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DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010, n. 216

Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province. (10G0240)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal: 18-12-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera f),
11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21,  commi  1,
lettere c) ed e), 2,  3  e  4,  nonche'  22,  comma  2,  relativi  al
finanziamento  delle  funzioni  di  Comuni,  Citta'  metropolitane  e
Province; 
  Visto  l'accordo  in  materia  di  mutua  collaborazione   per   la
determinazione dei fabbisogni standard  per  il  finanziamento  delle
funzioni fondamentali e dei relativi servizi di  Comuni,  Province  e
Citta' metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, tra  l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle  Province  d'Italia-UPI  ed  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 29 luglio 2010; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare la  determinazione
del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di  assicurare
un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi  del  criterio
della spesa storica. 
  2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita' stabilite
dal presente decreto  costituiscono  il  riferimento  cui  rapportare
progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a  regime,
il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle   funzioni
fondamentali  e  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni,   fermo
restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera  d),  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento  integrale,  il
complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non
puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti  soppressi.  Fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente. 
  3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il  patto  di  stabilita'
interno, dal presente decreto non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a  quelli  stabiliti  dalla
legislazione vigente. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera f),
11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21,  commi  1,
lettere c) ed e), 2,  3  e  4,  nonche'  22,  comma  2,  relativi  al
finanziamento  delle  funzioni  di  Comuni,  Citta'  metropolitane  e
Province; 
  Visto  l'accordo  in  materia  di  mutua  collaborazione   per   la
determinazione dei fabbisogni standard  per  il  finanziamento  delle
funzioni fondamentali e dei relativi servizi di  Comuni,  Province  e
Citta' metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, tra  l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle  Province  d'Italia-UPI  ed  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 29 luglio 2010; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare la  determinazione
del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di  assicurare
un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi  del  criterio
della spesa storica. 
  2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita' stabilite
dal presente decreto  costituiscono  il  riferimento  cui  rapportare
progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a  regime,
il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle   funzioni
fondamentali  e  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni,   fermo
restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera  d),  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento  integrale,  il
complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non
puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti  soppressi.  Fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente. 
  3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il  patto  di  stabilita'
interno, dal presente decreto non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a  quelli  stabiliti  dalla
legislazione vigente.