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DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 2010, n. 218

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0242)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2010
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Testo in vigore dal: 18-12-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112; 
  Vista  la  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1, comma 5, e 33; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  IV  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                       13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo  122,  comma  2,  le
parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: « , 125-septies». 
  2. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo  123,  comma  I,  le
parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II». 
  3. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo  124,  comma  4,  le
parole: «intenda procedere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non
intenda procedere». 
  4. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-octies, comma 3,
le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti:  «  comma
2». 
  5. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-novies, comma 1,
le parole: «Gli intermediari del credito  indicano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'intermediario del credito indica». 
  6. All'articolo 1, comma 1,  capoverso  articolo  126,  la  parola:
«contraria» e' sostituita dalla seguente: «contrarie». 
                                     NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 17 agosto 2005, n. 166, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          30 aprile  2007,  n.  112,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 luglio 2007, n. 175. 
              - La direttive 2008/48/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          22 maggio 2008, n. L 133. 
              - La direttiva 87/102/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          12 febbraio 1987, n. L 42. 
              - Gli articoli 1, comma 5, e 33, della legge  7  luglio
          2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  luglio
          2009, n. 161, S.O., cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - (Omissis). 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              (Omissis)». 
              «Art. 33 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/48/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai  contratti  di
          credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
          e previsione di modifiche ed integrazioni  alla  disciplina
          relativa ai soggetti operanti nel  settore  finanziario  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ai
          mediatori   creditizi   ed   agli   agenti   in   attivita'
          finanziaria).  -  1.  Nella  predisposizione  dei   decreti
          legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2008,
          relativa  ai  contratti  di  credito  ai  consumatori,  che
          provvederanno ad apportare al testo unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le  necessarie
          modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.  2,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) estendere, in tutto o in parte, gli  strumenti  di
          protezione del contraente  debole  previsti  in  attuazione
          della  direttiva   2008/48/CE   ad   altre   tipologie   di
          finanziamento a favore dei consumatori,  qualora  ricorrano
          analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
          ovvero delle finalita' del finanziamento; 
                b) rafforzare ed estendere  i  poteri  amministrativi
          inibitori e l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
          previste dal testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          385  del  1993  per   contrastare   le   violazioni   delle
          disposizioni del titolo VI di tale testo  unico,  anche  se
          concernenti rapporti diversi dal  credito  al  consumo,  al
          fine  di  assicurare  un'adeguata  reazione  a  fronte  dei
          comportamenti scorretti a danno della clientela. La  misura
          delle sanzioni amministrative e'  pari  a  quella  prevista
          dall'art. 144 del testo unico di cui al decreto legislativo
          n. 385 del 1993, e successive  modificazioni,  e  dall'art.
          39, comma 3, della  legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  e
          successive modificazioni; 
                c) coordinare, al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          normative, il titolo VI del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo n. 385  del  1993  con  le  altre  disposizioni
          legislative  aventi  a   oggetto   operazioni   e   servizi
          disciplinati  dal  medesimo  titolo  VI  e  contenute   nel
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  nel
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile  2007,  n.  40,  e  nel
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,
          applicando, per garantire  il  rispetto  di  queste  ultime
          disposizioni, i meccanismi di controllo  e  di  tutela  del
          cliente previsti dal citato titolo VI del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
                d) rimodulare la disciplina  delle  attivita'  e  dei
          soggetti operanti nel settore finanziario di cui al  titolo
          V e  all'art.  155  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  385  del  1993,  sulla  base  dei  seguenti
          ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 
                  1) rideterminare i requisiti  per  l'iscrizione  al
          fine  di  consentire  l'operativita'  nei   confronti   del
          pubblico soltanto ai soggetti che assicurino  affidabilita'
          e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 
                  2) prevedere strumenti di controllo piu'  efficaci,
          modulati  anche   sulla   base   delle   attivita'   svolte
          dall'intermediario; 
                  3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
          celerita',   l'economicita'   e   l'efficacia   dell'azione
          amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
          i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 
                  4) prevedere sanzioni amministrative  pecuniarie  e
          accessorie e forme di intervento  effettive,  dissuasive  e
          proporzionate,  quali,   tra   l'altro,   il   divieto   di
          intraprendere nuove operazioni e il potere di  sospensione,
          rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; 
                d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria
          quale strumento di tutela del consumatore,  attribuendo  il
          potere di  promuovere,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, iniziative di informazione ed educazione  volte  a
          diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al  fine
          di  favorire  relazioni   responsabili   e   corrette   tra
          intermediari e clienti; 
                d-ter) prevedere l'istituzione,  nel  rispetto  della
          disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
          personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
          amministrativo, delle frodi  nel  settore  del  credito  al
          consumo, con specifico riferimento al  fenomeno  dei  furti
          d'identita';  il  sistema  di  prevenzione   e'   istituito
          nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  ed
          e' basato su un archivio centrale informatizzato  e  su  un
          gruppo  di  lavoro;  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   titolare   dell'archivio   e   del   connesso
          trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art.  29
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  designa  per  la
          gestione dell'archivio e in qualita'  di  responsabile  del
          trattamento dei dati personali la societa'  CONSAP  Spa.  I
          rapporti tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          l'ente gestore sono disciplinati con apposita  convenzione;
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze  individua  le
          categorie dei soggetti che possono aderire  al  sistema  di
          prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
          l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema  di
          prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
          un contributo in favore dell'ente  gestore.  All'attuazione
          delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
                d-quater) prevedere che il diniego del  finanziamento
          da   parte    dei    soggetti    abilitati    all'esercizio
          dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori  sia
          obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non
          integrata  nel  caso  di  mero   rinvio   all'esito   della
          consultazione  di  banche  di  dati   e   di   sistemi   di
          informazione creditizia; 
                d-quinquies) prevedere che  al  soggetto  richiedente
          cui  viene  negato  il  finanziamento  sia  consentito   di
          prendere visione e di estrarre  copia,  a  sue  spese,  del
          provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione; 
                e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi  di
          cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina  degli
          agenti  in  attivita'  finanziaria  di   cui   al   decreto
          legislativo 25 settembre 1999, n. 374,  introducendola  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,
          in modo da: 
                  1) assicurare  la  trasparenza  dell'operato  e  la
          professionalita'     delle     sopraindicate      categorie
          professionali,  prevedendo  l'innalzamento  dei   requisiti
          professionali; 
                  2)  istituire  un  organismo  avente   personalita'
          giuridica, con autonomia  organizzativa  e  statutaria,  ed
          eventuali   articolazioni   territoriali,   costituito   da
          soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  scelti  tra  le  categorie  dei  mediatori
          creditizi, degli agenti  in  attivita'  finanziaria,  delle
          banche e degli intermediari finanziari, con il  compito  di
          gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli  agenti
          in attivita' finanziaria. Detto organismo sara'  sottoposto
          alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di  grave
          inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento
          al Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  3)  prevedere  che  con  regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle
          Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sentita  la
          Banca  d'Italia,  siano   determinate   le   modalita'   di
          funzionamento dell'organismo di cui  al  numero  2)  e  sia
          individuata la  disciplina:  dei  poteri  dell'organismo  e
          delle sue eventuali articolazioni  territoriali,  necessari
          ad assicurare un efficace  svolgimento  delle  funzioni  di
          gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di  verifica  e
          sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi  dei  mediatori
          creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria,  con  le
          relative  forme  di  pubblicita';  della  determinazione  e
          riscossione, da parte dell'organismo o delle sue  eventuali
          articolazioni territoriali, di contributi o di altre  somme
          dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella
          misura   necessaria   per    garantire    lo    svolgimento
          dell'attivita';   delle   modalita'   di    tenuta    della
          documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori
          creditizi e dagli agenti in  attivita'  finanziaria;  delle
          modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti; 
                  4)   applicare,   in   quanto    compatibili,    le
          disposizioni del titolo  VI  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  385  del   1993,   e   successive
          modificazioni, prevedendo altresi' che  la  Banca  d'Italia
          possa  prescrivere  specifiche  regole  di  condotta.   Con
          riferimento alle commissioni di  mediazione  e  agli  altri
          costi accessori, dovranno essere assicurate la  trasparenza
          nonche' l'applicazione delle disposizioni previste  per  la
          determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3
          della legge 7 marzo 1996, n.  108,  e  dall'art.  1815  del
          codice civile; 
                  5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche'  la
          sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le  sanzioni
          accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i
          provvedimenti connessi alla gestione  degli  elenchi  e  la
          Banca d'Italia per quelli relativi  alle  violazioni  delle
          disposizioni di cui al numero 4); 
                  6) individuare cause di incompatibilita',  tra  cui
          la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al  fine
          di   assicurare   la   professionalita'    e    l'autonomia
          dell'operativita'; 
                  7)  prescrivere  l'obbligo  di  stipulare   polizze
          assicurative per responsabilita' civile per danni  arrecati
          nell'esercizio delle attivita' di pertinenza; 
                  8)   prevedere   disposizioni    transitorie    per
          disciplinare  il  trasferimento  nei  nuovi   elenchi   dei
          mediatori e degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  gia'
          abilitati, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla
          nuova disciplina; 
                  9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di
          indipendenza  da  banche  e  intermediari  e  l'obbligo  di
          adozione di una forma giuridica societaria per  l'esercizio
          dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per
          le  societa'   di   mediazione   creditizia   di   maggiori
          dimensioni; 
                  10)  prevedere  per   gli   agenti   in   attivita'
          finanziaria forme di responsabilita' del  soggetto  che  si
          avvale del  loro  operato,  anche  con  riguardo  ai  danni
          causati ai clienti; 
                f) coordinare  il  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  n.  385  del  1993  e  le  altre  disposizioni
          legislative aventi come oggetto la tutela del  consumatore,
          definendo le informazioni  che  devono  essere  fornite  al
          cliente  in  fase  precontrattuale  e   le   modalita'   di
          illustrazione,  con  la  specifica,  in  caso  di   offerta
          congiunta  di   piu'   prodotti,   dell'obbligatorieta'   o
          facoltativita' degli stessi. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Il decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  settembre  2010,  n.
          207, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del  decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Modifiche al testo unico bancario).  -  1.  Il
          capo II del titolo VI del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
                                   «Capo II 
                            Credito ai consumatori 
                                   Art. 121. 
                                  Definizioni 
              1. Nel presente capo, l'espressione: 
                a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo
          6 settembre 2005, n. 206; 
                b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
          per   scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                c) "contratto di credito" indica il contratto con cui
          un finanziatore concede o  si  impegna  a  concedere  a  un
          consumatore  un  credito  sotto  forma  di   dilazione   di
          pagamento,   di   prestito   o   di   altra   facilitazione
          finanziaria; 
                d)  "contratto  di  credito  collegato"   indica   un
          contratto   di   credito   finalizzato   esclusivamente   a
          finanziare la fornitura di un bene o la prestazione  di  un
          servizio specifici se ricorre  almeno  una  delle  seguenti
          condizioni: 
                  1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene
          o del prestatore del servizio per promuovere  o  concludere
          il contratto di credito; 
                  2)  il  bene   o   il   servizio   specifici   sono
          esplicitamente individuati nel contratto di credito; 
                e) "costo totale del credito" indica gli interessi  e
          tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e
          le altre spese, a eccezione  di  quelle  notarili,  che  il
          consumatore  deve  pagare  in  relazione  al  contratto  di
          credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; 
                f) "finanziatore" indica  un  soggetto  che,  essendo
          abilitato a erogare finanziamenti  a  titolo  professionale
          nel territorio della Repubblica, offre o stipula  contratti
          di credito; 
                g) "importo totale  del  credito"  indica  il  limite
          massimo  o  la  somma  totale   degli   importi   messi   a
          disposizione in virtu' di un contratto di credito; 
                h) "intermediario del credito" indica gli  agenti  in
          attivita' finanziaria, i mediatori  creditizi  o  qualsiasi
          altro   soggetto,    diverso    dal    finanziatore,    che
          nell'esercizio  della  propria  attivita'   commerciale   o
          professionale svolge, a fronte di un compenso in  denaro  o
          di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione  e  nel
          rispetto delle riserve di  attivita'  previste  dal  Titolo
          VI-bis, almeno una delle seguenti attivita': 
                  1) presentazione o proposta di contratti di credito
          ovvero  altre  attivita'  preparatorie   in   vista   della
          conclusione di tali contratti; 
                  2) conclusione di contratti di  credito  per  conto
          del finanziatore; 
                i) "sconfinamento" indica  l'utilizzo  da  parte  del
          consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
          rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
          di credito ovvero  rispetto  all'importo  dell'apertura  di
          credito concessa; 
                l) "supporto  durevole"  indica  ogni  strumento  che
          permetta al consumatore di conservare le  informazioni  che
          gli sono  personalmente  indirizzate  in  modo  da  potervi
          accedere in futuro per un periodo di  tempo  adeguato  alle
          finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che  permetta  la
          riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
                m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il
          costo totale del credito per  il  consumatore  espresso  in
          percentuale annua dell'importo totale del credito. 
              2. Nel costo totale del credito sono  inclusi  anche  i
          costi  relativi  a  servizi  accessori  connessi   con   il
          contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se  la
          conclusione di un contratto avente ad oggetto tali  servizi
          e' un requisito per ottenere il credito,  o  per  ottenerlo
          alle condizioni offerte. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG,  ivi
          inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al
          comma 2 sono compresi nel costo totale del credito. 
                                   Art. 122. 
                            Ambito di applicazione 
              1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano  ai
          contratti di credito comunque denominati, a  eccezione  dei
          seguenti casi: 
                a) finanziamenti di importo inferiore a  200  euro  o
          superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo  della  soglia
          minima  si  prendono  in  considerazione  anche  i  crediti
          frazionati concessi attraverso piu'  contratti,  se  questi
          sono riconducibili a una medesima operazione economica; 
                b)  contratti  di  somministrazione  previsti   dagli
          articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di
          appalto di cui all'art. 1677 del codice civile; 
                c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di
          interessi o di altri oneri; 
                d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e'
          tenuto a corrispondere esclusivamente  commissioni  per  un
          importo non significativo, qualora il rimborso del  credito
          debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; 
                e)  finanziamenti  destinati  all'acquisto   o   alla
          conservazione di un diritto di proprieta' su un  terreno  o
          su un immobile edificato o progettato; 
                f)  finanziamenti  garantiti  da  ipoteca   su   beni
          immobili aventi una durata superiore a cinque anni; 
                g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese  di
          investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente
          a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
          successive modificazioni, purche' il finanziatore partecipi
          all'operazione; 
                h)  finanziamenti  concessi  in  base  a  un  accordo
          raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria  o  a  un'altra
          autorita' prevista dalla legge; 
                i) dilazioni del pagamento di un debito  preesistente
          concesse gratuitamente dal finanziatore; 
                l)  finanziamenti  garantiti  da  pegno  su  un  bene
          mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare
          eccedente il valore del bene; 
                m) contratti di locazione, a condizione che  in  essi
          sia prevista l'espressa clausola che in nessun  momento  la
          proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
          corrispettivo, al locatario; 
                n) iniziative di microcredito ai sensi dell'art.  111
          e altri contratti di credito individuati con legge relativi
          a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con  finalita'
          di interesse generale, che non prevedono  il  pagamento  di
          interessi o prevedono tassi inferiori a  quelli  prevalenti
          sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli  per
          il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a
          tassi d'interesse non superiori  a  quelli  prevalenti  sul
          mercato; 
                o) contratti di credito sotto forma di  sconfinamento
          del  conto  corrente,  salvo  quanto   disposto   dall'art.
          125-octies. 
              2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente,
          qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su
          richiesta della banca ovvero entro tre mesi  dal  prelievo,
          non si applicano il 125-septies e gli articoli  123,  comma
          1, lettere da d) a f), 124, comma 5,  125-ter,  125-quater,
          125-sexies. 
              3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che,
          anche  sulla  base  di  accordi  separati,  non  comportano
          l'obbligo di  acquisto  della  cosa  locata  da  parte  del
          consumatore, non si applica l'art. 125-ter, commi da 1 a 4. 
              4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre  modalita'
          agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate
          tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore,
          non si applicano gli articoli 124, commi 5  e  7,  125-ter,
          125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR. 
              5. I venditori di beni  e  servizi  possono  concludere
          contratti di credito nella sola forma della  dilazione  del
          prezzo con esclusione del pagamento degli  interessi  e  di
          altri oneri. 
                                   Art. 123. 
                                  Pubblicita' 
              1. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  parte  II,
          titolo  III,  del   Codice   del   consumo,   gli   annunci
          pubblicitari che riportano il  tasso  d'interesse  o  altre
          cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti
          informazioni  di  base,  in   forma   chiara,   concisa   e
          graficamente  evidenziata  con  l'impiego  di  un   esempio
          rappresentativo: 
                a) il tasso  d'interesse,  specificando  se  fisso  o
          variabile,  e  le  spese  comprese  nel  costo  totale  del
          credito; 
                b) l'importo totale del credito; 
                c) il TAEG; 
                d)  l'esistenza  di   eventuali   servizi   accessori
          necessari per ottenere il  credito  o  per  ottenerlo  alle
          condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi  a  tali
          servizi  non  siano  inclusi  nel  TAEG   in   quanto   non
          determinabili in anticipo; 
                e) la durata del contratto, se determinata; 
                f) se determinabile  in  anticipo,  l'importo  totale
          dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare  delle  singole
          rate. 
              2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni  da
          includere negli annunci pubblicitari e le  modalita'  della
          loro divulgazione. 
                                   Art. 124. 
                           Obblighi precontrattuali 
              1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla
          base delle condizioni offerte dal finanziatore  e,  se  del
          caso,  delle  preferenze  espresse  e  delle   informazioni
          fornite dal consumatore, forniscono al  consumatore,  prima
          che egli sia vincolato da un contratto o da  un'offerta  di
          credito,  le  informazioni  necessarie  per  consentire  il
          confronto delle diverse offerte di credito sul mercato,  al
          fine di prendere una decisione informata e  consapevole  in
          merito alla conclusione di un contratto di credito. 
              2. Le informazioni di cui al comma 1 sono  fornite  dal
          finanziatore o dall'intermediario del credito  su  supporto
          cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il  modulo
          contenente le "Informazioni europee di base sul credito  ai
          consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si
          considerano assolti attraverso la consegna di tale  modulo.
          Il  finanziatore  o  l'intermediario  forniscono  qualsiasi
          informazione aggiuntiva in un documento distinto, che  puo'
          essere allegato al modulo. 
              3. Se il contratto di credito  e'  stato  concluso,  su
          richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione
          a distanza che non consente di fornire le  informazioni  di
          cui al comma  1,  il  finanziatore  o  l'intermediario  del
          credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma
          2 immediatamente  dopo  la  conclusione  del  contratto  di
          credito. 
              4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui
          al comma 2, e' fornita gratuitamente copia della bozza  del
          contratto  di  credito,  salvo  che   il   finanziatore   o
          l'intermediario del credito, al  momento  della  richiesta,
          non intenda procedere alla  conclusione  del  contratto  di
          credito con il consumatore. 
              5.  Il  finanziatore  o  l'intermediario  del   credito
          forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che
          questi possa valutare se il contratto di  credito  proposto
          sia  adatto  alle  sue  esigenze  e  alla  sua   situazione
          finanziaria,  eventualmente  illustrando  le   informazioni
          precontrattuali che devono  essere  fornite  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2, le  caratteristiche  essenziali  dei  prodotti
          proposti e gli effetti  specifici  che  possono  avere  sul
          consumatore, incluse le conseguenze del mancato  pagamento.
          In caso  di  offerta  contestuale  di  piu'  contratti  non
          collegati ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera  d),  e'
          comunque  specificato  se  la  validita'  dell'offerta   e'
          condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. 
              6. I fornitori di merci o  prestatori  di  servizi  che
          agiscono come intermediari del credito a titolo  accessorio
          non sono tenuti a osservare  gli  obblighi  di  informativa
          precontrattuale  previsti  dal  presente  articolo,   fermo
          restando l'obbligo del finanziatore di  assicurare  che  il
          consumatore riceva le informazioni precontrattuali. 
              7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, detta disposizioni  di  attuazione  del  presente
          articolo, con riferimento a: 
                a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita'
          di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; 
                b) le modalita'  e  la  portata  dei  chiarimenti  da
          fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in  caso
          di contratti conclusi congiuntamente; 
                c) gli obblighi specifici o derogatori  da  osservare
          nei  casi  di:  comunicazioni  mediante  telefonia  vocale;
          aperture di credito regolate in conto  corrente;  dilazioni
          di pagamento non gratuite e altre  modalita'  agevolate  di
          rimborso di un  credito  preesistente,  concordate  tra  le
          parti  a  seguito  di  un  inadempimento  del  consumatore;
          offerta attraverso intermediari del credito che  operano  a
          titolo accessorio. 
                                 Art. 124-bis. 
                        Verifica del merito creditizio 
              1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
          finanziatore valuta il merito  creditizio  del  consumatore
          sulla base di informazioni adeguate, se  del  caso  fornite
          dal  consumatore  stesso  e,   ove   necessario,   ottenute
          consultando una banca dati pertinente. 
              2. Se  le  parti  convengono  di  modificare  l'importo
          totale del credito dopo la  conclusione  del  contratto  di
          credito,   il   finanziatore   aggiorna   le   informazioni
          finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta
          il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad  un
          aumento significativo dell'importo totale del credito. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del  CICR,  detta  disposizioni  attuative   del   presente
          articolo. 
                                   Art. 125. 
                                  Banche dati 
              1. I gestori delle banche dati contenenti  informazioni
          nominative   sul   credito   consentono    l'accesso    dei
          finanziatori degli Stati membri  dell'Unione  europea  alle
          proprie  banche  dati  a  condizioni  non   discriminatorie
          rispetto a  quelle  previste  per  gli  altri  finanziatori
          abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito
          il Garante per la protezione dei dati personali,  individua
          le condizioni di accesso, al fine di garantire il  rispetto
          del principio di non discriminazione. 
              2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle
          informazioni presenti in una banca  dati,  il  finanziatore
          informa il consumatore immediatamente e  gratuitamente  del
          risultato della consultazione e degli estremi  della  banca
          dati. 
              3.  I   finanziatori   informano   preventivamente   il
          consumatore la prima volta che segnalano a una  banca  dati
          le   informazioni   negative   previste   dalla    relativa
          disciplina. L'informativa e' resa unitamente  all'invio  di
          solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 
              4.  I  finanziatori  assicurano  che  le   informazioni
          comunicate alle banche dati siano esatte e  aggiornate.  In
          caso di errore rettificano prontamente i dati errati. 
              5.  I  finanziatori  informano  il  consumatore   sugli
          effetti che le informazioni negative registrate a suo  nome
          in una banca dati possono  avere  sulla  sua  capacita'  di
          accedere al credito. 
              6. Il presente articolo non  pregiudica  l'applicazione
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                                 Art. 125-bis. 
                           Contratti e comunicazioni 
              1. I contratti di  credito  sono  redatti  su  supporto
          cartaceo o  su  altro  supporto  durevole  che  soddisfi  i
          requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge
          e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e  le
          condizioni stabilite dalla Banca d'Italia,  in  conformita'
          alle deliberazioni del CICR. Una  copia  del  contratto  e'
          consegnata ai clienti. 
              2. Ai contratti di credito  si  applicano  l'art.  117,
          commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma  4,  e
          120, comma 2. 
              3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti  da
          concludere per iscritto, diversi  da  quelli  collegati  ai
          sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d), il  consenso  del
          consumatore  va   acquisito   distintamente   per   ciascun
          contratto attraverso documenti separati. 
              4. Nei contratti di credito di durata  il  finanziatore
          fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
          in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
          in  conformita'  alle  deliberazioni  del  CICR,  fissa   i
          contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 
              5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata  al
          consumatore  se  non  sulla  base  di  espresse  previsioni
          contrattuali. 
              6. Sono nulle le  clausole  del  contratto  relative  a
          costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
          previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera  e),  non
          sono stati  inclusi  o  sono  stati  inclusi  in  modo  non
          corretto  nel  TAEG  pubblicizzato   nella   documentazione
          predisposta  secondo  quanto  previsto  dall'art.  124.  La
          nullita'  della  clausola  non  comporta  la  nullita'  del
          contratto. 
              7. Nei casi di assenza o  di  nullita'  delle  relative
          clausole contrattuali: 
                a) il TAEG equivale  al  tasso  nominale  minimo  dei
          buoni  del  tesoro  annuali  o  di  altri  titoli  similari
          eventualmente indicati dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, emessi nei dodici mesi precedenti  la  conclusione
          del  contratto.  Nessuna  altra   somma   e'   dovuta   dal
          consumatore a titolo di tassi di interesse,  commissioni  o
          altre spese; 
                b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
              8.  Il  contratto  e'  nullo   se   non   contiene   le
          informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 
                a) il tipo di contratto; 
                b) le parti del contratto; 
                c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni
          di prelievo e di rimborso. 
              9. In caso di nullita' del  contratto,  il  consumatore
          non puo'  essere  tenuto  a  restituire  piu'  delle  somme
          utilizzate e ha facolta' di pagare quanto  dovuto  a  rate,
          con la stessa periodicita' prevista  nel  contratto  o,  in
          mancanza, in trentasei rate mensili. 
                                 Art. 125-ter. 
                            Recesso del consumatore 
              1.  Il  consumatore  puo'  recedere  dal  contratto  di
          credito entro quattordici giorni; il termine decorre  dalla
          conclusione del contratto o, se successivo, dal momento  in
          cui  il  consumatore  riceve  tutte  le  condizioni  e   le
          informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, comma  1.
          In caso di uso di tecniche di comunicazione a  distanza  il
          termine e' calcolato secondo l'art. 67-duodecies, comma  3,
          del Codice del consumo. 
              2. Il consumatore che recede: 
                a) ne da' comunicazione al finanziatore  inviandogli,
          prima della scadenza del termine previsto dal comma 1,  una
          comunicazione secondo le modalita' prescelte nel  contratto
          tra quelle previste dall'art. 64, comma 2, del  Codice  del
          consumo; 
                b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o  in
          parte, entro trenta giorni dall'invio  della  comunicazione
          prevista dalla lettera a), restituisce il capitale  e  paga
          gli interessi maturati fino al momento della  restituzione,
          calcolati secondo quanto stabilito dal contratto.  Inoltre,
          rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da  questo
          corrisposte alla pubblica amministrazione. 
              3. Il finanziatore non puo' pretendere somme  ulteriori
          rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b). 
              4. Il recesso disciplinato  dal  presente  articolo  si
          estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni  e
          ai  termini  eventualmente  previsti  dalla  normativa   di
          settore, ai contratti aventi a  oggetto  servizi  accessori
          connessi col contratto di credito,  se  tali  servizi  sono
          resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base  di  un
          accordo  col  finanziatore.  L'esistenza  dell'accordo   e'
          presunta.  E'  ammessa,  da  parte  del  terzo,  la   prova
          contraria. 
              5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai  contratti
          disciplinati  dal  presente  capo  non  si  applicano   gli
          articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-terdecies del Codice
          del consumo. 
                               Art. 125-quater. 
                        Contratti a tempo indeterminato 
              1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  125-ter,
          nei  contratti  di  credito  a   tempo   indeterminato   il
          consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza
          penalita' e senza spese. Il  contratto  puo'  prevedere  un
          preavviso non superiore a un mese. 
              2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono
          prevedere il diritto del finanziatore a: 
                a) recedere dal contratto con un preavviso di  almeno
          due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole; 
                b) sospendere, per una giusta causa,  l'utilizzo  del
          credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione
          su supporto cartaceo o altro supporto durevole in  anticipo
          e, ove cio'  non  sia  possibile,  immediatamente  dopo  la
          sospensione. 
                              Art. 125-quinquies. 
                          Inadempimento del fornitore 
              1. Nei contratti  di  credito  collegati,  in  caso  di
          inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi
          il  consumatore,  dopo  aver  inutilmente   effettuato   la
          costituzione  in  mora  del  fornitore,  ha  diritto   alla
          risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al
          contratto di fornitura  di  beni  o  servizi  ricorrono  le
          condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile. 
              2. La risoluzione del  contratto  di  credito  comporta
          l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore  le
          rate gia' pagate, nonche' ogni  altro  onere  eventualmente
          applicato. La risoluzione  del  contratto  di  credito  non
          comporta  l'obbligo  del  consumatore  di   rimborsare   al
          finanziatore  l'importo  che  sia  stato  gia'  versato  al
          fornitore dei beni o dei servizi.  Il  finanziatore  ha  il
          diritto  di  ripetere  detto  importo  nei  confronti   del
          fornitore stesso. 
              3.  In  caso  di  locazione  finanziaria  (leasing)  il
          consumatore,   dopo   aver   inutilmente   effettuato    la
          costituzione in mora del fornitore dei beni o dei  servizi,
          puo' chiedere al finanziatore di agire per  la  risoluzione
          del contratto.  La  richiesta  al  fornitore  determina  la
          sospensione del pagamento dei canoni.  La  risoluzione  del
          contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto,
          senza  penalita'  e  oneri,  del  contratto  di   locazione
          finanziaria. Si applica il comma 2. 
              4. I diritti previsti  dal  presente  articolo  possono
          essere fatti valere anche nei confronti del terzo al  quale
          il  finanziatore  abbia  ceduto  i  diritti  derivanti  dal
          contratto di concessione del credito. 
                               Art. 125-sexies. 
                              Rimborso anticipato 
              1. Il consumatore puo'  rimborsare  anticipatamente  in
          qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
          finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a  una
          riduzione del costo totale del  credito,  pari  all'importo
          degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua  del
          contratto. 
              2. In caso di rimborso anticipato, il  finanziatore  ha
          diritto   ad   un   indennizzo   equo   ed   oggettivamente
          giustificato per eventuali costi direttamente collegati  al
          rimborso anticipato  del  credito.  L'indennizzo  non  puo'
          superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo,
          se la vita residua del contratto e' superiore  a  un  anno,
          ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo,  se  la  vita
          residua del contratto e' pari o inferiore  a  un  anno.  In
          ogni caso, l'indennizzo non puo' superare  l'importo  degli
          interessi che il consumatore avrebbe  pagato  per  la  vita
          residua del contratto. 
              3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto: 
                a)  se  il  rimborso  anticipato  e'  effettuato   in
          esecuzione di un contratto  di  assicurazione  destinato  a
          garantire il credito; 
                b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di
          apertura di credito; 
                c) se il rimborso anticipato ha luogo in  un  periodo
          in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
          percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; 
                d)   se    l'importo    rimborsato    anticipatamente
          corrisponde  all'intero  debito  residuo  ed  e'   pari   o
          inferiore a 10.000 euro. 
                               Art. 125-septies. 
                             Cessione dei crediti 
              1. In caso di cessione del credito o del  contratto  di
          credito, il consumatore puo' sempre opporre al  cessionario
          tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti  del
          cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in  deroga  al
          disposto dell'art. 1248 del codice civile. 
              2. Il  consumatore  e'  informato  della  cessione  del
          credito,  a  meno  che  il  cedente,  in  accordo  con   il
          cessionario, continui a gestire il  credito  nei  confronti
          del consumatore. La Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
          deliberazioni del CICR, individua le modalita' con  cui  il
          consumatore e' informato. 
                               Art. 125-octies. 
                                 Sconfinamento 
              1.  Se  un  contratto  di  conto  corrente  prevede  la
          possibilita'  che   al   consumatore   sia   concesso   uno
          sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. 
              2.  In  caso  di  sconfinamento  consistente   che   si
          protragga per oltre un mese, il  creditore  comunica  senza
          indugio  al  consumatore,  su  supporto  cartaceo  o  altro
          supporto durevole: 
                a) lo sconfinamento; 
                b) l'importo interessato; 
                c) il tasso debitore; 
                d) le penali,  le  spese  o  gli  interessi  di  mora
          eventualmente applicabili. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2  con
          riferimento: 
                a) al termine di invio della comunicazione; 
                b) ai criteri per la determinazione della consistenza
          dello sconfinamento. 
                               Art. 125-novies. 
                           Intermediari del credito 
              1. L'intermediario del  credito  indica  negli  annunci
          pubblicitari e  nei  documenti  destinati  ai  consumatori,
          l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se  lavori  a
          titolo esclusivo con  uno  o  piu'  finanziatori  oppure  a
          titolo di mediatore. 
              2. Il consumatore e' informato dell'eventuale  compenso
          da  versare  all'intermediario  del  credito  per  i   suoi
          servizi.  Il  compenso  e'  oggetto  di  accordo   tra   il
          consumatore  e  l'intermediario  del  credito  su  supporto
          cartaceo o altro supporto durevole prima della  conclusione
          del contratto di credito. 
              3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore
          l'eventuale  compenso  che  il  consumatore  deve   versare
          all'intermediario del credito per i suoi servizi,  al  fine
          del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR. 
                                   Art. 126. 
                        Riservatezza delle informazioni 
              1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          individuare, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi  in
          cui le comunicazioni previste dall'art.  125,  comma  2,  e
          125-quater, comma 2, lettera b),  non  sono  effettuate  in
          quanto vietate  dalla  normativa  comunitaria  o  contrarie
          all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».