con il quale e' stato approvato lo Statuto dell'Agenzia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  149  del  27
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione  al
Ministro  senza  portafoglio,  on.  prof.  Renato  Brunetta,  ed   in
particolare la lettera m), concernente la delega di funzioni relative
all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; 
  Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed
al contenimento delle spese  dell'Agenzia  per  la  diffusione  delle
tecnologie per l'innovazione secondo i criteri del citato articolo 2,
comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  che  risultano
applicabili al citato riordino; 
  Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di  cui  alla
lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'ente sono
affidate al  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della  pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica senza  che  ad  esse  sia
preposto specificamente alcun ufficio dirigenziale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nelle  adunanze  del  14  dicembre
2009, 8 febbraio 2010 e 26 aprile 2010 ed  adeguate  le  prescrizioni
del presente decreto a quanto indicato nei suddetti pareri, salvo per
quanto concerne l'applicazione della lettera i) del  citato  articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  i  Ministri  per  la  semplificazione
normativa, per l'attuazione del programma di Governo e  dell'economia
e delle finanze; 
 
                                Emana 
                       il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Composizione degli organi 
 
  1. Gli organi  collegiali  dell'Agenzia  per  la  diffusione  delle
tecnologie per l'innovazione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  368,
lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non  possono  avere
un  numero  di  componenti,  escluso  il   presidente   dell'Agenzia,
complessivamente superiore a  quindici.  Ai  fini  di  cui  al  primo
periodo, i componenti del Consiglio di  amministrazione  dell'Agenzia
sono ridotti da otto a quattro, i  componenti  del  Comitato  tecnico
scientifico sono ridotti da venti ad otto e sono soppressi  i  membri
supplenti del Collegio dei revisori dei conti. 
  2. La dotazione organica complessiva del personale dell'Agenzia  e'
ridotta in misura non  inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa
complessiva. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e  l'innovazione  e'  conseguentemente  rideterminata  la   dotazione
organica di cui all'articolo 18 del Regolamento di  organizzazione  e
gestione del personale. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento sono  apportate  allo  statuto  dell'Agenzia  ed
approvate con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  le
modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data  di
approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o piu'
degli organi collegiali dell'Agenzia  risulta  incompatibile  con  le
nuove  previsioni  dello  statuto,   i   relativi   membri   decadono
dall'incarico e si procede entro  i  successivi  trenta  giorni  alla
ricomposizione dell'organo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2010 
 
              Il Presidente del Senato della Repubblica 
   nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, 
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione 
 
                              SCHIFANI 
 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Rotondi,  Ministro  per  l'attuazione
                                del programma di Governo 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 
Ministeri istituzionali, registro n.21, foglio n.60 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta il testo del comma 368, lett. d) dell'art.
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «368. Ai distretti produttivi si applicano le  seguenti
          disposizioni: 
              a) - c) (omissis); 
              d) per la ricerca e lo sviluppo: 
              1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
          piccole  e  medie  imprese  e  dei  distretti  industriali,
          attraverso  la  diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle
          relative applicazioni industriali, e' costituita  l'Agenzia
          per la diffusione delle tecnologie  per  l'innovazione,  di
          seguito denominata "Agenzia"; 
              2) l'Agenzia promuove  l'integrazione  fra  il  sistema
          della  ricerca  ed   il   sistema   produttivo   attraverso
          l'individuazione,  valorizzazione  e  diffusione  di  nuove
          conoscenze,   tecnologie,    brevetti    ed    applicazioni
          industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale; 
              3)  l'Agenzia  stipula  convenzioni  e  contratti   con
          soggetti  pubblici  e  privati  che   ne   condividono   le
          finalita'; 
              4)  l'Agenzia  e'   soggetta   alla   vigilanza   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  che,  con  propri
          decreti di natura non regolamentare, sentiti  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
          attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
          la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie, se nominati, definisce criteri  e  modalita'
          per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali.   Lo
          statuto dell'Agenzia  e'  soggetto  all'approvazione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri». 
              - Si riporta il testo dei commi 634 e 635  dell'art.  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «634 (Autorizzazione dell'adozione  di  regolamenti  di
          delegificazione per  il  riordino,  di  Enti  ed  organismi
          pubblici statali). - Al fine di conseguire gli obiettivi di
          stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della  spesa
          di  funzionamento  delle  amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  o
          dei Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  il  Ministro
          per  la  semplificazione   normativa,   il   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  sentite  le  organizzazioni
          sindacali in relazione  alla  destinazione  del  personale,
          sono  riordinati,  trasformati  o  soppressi  e  messi   in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo  Stato,
          anche in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento. 
              635 (Modalita' di attuazione dei regolamenti di cui  al
          comma 634). - Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma
          634 sono trasmessi al  Parlamento  per  l'acquisizione  del
          parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma  19,
          della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
          di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi  del
          comma 23 del medesimo articolo 14». 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n.133": 
              «Art. 26 (Taglia-enti)  -  1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311,  degli   enti   la   cui   funzione   consiste   nella
          conservazione e  nella  trasmissione  della  memoria  della
          Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle
          leggi 20 luglio 2000, n.  211,  istitutiva  della  Giornata
          della memoria, e 30  marzo  2004,  n.  92,  istitutiva  del
          Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli
          enti parco e degli  enti  di  ricerca,  sono  soppressi  al
          novantesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, ad eccezione  di
          quelli confermati con decreto dei Ministri per la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa, da emanarsi entro  il  predetto  termine.  Sono,
          altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non  economici,
          per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009,  non  siano
          stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del  comma
          634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.
          Gli enti confermati ai  sensi  del  primo  periodo  possono
          essere oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
          organismi  pubblici  statali,   di   cui   al   comma   634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei  regolamenti  di  riordino.  Sono
          soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
          periodo i cui regolamenti di  riordino,  approvati  in  via
          preliminare entro il  31  ottobre  2009,  non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta  giorni
          i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma». 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'articolo 2 e  l'allegato  A  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi  da  580  a
          585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          sono abrogati. 
              4. All'alinea del comma 634  del  medesimo  articolo  2
          della predetta legge n. 244  del  2007  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a)  le  parole:  «Ministro  per  le  riforme   e   le
          innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite
          dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa»; 
                b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
          sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,»; 
                c) le parole: «termine di  centottanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 
              5. All'articolo 1, comma 4, della  legge  27  settembre
          2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          semplificazione normativa». 
              6.  L'Unita'  per  il  monitoraggio,  istituita   dall'
          articolo 1, comma 724, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, e' soppressa a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto e la
          relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di  euro
          annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce
          in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6». 
               - Si riporta il testo dell'art. 17, commi da  1  a  9,
          del decreto legge  1  luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti): - 1. All'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
          sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; 
                b) dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
          «Il termine di cui al secondo periodo si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». 
              2. All'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 le parole «30  giugno  2009»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31  ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione»   fino   a   «Ministri   interessati»   sono
          sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze». 
              3. 
              4. Nelle more  della  definizione  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile in maniera lineare, una quota  delle  risorse
          disponibili delle unita' previsionali di base del  bilancio
          dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo  60,  comma
          3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  ai
          fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
          della pubblica amministrazione. 
              4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  4
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente  i  termini
          per l'espressione dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              5. 
              6. All'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: 
                «h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              7. 
              8. Le economie conseguite dagli enti pubblici  che  non
          ricevono  contributi  a   carico   dello   Stato,   inclusi
          nell'elenco  adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  del  comma  5
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  ad
          eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
          rese  indisponibili  fino  a  diversa  determinazione   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  i
          Ministri interessati. 
              9. ». 
              - Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art.  2  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 (Proroga  di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito   con
          modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25: 
                «8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
          8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
                  a)  ad  apportare,  entro  il   30   giugno   2010,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          non generale, e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in
          misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
                  b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74.» 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica"  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30  luglio  2010,  n.122  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30 gennaio 2008 recante i criteri e  le  modalita'  per  lo
          svolgimento delle attivita' istituzionali della Agenzia per
          la diffusione delle tecnologie dell'innovazione. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          8 aprile 2008 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
          maggio 2008, n. 126. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          13 giugno 2008 recante "Delega di funzioni  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  in   materia   di   pubblica
          amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio
          prof.  Renato  Brunetta"  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 27 giugno 2008, n. 149. 
              - Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 14,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
                «19 - E' istituita la "Commissione  parlamentare  per
          la semplificazione", di  seguito  denominata  "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento all'art. 1  comma  638,  lett.  d)
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266  si  veda  nelle  note
          alle premesse.