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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2011
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Testo in vigore dal: 25-1-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega
il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la modifica
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali  e,  in  particolare,
l'articolo 176; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini  e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177,  recante
riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  dell'
8 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi,  nell'Adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) autenticazione del documento informatico: la validazione  del
documento informatico attraverso l'associazione di  dati  informatici
relativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della
redazione;»; 
    b) alla lettera c) le parole:  «di  fotografia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»; 
    c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
      1)  «i-bis)  copia  informatica  di  documento  analogico:   il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento analogico da cui e' tratto;»; 
      2) «i-ter)  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di
documento analogico: il  documento  informatico  avente  contenuto  e
forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;»; 
      3) «i-quater) copia informatica di  documento  informatico:  il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa
sequenza di valori binari;»; 
      4)   «i-quinquies)   duplicato   informatico:   il    documento
informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,   sullo   stesso
dispositivo o su dispositivi  diversi,  della  medesima  sequenza  di
valori binari del documento originario;»; 
    d) dopo la lettera p) e' inserita la seguente: 
    «p-bis) documento analogico: la rappresentazione non  informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»; 
    e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
    «q-bis) firma elettronica avanzata:  insieme  di  dati  in  forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento  informatico  che
consentono  l'identificazione  del   firmatario   del   documento   e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi
sui quali il  firmatario  puo'  conservare  un  controllo  esclusivo,
collegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da
consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente
modificati;»; 
    f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
    «r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo  di  firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e
realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della
firma;»; 
    g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: 
    «s) firma digitale: un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di
chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra
loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere
manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»; 
    h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti: 
      1)  «u-bis)  gestore  di  posta  elettronica  certificata:   il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici
mediante la posta elettronica certificata;»; 
      2)  «u-ter)   identificazione   informatica:   la   validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed  univoco  ad  un
soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi,
effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire
la sicurezza dell'accesso;»; 
    i) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
    «v-bis) posta elettronica certificata: sistema  di  comunicazione
in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di  un  messaggio
di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega
il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la modifica
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali  e,  in  particolare,
l'articolo 176; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini  e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177,  recante
riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  dell'
8 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi,  nell'Adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) autenticazione del documento informatico: la validazione  del
documento informatico attraverso l'associazione di  dati  informatici
relativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della
redazione;»; 
    b) alla lettera c) le parole:  «di  fotografia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»; 
    c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
      1)  «i-bis)  copia  informatica  di  documento  analogico:   il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento analogico da cui e' tratto;»; 
      2) «i-ter)  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di
documento analogico: il  documento  informatico  avente  contenuto  e
forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;»; 
      3) «i-quater) copia informatica di  documento  informatico:  il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa
sequenza di valori binari;»; 
      4)   «i-quinquies)   duplicato   informatico:   il    documento
informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,   sullo   stesso
dispositivo o su dispositivi  diversi,  della  medesima  sequenza  di
valori binari del documento originario;»; 
    d) dopo la lettera p) e' inserita la seguente: 
    «p-bis) documento analogico: la rappresentazione non  informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»; 
    e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
    «q-bis) firma elettronica avanzata:  insieme  di  dati  in  forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento  informatico  che
consentono  l'identificazione  del   firmatario   del   documento   e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi
sui quali il  firmatario  puo'  conservare  un  controllo  esclusivo,
collegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da
consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente
modificati;»; 
    f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
    «r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo  di  firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e
realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della
firma;»; 
    g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: 
    «s) firma digitale: un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di
chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra
loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere
manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»; 
    h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti: 
      1)  «u-bis)  gestore  di  posta  elettronica  certificata:   il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici
mediante la posta elettronica certificata;»; 
      2)  «u-ter)   identificazione   informatica:   la   validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed  univoco  ad  un
soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi,
effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire
la sicurezza dell'accesso;»; 
    i) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
    «v-bis) posta elettronica certificata: sistema  di  comunicazione
in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di  un  messaggio
di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;».