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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2016)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 4-1-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2008,  relativa  a  standard  di  qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e
successiva abrogazione  delle  direttive  del  Consiglio  82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009
che  stabilisce,  conformemente   alla   direttiva   2000/60/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi
chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e 3 e l'allegato B; 
  Vista  la  decisione  2455/01/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco
di sostanze prioritarie  in  materia  di  acque  e  che  modifica  la
direttiva 2000/60/CE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006  n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare
la parte terza, nonche' l'allegato 1 e l'allegato 3 alla medesima; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
13; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2009,  n.  30,  ed   in
particolare l'articolo 9; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in data 17 luglio 2009, recante  individuazione
delle informazioni territoriali  e  modalita'  per  la  raccolta,  lo
scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei
rapporti  conoscitivi  sullo  stato  di  attuazione  degli   obblighi
comunitari e nazionali in materia di acque, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2009; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 29 luglio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  della
salute, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni  al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.152,   e
                      successive modificazioni 
 
   1. Al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  74,  comma  2,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: 
    «z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  stato
chimico richiesto per conseguire, entro  il  22  dicembre  2015,  gli
obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente
sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale  nel
quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli  standard  di
qualita' ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'
di cui alla tabella 1/A della  lettera  A.2.6  dell'allegato  1  alla
parte terza;»; 
      2) dopo la lettera uu) sono aggiunte le seguenti: 
    «uu-bis) limite di rivelabilita':  il  segnale  in  uscita  o  il
valore di concentrazione al di sopra del quale si puo' affermare, con
un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso  da
un bianco che non contiene l'analita; 
    uu-ter) limite di quantificazione:  un  multiplo  dichiarato  del
limite di rivelabilita' a una concentrazione  dell'analita  che  puo'
ragionevolmente essere  determinata  con  accettabile  accuratezza  e
precisione.  Il  limite  di  quantificazione  puo'  essere  calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo' essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva  di
taratura, dopo la sottrazione del bianco; 
    uu-quater) incertezza di misura: un parametro  non  negativo  che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti  a  un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate; 
    uu-quinquies)     materiale     di     riferimento:     materiale
sufficientemente   omogeneo   e   stabile   rispetto   a   proprieta'
specificate, che si e' stabilito essere  idonee  per  un  determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali.»; 
    b) l'articolo 78 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 78. 
 
 
      Standard di qualita' ambientale per le acque superficiali 
 
  1. Ai fini della identificazione del buono stato  chimico,  di  cui
all'articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano  ai  corpi  idrici
superficiali  gli  standard  di  qualita'  ambientale,   di   seguito
denominati: "SQA", di cui alla lettera  A.2.6  dell'allegato  1  alla
parte terza. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna  d'acqua  gli
SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1  alla
parte terza, secondo le modalita' riportate alla  lettera  A.2.8  del
medesimo allegato. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare
il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle  acque  di
transizione, utilizzando le matrici sedimenti e  biota  limitatamente
alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette  matrici.
In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: 
    a) applicano per il biota gli  SQA  riportati  alla  tabella  3/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza; 
    b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla  tabella  2/A
della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza; 
    c)  rispettano  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  A.2.6.1
dell'allegato  1  alla   parte   terza   concernenti   modalita'   di
monitoraggio e classificazione; 
    d) trasmettono al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  le  motivazioni  della  scelta,  al  fine  di
fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea
e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21
della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme
comunitarie. 
  4. Per le sostanze per le  quali  non  sono  definiti  SQA  per  le
matrici sedimenti e biota nelle acque marino-costiere e  nelle  acque
di transizione, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i
relativi SQA di cui alla  tabella  1/A  dell'allegato  1  alla  parte
terza. 
  5. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
effettuano  l'analisi  della   tendenza   a   lungo   termine   delle
concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorita'  di  cui  alla
tabella 1/A, lettera A.2.6  dell'allegato  1  alla  parte  terza  che
tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una  sola
delle  due  matrici,  con  particolare  attenzione  per  le  sostanze
riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4 dell'allegato
1 alla parte terza. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adottano  misure  atte  a  garantire  che  tali  concentrazioni   non
aumentino in maniera significativamente rilevante nei  sedimenti  e/o
nel biota. 
  7.  Le   disposizioni   del   presente   articolo   concorrono   al
raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo di  eliminare
le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella  1/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi,
nei  rilasci  da  fonte  diffusa  e   nelle   perdite,   nonche'   al
raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le
sostanze prioritarie individuate come P nella medesima  tabella.  Per
le  sostanze  indicate   come   E   l'obiettivo   e'   di   eliminare
l'inquinamento delle acque causato  da  scarichi,  rilasci  da  fonte
diffusa e perdite.»; 
    c) dopo l'articolo 78 sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 78-bis. 
 
 
                        Zone di mescolamento 
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque
reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorita' nel rispetto  dei
criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee  guida
definite a livello comunitario, ai sensi dell'articolo  4,  paragrafo
4, della direttiva 2008/105/CE.  Le  concentrazioni  di  una  o  piu'
sostanze di detto elenco possono superare, nell'ambito di  tali  zone
di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento
non abbia conseguenze sulla conformita' agli SQA del resto del  corpo
idrico superficiale. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
designano le zone di mescolamento  assicurando  che  l'estensione  di
ciascuna di tali zone: 
    a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico; 
    b) sia calibrata sulla base delle  concentrazioni  di  inquinanti
nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia
di  disciplina  degli  scarichi  di  cui  alla  normativa  vigente  e
dell'adozione delle migliori tecniche disponibili,  in  funzione  del
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali. 
  3. Le regioni, le province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le
autorita' di  distretto  riportano,  rispettivamente,  nei  piani  di
tutela e nei piani di gestione  le  zone  di  mescolamento  designate
indicando: 
    a) l'ubicazione e l'estensione; 
    b) gli approcci e le  metodologie  applicati  per  definire  tali
zone; 
    c)  le  misure  adottate  allo  scopo  di  limitare   in   futuro
l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla
riduzione   ed   all'eliminazione   dell'inquinamento   delle   acque
superficiali causato dalle sostanze dell'elenco  di  priorita'  o  le
misure consistenti nel riesame  delle  autorizzazioni  rilasciate  ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,  e  successive
modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai  sensi
del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
nelle aree protette elencate all'allegato 9, alle  lettere  i),  ii),
iii), v). 
 
                            Art. 78-ter. 
 
 
Inventario dei rilasci da  fonte  diffusa,  degli  scarichi  e  delle
                               perdite 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
ciascuna per la  parte  di  territorio  di  competenza  ricadente  in
ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione  attraverso  il
sistema SINTAI  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  A.2.8.-ter,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"
dell'allegato 1 alla  parte  terza,  secondo  le  scadenze  temporali
riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate  sulla
base dell'attivita'  di  monitoraggio  e  dell'attivita'  conoscitiva
delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1
e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza. 
  2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale,  di
seguito: ISPRA, rende disponibili  attraverso  il  sistema  SINTAI  i
formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate
a livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a  disposizione
delle informazioni da parte delle regioni e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano. 
  3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci
derivanti da fonte  diffusa,  degli  scarichi  e  delle  perdite,  di
seguito "l'inventario", distinto in due sezioni:  sezione  A  per  le
sostanze appartenenti all'elenco di priorita'  e  sezione  B  per  le
sostanze non  appartenenti  a  detto  elenco  di  priorita'.  L'ISPRA
effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  4. L'inventario e' redatto  sulla  base  della  elaborazione  delle
informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in  attuazione  del
regolamento (CE) n.  166/2006,  nonche'  sulla  base  di  altri  dati
ufficiali. Nell'inventario sono altresi' riportate, ove  disponibili,
le carte topografiche e, ove  rilevate,  le  concentrazioni  di  tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota. 
  5. L'inventario  e'  finalizzato  a  verificare  il  raggiungimento
dell'obiettivo di cui  ai  commi  1  e  7  dell'articolo  78,  ed  e'
sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2. 
  6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a  disposizione
di ciascuna autorita' di distretto, tramite il  sistema  SINTAI,  gli
inventari aggiornati su scala distrettuale ai  fini  dell'inserimento
della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati  da
pubblicare. 
 
                           Art. 78-quater. 
 
 
                    Inquinamento transfrontaliero 
 
  1. Qualora si  verifichi  un  superamento  di  un  SQA  nei  bacini
idrografici transfrontalieri, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano interessate  non  si  ritengono  inadempienti  se
possono dimostrare che: 
    a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamento
al di fuori della giurisdizione nazionale; 
    b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata
l'impossibilita' di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA  in
questione; 
    c)  sia  stato  applicato,  per  i  corpi   idrici   colpiti   da
inquinamento transfrontaliero,  il  meccanismo  di  coordinamento  ai
sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e,  se  del  caso,  sia  stato
fatto  ricorso  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e   10
dell'articolo 77. 
  2. Qualora si verifichino le circostanze di  cui  al  comma  1,  le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e  le  autorita'
di distretto competenti  forniscono  le  informazioni  necessarie  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
il successivo inoltro alla Commissione europea  e  predispongono  una
relazione sintetica delle misure adottate  riguardo  all'inquinamento
transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano  di  tutela  e
nel piano di gestione. 
 
                         Art. 78-quinquies. 
 
 
      Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee 
 
  1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i  metodi  di
laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie  regionali
per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito:  "APPA",  ai
fini  del  programma  di  monitoraggio  chimico   svolto   ai   sensi
dell'allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati  ai
sensi della norma UNI-EN  ISO/CEI  -  17025:2005  o  di  altre  norme
equivalenti internazionalmente accettate. 
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e'  effettuato  applicando
le metodiche di campionamento e di  analisi  riportati  alle  lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza. 
  3. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  agli  articoli
78-sexies, 78-septies e 78-octies ed alla  lettera  A.2.8.-bis  della
sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte  2  "Modalita'
per  la  classificazione  dello   stato   di   qualita'   dei   corpi
idrici"dell'allegato 1 alla parte terza si  applicano  per  l'analisi
chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei. 
 
                           Art. 78-sexies. 
 
 
       Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi 
 
  1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti
i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita
conformemente ai criteri tecnici riportati alla  lettera  A.2.8.-bis,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza. 
  2. In mancanza di standard  di  qualita'  ambientali  per  un  dato
parametro o di un metodo di analisi che rispetti i  requisiti  minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a
costi sostenibili. 
 
                          Art. 78-septies. 
 
 
                       Calcolo dei valori medi 
 
  1. Ai fini del calcolo dei  valori  medi  si  applicano  i  criteri
tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,  sezione  A  "Stato  delle
acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza. 
 
                           Art. 78-octies. 
 
 
                  Garanzia e controllo di qualita' 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano che i laboratori delle Agenzie  regionali  per  l'ambiente
(ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente  (APPA),  o  degli
enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della
qualita'   conformi   a   quanto   previsto   dalla   norma    UNI-EN
ISO/CEI-17025:2005  e  successive  modificazioni  o  da  altre  norme
equivalenti internazionalmente riconosciute. 
  2. L'ISPRA assicura la comparabilita' dei risultati  analitici  dei
laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime,  sulla
base: 
    a) della  promozione  di  programmi  di  prove  valutative  delle
competenze che comprendono i metodi di analisi  di  cui  all'articolo
78-quinquies  per   i   misurandi   a   livelli   di   concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche
svolti ai sensi del presente decreto; 
    b) dell'analisi di materiali di  riferimento  rappresentativi  di
campioni prelevati nelle attivita' di monitoraggio e  che  contengono
livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita'
ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1. 
  3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2,  lettera  a),
vengono organizzati dall'ISPRA o da  altri  organismi  accreditati  a
livello  nazionale  o  internazionale,  che  rispettano   i   criteri
stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI  17043:2010  o  da  altre  norme
equivalenti  accettate  a  livello  internazionale.   L'esito   della
partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi
di punteggio definiti dalla norma UNI EN  ISO/CEI  17043:2010,  dalla
norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti  internazionalmente
accettate.»; 
    d) al comma 2 dell'articolo 118 le parole: "sono aggiornati  ogni
sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiornati  entro  il
22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni"; 
    e) al numero 18, lettera A.2.8 della parte A dell'allegato 1 alla
parte terza l'ultimo periodo e' soppresso; 
    f) all'allegato 1 alla parte terza sono soppressi: 
      1) i numeri 8, 9, 10, 12, 13, 14  e  15  della  lettera  A.2.8,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici"; 
      2) i numeri 2, 3, 4, 6 , 7, 8 e 9 della lettera A.2.1,  Sezione
B "Acque sotterranee", parte  2  "Modalita'  per  la  classificazione
dello stato di qualita' dei corpi idrici"; 
    g) all'allegato 1 alla parte terza dopo la lettera A.2.8, sezione
A "Stato  delle  acque  superficiali",  parte  2  "Modalita'  per  la
classificazione dello  stato  di  qualita'  dei  corpi  idrici"  sono
inserite le seguenti; 
 
                            "A. 2.8.-bis. 
 
 
Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi e calcolo dei
                             valori medi 
 
  1. Ai fini della presente lettera si intende per: 
    a)  fattore  di  copertura:  fattore  numerico  utilizzato   come
moltiplicatore   dell'incertezza   tipo   composta    per    ottenere
un'incertezza estesa (1) . [UNI  13005:2000].  Nel  caso  dei  metodi
utilizzati per le valutazioni riportate  in  questo  decreto  'k'  e'
stato scelto pari a 2; 
    
    b) incertezza tipo:  incertezza  del  risultato  'x i  '  di  una
misurazione espressa come scarto tipo. [UNI 13005:2000];
c) incertezza tipo composta: incertezza del risultato 'y' di  una
misurazione allorquando il risultato e' ottenuto mediante i valori di
un certo numero di  altre  grandezze;  essa  e'  uguale  alla  radice
quadrata positiva di una somma di termini, che sono le varianze o  le
covarianze di quelle  grandezze  pesate  secondo  la  variazione  del
risultato della misurazione al variare di esse. [UNI 13005:2000];
d)  incertezza  estesa:  grandezza  che  definisce   intorno   al
risultato di  una  misurazione,  un  intervallo  che  ci  si  aspetta
comprendere una frazione rilevante  della  distribuzione  dei  valori
ragionevolmente attribuibili al misurando. (2) (3) [UNI 13005:2000];
e) ripetibilita'  intermedia  di  misura:  precisione  di  misura
ottenuta  in  condizione  di   ripetibilita'   intermedia.   [UNI/CEI
70099:2008];
f) giustezza: grado di concordanza tra  la  media  di  un  numero
infinito di valori misurati ripetuti  e  un  valore  di  riferimento.
[UNI/CEI 70099:2008];
g) materiale di riferimento certificato: materiale di riferimento
accompagnato da un documento rilasciato da  organismi  accreditati  a
livello nazionale ed internazionale nel quale sono riportati i valori
di  una  o  piu'  proprieta'  specificate,  con   le   corrispondenti
incertezze, riferibilita' e  rintracciabilita',  definite  impiegando
procedure valide. [UNI/CEI 70099:2008];
g) colonna d'acqua: porzione rappresentativa di acqua  del  corpo
idrico nella quale fase solida e fase liquida non sono  separate  tra
loro.
A. Prestazioni minime dei metodi di misurazione
1) I metodi di misurazione da  utilizzare  per  l'applicazione  del
presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:
a) alle concentrazioni dello  standard  di  qualita'  (SQA-MA  ed
SQA-CMA) l'incertezza estesa associata al  risultato  di  misura  non
deve essere superiore al 50% del valore dello standard  di  qualita'.
L'incertezza estesa  sara'  ottenuta  dall'incertezza  tipo  composta
ponendo il fattore di copertura k uguale a 2  per  un  intervallo  di
fiducia di circa il 95%;
b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale  od
inferiore al 30% dei valori dello standard di qualita' (SQA-MA).
2. Per quanto riguarda la valutazione dell'incertezza di misura  e'
necessario distinguere i metodi che includono i  dati  di  precisione
(ripetibilita'  e  riproducibilita')  stimati   alle   concentrazioni
prossime al valore dello standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA)  da
quelli che non sono caratterizzati da questi dati.  Per  i  primi  il
laboratorio che li adotta deve:
a) verificare che l'incertezza estesa (k=2) ottenuta dal dato  di
riproducibilita' del metodo sia inferiore al  50%  del  valore  dello
standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA);
b) valutare sperimentalmente la  ripetibilita'  a  concentrazioni
prossime allo standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA);
c) verificare che  la  ripetibilita'  calcolata  all'interno  del
laboratorio sia inferiore o uguale al valore  di  ripetibilita'  dato
dal metodo;
d) calcolare l'incertezza estesa dai dati di riproducibilita' del
metodo.
3) Nel  caso  di  metodi  normati  che  non  includano  i  dati  di
precisione, il laboratorio deve procedere alla convalida  del  metodo
ai sensi della UNI EN ISO/CEI 17025:2005, stimando  la  ripetibilita'
intermedia del  metodo  stesso  nonche'  lo  scostamento  sistematico
(giustezza) per mezzo di  un  appropriato  materiale  di  riferimento
certificato o una soluzione certificata. Questi principali contributi
all'incertezza di misura, insieme ad  altri  se  ritenuti  necessari,
devono  essere  combinati   secondo   le   regole   di   propagazione
dell'incertezza (vedi UNI 13005:2000). Dall'incertezza tipo  composta
cosi' ottenuta si ottiene l'incertezza estesa  moltiplicando  per  il
fattore di copertura k=2.
B. Calcolo dei valori medi
1) Nel seguito sono  riportati  i  criteri  da  utilizzare  per  il
calcolo dei valori medi (SQA-MA) e di misurandi  rappresentati  dalla
somma totale  di  parametri  chimico-fisici  o  di  singole  sostanze
(SQA-MA ed SQA-CMA) in presenza di  valori  inferiori  ai  limiti  di
quantificazione del metodo di analisi:
a) i risultati di misura inferiori al limite  di  quantificazione
sono posti pari alla meta' del valore del limite  di  quantificazione
del metodo (risultato della singola misura  inferiore  al  limite  di
quantificazione =LQ/2);
b) il valore medio (SQA-MA), calcolato in  conformita'  al  punto
precedente, che risulti inferiore al limite  di  quantificazione  del
metodo, e' restituito come inferiore  al  limite  di  quantificazione
(valore medio < LQ);
c) nel calcolo dei misurandi rappresentati dalla somma totale  di
parametri chimico-fisici o di singoli misurandi  chimici  (SQA-MA  ed
SQA-CMA),  che  includono  i  principali  metaboliti  e  prodotti  di
degradazione e di reazione, il  risultato  di  misura  delle  singole
sostanze inferiore al limite di quantificazione e' considerato uguale
a zero (risultato di misura=0).

A. 2.8-ter.


Informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi

1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono le informazioni di seguito riportate secondo il  seguente
calendario:
a) il primo invio deve essere effettuato  entro  il  30  novembre
2011. Le informazioni sono rappresentative dell'anno 2010;
b) il secondo invio e' effettuato entro il 23 dicembre 2013 ed e'
rappresentativo delle  rilevazioni  effettuate  nell'anno  precedente
rispetto all'anno dell'invio;
c) i successivi aggiornamenti sono inviati ogni  6  anni  e  sono
sempre rappresentativi dell'anno precedente l'invio.
1.1. Informazioni per singoli scarichi.
1.1.1. Per ogni  singolo  scarico  che  recapita  in  corpo  idrico
superficiale occorre indicare le seguenti informazioni:
a) date di rilascio e scadenza dell'autorizzazione;
b) ciclo/i produttivo/i;
c) applicazione IPPC;
d) coordinate dello scarico;
e) codice del corpo idrico recettore;
f) volume annuo scaricato (mc/anno);
g) sostanze appartenenti all'elenco di priorita'  presenti  nello
scarico;
h) "altre sostanze"  non  appartenenti  all'elenco  di  priorita'
presenti nello scarico.
1.1.2. Per ogni sostanza riportare:
a) carico totale scaricato misurato o stimato (kg /anno);
b) concentrazione autorizzata (mg/l);
c) la concentrazione nei corpi idrici viene fornita come previsto
al successivo punto 3.
1.2. Informazioni per le altre fonti (rilascio  da  fonti  diffuse  o
perdite).
1.2.1. Le informazioni sono relative alle seguenti fonti:
a) siti contaminati da bonificare ai sensi  della  parte  IV  del
decreto legislativo n. 152/2006, ove siano disponibili almeno i  dati
di caratterizzazione del sito;
b) attivita' agricole;
c) altre tipologie di fonti (discariche, stoccaggio  di  rifiuti,
stoccaggio di materiali da attivita' di dragaggio, ecc).
1.2.2. Per ogni fonte occorre individuare:
a) la tipologia della fonte;
b)  il  codice  del  bacino   idrografico   o   del   sottobacino
influenzato;
c) le sostanze di cui all'elenco di priorita' rilevate;
d) per ogni sostanza la stima  del  carico  espresso  in  kg/anno
immesso in ogni bacino idrografico o sotto bacino.
1.3. Informazioni sui corpi idrici superficiali.
a) codice del corpo idrico recettore;
b) nome del corpo idrico;
c) categoria del corpo idrico recettore (4)
d) appartenenza rete nucleo (intercalibrazione);
e) stato chimico del corpo idrico recettore  (colonna  d'acqua  ,
sedimento e biota) (5) ;
f) stato ecologico del corpo idrico recettore  (colonna  d'acqua,
sedimento e biota) (6) .
1.4. Informazioni per l'analisi di tendenza.
1.4.1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 78-bis, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono, aggiornano  e
trasmettono  i  dati  relativi  alle  concentrazioni   rilevate   nei
sedimenti e nel biota in particolare per  le  seguenti  sostanze,  se
rilevate:
a) antracene;
b) difeniletere bromato;
c) cadmio  e  composti  (in  funzione  delle  classi  di  durezza
dell'acqua);
d) cloro alcani, C10-13 (7) ;
e) di (2-etilesil) ftalato (DEHP);
f) fluorantene;
g) esaclorobenzene;
h) esaclorobutadiene;
i) esaclorocicloesano;
l) piombo e composti;
m) mercurio e composti;
n) pentaclorobenzene;
o) benzo(a) pirene;
p) benzo(b) fluorantene;
q) benzo(k) fluorantene;
r) benzo(g,h,i) perilene;
s) indeno(1,2,3-cd) pirene;
t) tributilstagno (composti) (Tributilstagno catione).
1.4.2. I predetti dati e i relativi  aggiornamenti  sono  trasmessi
ogni sei anni a partire dal 23 dicembre 2013 e  riportano  gli  esiti
dei monitoraggi effettuati con frequenza almeno  triennale  nell'arco
del sessennio di riferimento.

A. 2.8.-quater.


Numeri UE sostanze prioritarie

Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie


---------------------------------------------------------------
Numero UE (1)     Denominazione Sostanza    Identificata come
Prioritaria (2)        pericolosa prioritaria
---------------------------------------------------------------
240-110-8          Alaclor
---------------------------------------------------------------
204-371-1          Antracene                           X
---------------------------------------------------------------
217-617-8          Atrazina
---------------------------------------------------------------
200-753-7          Benzene
---------------------------------------------------------------
Non applicabile    Difeniletere Bromato (4)
Pentabromodifeniletere
Non applicabile    (congeneri
28,47,99,100,153,154)               X (3)
---------------------------------------------------------------
231-152-8          Cadmio e Composti                   X
---------------------------------------------------------------
287-476-5          Cloro alcani C10-13 (4)             X
---------------------------------------------------------------
207-432-0          Clorfenvifos
---------------------------------------------------------------
220-864-4          Clorpirifos (Clorpirifos etile)
---------------------------------------------------------------
203-458-1          1,2-Dicloroetano
---------------------------------------------------------------
200-838-9          Diclorometano
---------------------------------------------------------------
204-211-0          Di(2etilesil)ftalato (DEHP)
---------------------------------------------------------------
206-354-4          Diuron
---------------------------------------------------------------
204-079-4          Endosulfan                            X
---------------------------------------------------------------
205-912-4          Fluorantene (5)
---------------------------------------------------------------
204-273-9          Esaclorobenzene                       X
---------------------------------------------------------------
201-765-5          Esaclorobutadiene                     X
---------------------------------------------------------------
210-158-9          Esaclorocicloesano                    X
---------------------------------------------------------------
251-835-4          Isoproturon
---------------------------------------------------------------
231-100-4          Piombo e Composti
---------------------------------------------------------------
231-106-7          Mercurio e Composti                   X
---------------------------------------------------------------
202-049-5          Naftalene
---------------------------------------------------------------
231-111-14         Nichel e Composti
---------------------------------------------------------------
246-672-0          Nonilfenolo                           X
203-199-4          (4-Nonilfenolo)                       X
---------------------------------------------------------------
217-302-5          Ottilfenolo
Non applicabile    (4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)fenolo)
---------------------------------------------------------------
210-172-5          Pentaclorobenzene                     X
---------------------------------------------------------------
231-152-8          Pentaclorofenolo
---------------------------------------------------------------
Non applicabile    Idrocarburi Policiclici Aromatici     X
200-028-5          (Benzo(a)pirene)                      X
205-911-9          (Benzo(b)fluorantene)                 X
205-883-8          Benzo(g,h,i)perilene                  X
205-916-6          (Benzo(k)fluorantene)                 X
205-893-2          (Indeno(1,2,3cd)pirene)               X
---------------------------------------------------------------
204-535-2          Simazina
---------------------------------------------------------------
Non applicabile    Tributilstagno(composti)              X
Non applicabile    (Tributilstagno-catione)              X
---------------------------------------------------------------
234-413-4          Triclorobenzeni
---------------------------------------------------------------
200-663-8          Triclorometano(cloroformio)
---------------------------------------------------------------
216-428-8          Trifluralin
---------------------------------------------------------------

    
 
 
Note alla tabella. 
  1) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche  esistenti
a carattere commerciale  (Einecs)  o  lista  europea  delle  sostanze
chimiche notificate (Elincs). 
  2) Nel caso di gruppi di sostanze (tra parentesi  e  senza  numero)
sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole  sostanze
tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze  il  parametro
indicativo deve essere definito col metodo analitico. 
  3) Solo pentabromodifenil etere. 
  4) Questi gruppi  di  sostanze  in  genere  comprendono  un  numero
consistente di singoli composti. Allo stato attuale non e'  possibile
fornire parametri indicativi appropriati. 
  5) Il fluorantene e' stato iscritto nell'elenco quale indicatore di
altri idrocarburi policiclici aromatici piu' pericolosi.". 
    h) dopo il terzo capoverso della lettera A.3.5. della  sezione  A
"Stato delle acque superficiali" della  parte  2  "Modalita'  per  la
classificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza, e' aggiunto il seguente: 
  "In particolare, qualora si  verifichi  nella  colonna  d'acqua  il
superamento dello standard di qualita'  ambientale  per  le  sostanze
dell'elenco di priorita' e per le  altre  sostanze  non  appartenenti
all'elenco di priorita'  sono  applicate  le  misure  necessarie  per
ripristinare il buono  stato  del  corpo  idrico  conformemente  alle
disposizioni vigenti. In tal caso, a condizione  che  ci  siano  dati
sufficienti a stabilire in maniera affidabile lo  stato  di  qualita'
dei corpi idrici, il monitoraggio  operativo  nella  colonna  d'acqua
puo' essere effettuato con  frequenze  ridotte,  sufficienti  per  la
verifica dell'efficacia delle misure intraprese per  ripristinare  il
buono stato del  corpo  idrico.  La  riduzione  delle  frequenze  del
monitoraggio non e'  prevista  per  i  corpi  idrici  destinati  alla
produzione di acqua potabile.  Fermo  restando  i  contenuti  di  cui
all'allegato 4 , nei Piani di gestione e nei Piani  di  tutela  delle
acque sono altresi' inserite le informazioni relative alla  riduzione
delle frequenze del monitoraggio operativo."; 
    i) alla nota 2 alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato
1  alla  parte  terza  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Se  non
altrimenti specificato lo standard di qualita' ambientale si  applica
alla concentrazione totale di tutti gli isomeri."; 
    l) la nota 10 della tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato
1 alla parte terza e' soppressa.». 
 
(1) Il fattore di copertura k e' tipicamente compreso nell'intervallo
da 2 a 3. 
 
(2) La frazione puo' essere  interpretata  come  la  probabilita'  di
copertura o livello di fiducia dell'intervallo. 
 
(3) Per  poter   associare   uno   specifico   livello   di   fiducia
    all'intervallo definito dall'incertezza estesa e' necessario fare
    ipotesi,  esplicite   o   implicite,   sulla   distribuzione   di
    probabilita' caratterizzata dal  risultato  della  misurazione  e
    dalla sua incertezza tipo composta. Il  livello  di  fiducia  che
    puo' essere attribuito a questo intervallo puo' essere conosciuto
    solo nei limiti entro i quali quelle ipotesi siano giustificate. 
 
(4) Indicare  se:  lago,  fiume,  acque  marino  costiere,  acque  di
transizione.; 
 
(5) Nel caso in cui lo stato chimico non risulti buono a causa di una
    o  piu'  sostanze  dell'elenco  di  priorita'  e/o  delle  «altre
    sostanze»  e'  indicata  la  concentrazione  media  annua   delle
    sostanze che determinano  tale  classificazione.  Riportare,  ove
    rilevate ed  indipendentemente  dallo  stato,  la  concentrazione
    delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e
    nel biota. 
 
(6) Nel caso in cui il corpo idrico  risulti  classificato  in  stato
    ecologico sufficiente a  causa  del  superamento  degli  standard
    fissati per uno o piu'  delle  altre  sostanze  non  appartenenti
    all'elenco di priorita' e' indicata la concentrazione media annua
    delle sostanze che determinano tale  classificazione.  Riportare,
    ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la  concentrazione
    delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e
    nel biota. 
 
(7) Per questo parametro il monitoraggio si effettua allorche'  sara'
disponibile il relativo metodo analitico. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse. 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2008/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          24 dicembre 2008, n. L 348. 
              - La direttiva 2009/90/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          1 agosto 2009, n. L 201. 
              - Il testo degli articoli 1 e 3 e dell'allegato B della
          legge 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per  l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. (Legge comunitaria 2009).» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno  2010,  n.  146,  S.O.,
          cosi' recitano: 
                                    «Capo I 
          Disposizioni generali sui  procedimenti  per  l'adempimento
                           degli obblighi comunitari 
                                    Art. 1. 
          Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  recepimento  indicato  in  ciascuna   delle   direttive
          elencate negli  allegati  A  e  B,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          medesime  direttive.  Per  le  direttive   elencate   negli
          allegati A e B, il cui  termine  di  recepimento  sia  gia'
          scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B, che  non  prevedono  un  termine  di  recepimento,  il
          Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
                                   «Art. 3. 
          Delega  al  Governo  per  la  disciplina  sanzionatoria  di
                    violazioni di disposizioni comunitarie 
              1. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          norme comunitarie nell'ordinamento nazionale,  il  Governo,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad
          adottare, entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, disposizioni recanti sanzioni  penali
          o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c). 
              3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». 
          «Allegato B 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE." 
              - La decisione 2455/01/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          15 dicembre 2001, n. L 331. 
              -  Il  testo  della  parte  terza,  dell'allegato  1  e
          dell'allegato 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152  (Norme  in  materia  ambientale),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  14  aprile  2006,  n.  88,  S.O.  cosi'
          recitano: 
                                 «Parte terza 
          Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  lotta   alla
            desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento
            e di gestione delle risorse idriche 
                                   Sezione I 
          Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  lotta   alla
                               desertificazione 
                                   Titolo I 
                        PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE 
                                    Capo I 
                               Principi generali 
                                    Capo II 
                                  Competenze 
                                   Titolo II 
                    I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, 
                                GLI INTERVENTI 
                                    Capo I 
                             Distretti idrografici 
                                    Capo II 
                                 Gli strumenti 
                                   Capo III 
                                Gli interventi 
                                  Sezione II 
                     Tutela delle acque dall'inquinamento 
                                   Titolo I 
                        PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE 
                                   Titolo II 
                             OBIETTIVI DI QUALITA' 
                                    Capo I 
          Obiettivo di qualita' ambientale e  obiettivo  di  qualita'
                          per specifica destinazione 
                                    Capo II 
                        Acque a specifica destinazione 
                                  Titolo III 
              TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 
                                    Capo I 
          Aree   richiedenti   specifiche   misure   di   prevenzione
                      dall'inquinamento e di risanamento 
                                    Capo II 
             Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico 
                                   Capo III 
          Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi 
                                    Capo IV 
                Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici 
                                   Titolo IV 
                              STRUMENTI DI TUTELA 
                                    Capo I 
                Piani di gestione e piani di tutela delle acque 
                                    Capo II 
                         Autorizzazione agli scarichi 
                                   Capo III 
                           Controllo degli scarichi 
                                   Titolo V 
                                   SANZIONI 
                                    Capo I 
                            Sanzioni amministrative 
                                    Capo II 
                                Sanzioni penali 
                                  Sezione III 
                        Gestione delle risorse idriche 
                                   Titolo I 
                        PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE 
                                   Titolo II 
                           SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
                                  Titolo III 
                     VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE 
                                   Titolo IV 
                     USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE 
                                  Sezione IV 
                      Disposizioni transitorie e finali». 
                           «Allegati alla parte III 
          Allegato 1 
          Monitoraggio e  classificazione  delle  acque  in  funzione
                    degli obiettivi di qualita' ambientale 
          Allegato 3 
           Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici 
          e   analisi    dell'impatto    esercitato    dall'attivita'
                                  antropica». 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 1,  del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 208 «Misure straordinarie  in  materia
          di  risorse  idriche  e  di   protezione   dell'ambiente.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2008,  n.
          304, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo  nazionale).  -
          1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' sostituito  dal  seguente:  "2-bis.
          Nelle more della costituzione dei distretti idrografici  di
          cui al Titolo II della Parte terza del presente  decreto  e
          della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
          legislativa, le Autorita' di bacino di cui  alla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63  del  presente
          decreto.".». 
              - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo
          2009  n.  30  (Attuazione  della   direttiva   2006/118/CE,
          relativa   alla   protezione   delle   acque    sotterranee
          dall'inquinamento e dal deterioramento),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2009, n. 79, cosi' recita: 
              «Art.  9  (Modifiche  alla  Parte  terza  del   decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni).  -  1.  Alla  Parte   Terza   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) le lettere i), aa) e dd) del comma  2  dell'art.  74
          sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c)  e  d)
          dell'art. 2 del presente decreto; 
              b)  il  punto  1.2  dell'Allegato   1   e'   sostituito
          dall'Allegato 1, Parte A, al presente decreto; 
              c)  la  lettera  B  del  punto  2  dell'Allegato  1  e'
          sostituita dagli Allegati 3 e 4 al presente decreto; 
              d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'Allegato  3  sono
          sostituiti dall'Allegato 1, Parte B al presente decreto.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 74, del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 74 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  presente
          sezione si intende per: 
                a)   abitante   equivalente:   il   carico   organico
          biodegradabile avente una richiesta biochimica di  ossigeno
          a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; 
                b) acque  ciprinicole:  le  acque  in  cui  vivono  o
          possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae)
          o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille; 
                c) acque  costiere:  le  acque  superficiali  situate
          all'interno rispetto a una retta immaginaria  distante,  in
          ogni suo punto, un miglio  nautico  sul  lato  esterno  dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento per definire il limite delle acque territoriali
          e che si estendono eventualmente  fino  al  limite  esterno
          delle acque di transizione; 
                d) acque  salmonicole:  le  acque  in  cui  vivono  o
          possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i
          temoli e i coregoni; 
                e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci
          e le acque costiere alla foce di un  fiume,  i  cui  limiti
          esterni  verso  il  mare  sono  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio;  in
          via transitoria tali  limiti  sono  fissati  a  cinquecento
          metri dalla linea di costa; 
                f) acque dolci: le acque che si presentano in  natura
          con una concentrazione di sali tale da  essere  considerate
          appropriate per l'estrazione e il trattamento  al  fine  di
          produrre acqua potabile; 
                g) acque reflue domestiche: acque reflue  provenienti
          da  insediamenti  di  tipo  residenziale  e  da  servizi  e
          derivanti  prevalentemente  dal  metabolismo  umano  e   da
          attivita' domestiche; 
                h) "acque  reflue  industriali":  qualsiasi  tipo  di
          acque reflue scaricate da edifici od  impianti  in  cui  si
          svolgono attivita' commerciali o  di  produzione  di  beni,
          diverse  dalle  acque  reflue  domestiche  e  dalle   acque
          meteoriche di dilavamento; 
                i) "acque reflue urbane": acque reflue  domestiche  o
          il miscuglio di acque reflue domestiche,  di  acque  reflue
          industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
          reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomera; 
                l) acque sotterranee: tutte le acque che  si  trovano
          al di sotto della  superficie  del  suolo,  nella  zona  di
          saturazione e  in  diretto  contatto  con  il  suolo  e  il
          sottosuolo; 
                m) acque termali: le acque minerali naturali  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera a),  della  legge  24  ottobre
          2000, n. 323, utilizzate per le finalita' consentite  dalla
          stessa legge; 
                n) agglomerato: l'area in cui la popolazione,  ovvero
          le attivita' produttive, sono concentrate in misura tale da
          rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in
          rapporto anche  ai  benefici  ambientali  conseguibili,  la
          raccolta e il  convogliamento  delle  acque  reflue  urbane
          verso un  sistema  di  trattamento  o  verso  un  punto  di
          recapito fina; 
                o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al
          terreno  mediante  spandimento  e/o  mescolamento  con  gli
          strati superficiali, iniezione, interramento; 
                p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti
          di  allevamento,  acque  di  vegetazione  residuate   dalla
          lavorazione  delle  olive,  acque  reflue  provenienti   da
          aziende agricole e piccole aziende  agro-alimentari,  dalla
          loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero  al
          loro   utilizzo   irriguo   o   fertirriguo,    finalizzati
          all'utilizzo delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei
          medesimi contenute; 
                q) autorita' d'ambito: la forma di  cooperazione  tra
          comuni e province per l'organizzazione del servizio  idrico
          integrato; 
                r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto
          che gestisce il servizio  idrico  integrato  in  un  ambito
          territoriale  ottimale  ovvero  il  gestore  esistente  del
          servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
          servizio idrico integrato; 
                s) bestiame: tutti gli animali  allevati  per  uso  o
          profitto; 
                t) composto azotato:  qualsiasi  sostanza  contenente
          azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso; 
                u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante  prodotto
          mediante procedimento industriale; 
                v)  effluente  di  allevamento:  le   deiezioni   del
          bestiame o una  miscela  di  lettiera  e  di  deiezione  di
          bestiame, anche sotto forma di  prodotto  trasformato,  ivi
          compresi i reflui provenienti da attivita' di piscicoltura; 
                z)  eutrofizzazione:  arricchimento  delle  acque  di
          nutrienti, in particolare modo di composti  dell'azoto  e/o
          del fosforo, che  provoca  una  abnorme  proliferazione  di
          alghe e/o di forme superiori di vita  vegetale,  producendo
          la perturbazione dell'equilibrio degli  organismi  presenti
          nell'acqua e della qualita' delle acque interessate; 
                aa) fertilizzante:  fermo  restando  quanto  disposto
          dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti
          uno o piu' composti  azotati,  compresi  gli  effluenti  di
          allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
          sparse  sul  terreno  per  stimolare  la   crescita   della
          vegetazione; 
                bb)  fanghi:  i  fanghi  residui,  trattati   o   non
          trattati, provenienti dagli impianti di  trattamento  delle
          acque reflue urbane; 
                cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta,
          a seguito di attivita'  umana,  di  sostanze  o  di  calore
          nell'aria, nell'acqua o nel  terreno  che  possono  nuocere
          alla  salute  umana  o  alla  qualita'   degli   ecosistemi
          acquatici  o  degli  ecosistemi  terrestri  che   dipendono
          direttamente   da   ecosistemi   acquatici,    perturbando,
          deturpando o  deteriorando  i  valori  ricreativi  o  altri
          legittimi usi dell'ambiente; 
                dd) "rete fognaria": un sistema di  condotte  per  la
          raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; 
                ee) fognatura separata: la rete  fognaria  costituita
          da due canalizzazioni, la prima delle  quali  adibita  alla
          raccolta ed al convogliamento delle sole  acque  meteoriche
          di dilavamento, e dotata  o  meno  di  dispositivi  per  la
          raccolta e la separazione delle acque di prima  pioggia,  e
          la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle
          acque reflue urbane  unitamente  alle  eventuali  acque  di
          prima pioggia; 
                ff)   scarico:   qualsiasi   immissione    effettuata
          esclusivamente tramite un sistema stabile di  collettamento
          che collega senza soluzione  di  continuita'  il  ciclo  di
          produzione  del  refluo  con  il  corpo   ricettore   acque
          superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
          indipendentemente  dalla  loro  natura  inquinante,   anche
          sottoposte a preventivo trattamento  di  depurazione.  Sono
          esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114; 
                gg)  acque  di  scarico:  tutte   le   acque   reflue
          provenienti da uno scarico; 
                hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque  reflue
          urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in  esercizio
          e  conformi  al  regime  autorizzativo  previgente  e   gli
          scarichi di impianti di trattamento di acque reflue  urbane
          per i quali alla stessa data erano  gia'  state  completate
          tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto   e
          all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi  di  acque
          reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in
          esercizio e conformi al previgente regime  autorizzativo  e
          gli scarichi di acque reflue industriali che alla data  del
          13 giugno 1999 erano in esercizio e gia' autorizzati; 
                ii) trattamento  appropriato:  il  trattamento  delle
          acque reflue urbane mediante un processo ovvero un  sistema
          di  smaltimento  che,  dopo  lo  scarico,   garantisca   la
          conformita'  dei  corpi  idrici   recettori   ai   relativi
          obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
          della parte terza del presente decreto; 
                ll) trattamento primario: il trattamento delle  acque
          reflue che comporti la sedimentazione  dei  solidi  sospesi
          mediante processi fisici e/o chimico-fisici  e/o  altri,  a
          seguito dei quali prima dello scarico il BOD5  delle  acque
          in trattamento sia ridotto almeno del 20  per  cento  ed  i
          solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; 
                mm)  trattamento  secondario:  il  trattamento  delle
          acque reflue mediante un processo che in genere comporta il
          trattamento  biologico  con  sedimentazione  secondaria,  o
          mediante altro processo in cui vengano comunque  rispettati
          i requisiti di cui alla  tabella  1  dell'Allegato  5  alla
          parte terza del presente decreto; 
                nn)  stabilimento  industriale,  stabilimento:  tutta
          l'area sottoposta al controllo di un unico  gestore,  nella
          quale si svolgono attivita' commerciali o  industriali  che
          comportano   la   produzione,   la    trasformazione    e/o
          l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato  8  alla
          parte terza del presente decreto,  ovvero  qualsiasi  altro
          processo  produttivo  che  comporti  la  presenza  di  tali
          sostanze nello scarico; 
                oo)   valore   limite   di   emissione:   limite   di
          accettabilita' di una sostanza inquinante con tenuta in uno
          scarico, misurata in concentrazione, oppure  in  massa  per
          unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in  massa
          per unita' di tempo; i valori limite di  emissione  possono
          essere fissati anche per  determinati  gruppi,  famiglie  o
          categorie di sostanze. I valori limite di  emissione  delle
          sostanze si applicano di norma  nel  punto  di  fuoriuscita
          delle   emissioni   dall'impianto,   senza   tener    conto
          dell'eventuale diluizione; l'effetto  di  una  stazione  di
          depurazione  di  acque  reflue   puo'   essere   preso   in
          considerazione nella determinazione dei  valori  limite  di
          emissione  dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un
          livello equivalente di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
          insieme  e  di  non  portare  carichi  inquinanti  maggiori
          nell'ambiente; 
                pp)  zone  vulnerabili:  zone   di   territorio   che
          scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di
          origine agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o che
          potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi. 
              2. Ai fini della presente sezione  si  intende  inoltre
          per: 
                a) acque superficiali: le acque interne ad  eccezione
          di quelle sotterranee, le acque di transizione e  le  acque
          costiere, tranne per quanto riguarda lo stato  chimico,  in
          relazione  al   quale   sono   incluse   anche   le   acque
          territoriali; 
                b)  acque  interne:  tutte  le   acque   superficiali
          correnti  o  stagnanti,  e  tutte  le   acque   sotterranee
          all'interno della linea di base che  serve  da  riferimento
          per definire il limite delle acque territoriali; 
                c)  fiume:  un  corpo  idrico  interno   che   scorre
          prevalentemente  in   superficie   ma   che   puo'   essere
          parzialmente sotterraneo; 
                d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
                e) acque di transizione: i corpi idrici  superficiali
          in  prossimita'  della  foce  di   un   fiume,   che   sono
          parzialmente di natura salina a causa della loro  vicinanza
          alle acque costiere,  ma  sostanzialmente  influenzate  dai
          flussi di acqua dolce; 
                f)  corpo  idrico  artificiale:   un   corpo   idrico
          superficiale creato da un'attivita' umana; 
                g)  corpo  idrico  fortemente  modificato:  un  corpo
          idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
          fisiche dovute a  un'attivita'  umana,  e'  sostanzialmente
          modificata,  come  risulta   dalla   designazione   fattane
          dall'autorita' competente in base alle  disposizioni  degli
          articoli 118 e 120; 
                h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto  e
          significativo di acque  superficiali,  quale  un  lago,  un
          bacino artificiale, un torrente, fiume o canale,  parte  di
          un torrente, fiume o canale,  acque  di  transizione  o  un
          tratto di acque costiere; 
                i) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia
          o altri strati geologici di  permeabilita'  sufficiente  da
          consentire un flusso significativo di acque  sotterranee  o
          l'estrazione   di   quantita'   significative   di    acque
          sotterranee; 
                l) corpo idrico sotterraneo: un  volume  distinto  di
          acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
                m)  bacino  idrografico:  il  territorio  nel   quale
          scorrono tutte le acque superficiali attraverso  una  serie
          di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per  sfociare  al
          mare in un'unica foce, a estuario o delta; 
                n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel  quale
          scorrono tutte le acque superficiali attraverso  una  serie
          di torrenti,  fiumi  e  laghi  per  sfociare  in  un  punto
          specifico di un corso d'acqua,  di  solito  un  lago  o  la
          confluenza di un fiume; 
                o) distretto idrografico: l'area di terra e di  mare,
          costituita da uno o piu'  bacini  idrografici  limitrofi  e
          dalle  rispettive  acque   sotterranee   e   costiere   che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici; 
                p)  stato  delle  acque  superficiali:  l'espressione
          complessiva dello stato di un  corpo  idrico  superficiale,
          determinato dal valore piu' basso del suo stato ecologico e
          chimico; 
                q) buono stato delle  acque  superficiali:  lo  stato
          raggiunto da un corpo idrico superficiale  qualora  il  suo
          stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello
          chimico, possa essere definito almeno "buono"; 
                r)  stato  delle  acque  sotterranee:   l'espressione
          complessiva dello stato di  un  corpo  idrico  sotterraneo,
          determinato  dal  valore   piu'   basso   del   suo   stato
          quantitativo e chimico; 
                s) buono stato  delle  acque  sotterranee:  lo  stato
          raggiunto da un corpo idrico  sotterraneo  qualora  il  suo
          stato, tanto sotto il  profilo  quantitativo  quanto  sotto
          quello chimico, possa essere definito almeno "buono"; 
                t)  stato  ecologico:  l'espressione  della  qualita'
          della  struttura  e  del  funzionamento  degli   ecosistemi
          acquatici associati alle acque superficiali, classificato a
          norma  dell'Allegato  1  alla  parte  terza  del   presente
          decreto; 
                u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
          superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte
          terza del presente decreto; 
                v) buon potenziale ecologico: lo stato  di  un  corpo
          idrico   artificiale   o   fortemente   modificato,   cosi'
          classificato   in   base   alle   disposizioni   pertinenti
          dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; 
                z) buono stato chimico delle acque  superficiali:  lo
          stato  chimico  richiesto  per  conseguire,  entro  il   22
          dicembre  2015,  gli  obiettivi  ambientali  per  le  acque
          superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo  stato
          raggiunto da un corpo  idrico  superficiale  nel  quale  la
          concentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di
          qualita' ambientali fissati per le sostanze dell'elenco  di
          priorita' di cui  alla  tabella  1/A  della  lettera  A.2.6
          dell'allegato 1 alla parte terza; 
                aa) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo
          idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli
          articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A; 
                bb) stato quantitativo: l'espressione  del  grado  in
          cui un corpo idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni
          dirette e indirette; 
                cc)  risorse  idriche  sotterranee  disponibili:   il
          risultato  della  velocita'  annua  media  di  ravvenamento
          globale a lungo termine del corpo idrico  sotterraneo  meno
          la  velocita'  annua  media  a  lungo  termine  del  flusso
          necessario  per  raggiungere  gli  obiettivi  di   qualita'
          ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
          all'art.  76,  al  fine   di   evitare   un   impoverimento
          significativo dello stato ecologico di tali acque,  nonche'
          danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi; 
                dd)  buono   stato   quantitativo:   stato   definito
          all'Allegato 3, Parte B; 
                ee) sostanze pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di
          sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili  e  altre
          sostanze  o  gruppi  di  sostanze   che   danno   adito   a
          preoccupazioni analoghe; 
                ff)  sostanze  prioritarie  e   sostanze   pericolose
          prioritarie:  le  sostanze  individuate  con   disposizioni
          comunitarie  ai  sensi   dell'art.   16   della   direttiva
          2000/60/CE; 
                gg)  inquinante:   qualsiasi   sostanza   che   possa
          inquinare, in particolare quelle elencate  nell'Allegato  8
          alla parte terza del presente decreto; 
                hh)  immissione  diretta  nelle  acque   sotterranee:
          l'immissione di inquinanti nelle  acque  sotterranee  senza
          infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo; 
                ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi  fissati  dal
          titolo II della parte terza del presente decreto; 
                ll)   standard    di    qualita'    ambientale:    la
          concentrazione di un particolare  inquinante  o  gruppo  di
          inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota  che  non
          deve  essere  superata  per  tutelare  la  salute  umana  e
          l'ambiente; 
                mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli,  da
          istituire o realizzare,  salvo  diversa  indicazione  delle
          normative di seguito citate, entro  il  22  dicembre  2012,
          riguardanti tutti gli scarichi  nelle  acque  superficiali,
          comprendenti  i  controlli  sulle  emissioni  basati  sulle
          migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori
          limite di emissione e, in caso di impatti  diffusi,  quelli
          comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali;
          tali controlli sono quelli stabiliti: 
                  1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
          sulla    prevenzione    e    la     riduzione     integrate
          dell'inquinamento; 
                  2)  nella  parte  terza  del  presente  decreto  in
          materia di acque  reflue  urbane,  nitrati  provenienti  da
          fonti   agricole,   sostanze    che    presentano    rischi
          significativi  per  l'ambiente   acquatico   o   attraverso
          l'ambiente  acquatico,  inclusi  i  rischi  per  le   acque
          destinate alla produzione di acqua potabile e  di  scarichi
          di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin,  dieldrin,  endrin,  HCB,
          HCBD,   cloroformio,   tetracloruro   di   carbonio,   EDC,
          tricloroetilene, TCB e percloroetilene; 
                nn)  acque  destinate  al  consumo  umano:  le  acque
          disciplinate dal decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.
          31; 
                oo) servizi idrici: tutti i  servizi  che  forniscono
          alle famiglie, agli enti pubblici o a  qualsiasi  attivita'
          economica: 
                  1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento
          e distribuzione di acque superficiali o sotterranee; 
                  2) strutture per la raccolta e il trattamento delle
          acque reflue, che  successivamente  scaricano  nelle  acque
          superficiali; 
                pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente
          agli altri usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui
          all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato
          delle acque. Tale nozione si applica ai  fini  dell'analisi
          economica di cui  all'Allegato  10  alla  parte  terza  del
          presente decreto; 
                qq) (abrogata); 
                rr)  controlli  delle  emissioni:  i  controlli   che
          comportano una limitazione specifica  delle  emissioni,  ad
          esempio  un  valore  limite  delle  emissioni,  oppure  che
          definiscono altrimenti limiti o condizioni in  merito  agli
          effetti,  alla  natura  o  ad  altre   caratteristiche   di
          un'emissione o condizioni operative che  influiscono  sulle
          emissioni; 
                ss) costi ambientali: i costi  legati  ai  danni  che
          l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente,
          agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente; 
                tt)  costi  della  risorsa:  i  costi  delle  mancate
          opportunita' imposte ad altri utenti in  conseguenza  dello
          sfruttamento intensivo delle risorse al  di  la'  del  loro
          livello di ripristino e ricambio naturale; 
                uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono
          svolte una o piu'  attivita'  di  cui  all'Allegato  I  del
          decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.  59,  e  qualsiasi
          altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse
          con le attivita'  svolte  in  uno  stabilimento  e  possono
          influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel  caso  di
          attivita' non rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto  si
          identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
          all'Allegato  I  del  predetto   decreto,   l'impianto   si
          identifica con il complesso  assoggettato  alla  disciplina
          della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento; 
                uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita
          o il valore di concentrazione al di sopra del quale si puo'
          affermare, con un livello di  fiducia  dichiarato,  che  un
          dato campione e' diverso da  un  bianco  che  non  contiene
          l'analita; 
                uu-ter)  limite  di  quantificazione:   un   multiplo
          dichiarato del limite di rivelabilita' a una concentrazione
          dell'analita che puo'  ragionevolmente  essere  determinata
          con accettabile accuratezza  e  precisione.  Il  limite  di
          quantificazione puo'  essere  calcolato  servendosi  di  un
          materiale di riferimento o di un campione adeguato  e  puo'
          essere ottenuto dal punto  di  taratura  piu'  basso  sulla
          curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco; 
                uu-quater) incertezza di  misura:  un  parametro  non
          negativo  che  caratterizza  la  dispersione   dei   valori
          quantitativi attribuiti a un  misurando  sulla  base  delle
          informazioni utilizzate; 
                uu-quinquies)  materiale  di  riferimento:  materiale
          sufficientemente omogeneo e stabile rispetto  a  proprieta'
          specificate, che si  e'  stabilito  essere  idonee  per  un
          determinato utilizzo in una  misurazione  o  nell'esame  di
          proprieta' nominali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 118, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 118 (Rilevamento delle caratteristiche del bacino
          idrografico    ed    analisi    dell'impatto     esercitato
          dall'attivita' antropica). - 1. Al fine  di  aggiornare  le
          informazioni necessarie alla redazione del Piano di  tutela
          di cui all'art. 121, le regioni attuano appositi  programmi
          di   rilevamento   dei   dati   utili   a   descrivere   le
          caratteristiche  del  bacino  idrografico  e   a   valutare
          l'impatto antropico esercitato sul medesimo,  nonche'  alla
          raccolta   dei   dati   necessari   all'analisi   economica
          dell'utilizzo  delle   acque,   secondo   quanto   previsto
          dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.  Le
          risultanze delle attivita' di cui sopra sono  trasmesse  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al
          Dipartimento  tutela   delle   acque   interne   e   marine
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi tecnici (APAT). 
              2. I programmi di cui  al  comma  1  sono  adottati  in
          conformita' alle indicazioni di  cui  all'Allegato  3  alla
          parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni
          adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e sono aggiornati entro  il  22
          dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni. 
              3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di  cui
          al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i  dati  e
          le informazioni gia' acquisite.». 
              - Per i riferimenti all'allegato 1 della parte terza si
          vedano le note alle premesse.