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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010, n. 223

Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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vigente al 20/04/2024
  • Articoli

  • Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
    legge 7 agosto 1990, n. 250
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  • Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
    televisive
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  • 10
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  • Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
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  • Disposizioni finali e abrogazioni
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  • 22
Testo in vigore dal:  7-1-2011

Art. 21

Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) in relazione al Capo I:
1) il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»;
2) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
3) il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
4) il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
5) il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
6) il comma 2-quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alle seguenti: «dal comma 11»;
7) il comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
8) il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
9) il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
10) il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
11) il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
12) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
13) il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
14) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall'articolo 3, comma 11, e»;
15) l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
16) il secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Note all'art. 21:
- Per il testo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , è raddoppiato.
2. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , le parole: «60 per cento dei costi» sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".».
- Si riporta il testo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ), come modificato dal presente regolamento:
«1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.».
- Per il testo dell'articolo 10 -bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.), come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7. (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale).1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione.
Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali.
Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «;per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. (abrogato).
14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, si veda nelle note all'articolo 8.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, si veda nelle note all'articolo 8.
- Per il testo dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda nelle note all'articolo 13.
- L'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), abrogato dal presente regolamento, recava: «Procedura automatica».
- Per la rubrica dell'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda nelle note all'articolo 16.
- Gli articoli 1, 2 , 4, 5, 6, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142 (Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della L. 7 marzo 2001, n. 62), abrogati dal presente regolamento, recavano, rispettivamente:
«Presentazione delle domande», «Procedura automatica Ammissione al contributo a carico dello Stato», «Procedura valutativa - Documentazione di spesa», «Locazione finanziaria», «Comitato deliberante - Organizzazione e funzionamento», «Variazioni o mancata realizzazione del programma».
Si riporta il testo degli artt. 3 e 10 del citato d.P.R. n. 142 del 2002, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 3. Procedura valutativa. Ammissione al contributo a carico dello Stato.
1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. (abrogato)
11. (abrogato)
12. (abrogato)
13. (abrogato)
14. (abrogato)
15. (abrogato)».
«Art. 10.(Disposizioni finali e transitorie). 1. (abrogato)
2. Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. In occasione del primo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, le domande, presentate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge, possono essere ripresentate con le modalità e le procedure indicate nel presente regolamento. Possono essere ammessi al contributo gli investimenti già realizzati nell'anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica o di procedura valutativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali) convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente regolamento :
«Art. 1. (Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.
Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entità dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.
2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
3-bis. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale) convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 10. (Disposizioni concernenti l'editoria). 1. Per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. (abrogato)
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.».