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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. 226

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo. (10G0248)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2011
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 13-1-2011
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in  particolare,  il
disposto dell'articolo 74, comma 3, ai sensi del  quale  «con  uno  o
piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   sono
determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5,  della  legge  4
marzo  2009,  n.  15,  limiti  e  modalita'  di  applicazione   delle
disposizioni,  anche  inderogabili,   del   presente   decreto   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  anche  con  riferimento  alla
definizione del comparto autonomo di  contrattazione  collettiva,  in
considerazione  della  peculiarita'  del  relativo  ordinamento,  che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di
entrata in vigore di ciascuno di tali decreti,  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  continua   ad   applicarsi   la   normativa
previgente.»; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare   attuazione   alla   previsione
dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi  I,  IV  e  V,  del  medesimo
decreto legislativo, riservandosi a uno o piu' successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione  dei  limiti,
delle modalita' di applicazione e della data  di  entrata  in  vigore
delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del  citato  decreto
n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso  nella  seduta  del  26
agosto 2010; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  definisce  i  limiti  e  le  modalita'  di
applicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   delle
previsioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo  27
ottobre 2009, n. 150. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante: «Ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  settembre
          1999, n. 205, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - La legge 4 marzo 2009, n.  15,  recante:  «Delega  al
          Governo finalizzata all'ottimizzazione della  produttivita'
          del lavoro pubblico e alla efficienza e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  74,  comma  3,  del
          decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
          «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
              «3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri sono determinati, in attuazione  dell'art.  2,
          comma 5,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  limiti  e
          modalita'  di  applicazione   delle   disposizioni,   anche
          inderogabili, del  presente  decreto  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  anche   con   riferimento   alla
          definizione  del  comparto   autonomo   di   contrattazione
          collettiva,  in  considerazione  della   peculiarita'   del
          relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92  e  95
          della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore  di
          ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.».