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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2011
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Testo in vigore dal:  25-1-2011

Art. 17

Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo della rubrica del Capo II come modificato dal presente decreto:
«Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti, libri e scritture».