stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 2010, n. 206

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (Biennio giuridico ed economico 2008 - 2009). (10G0231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2010
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 25-12-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino
della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1  della  legge  28
luglio 1999, n. 266; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  112  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  come  sostituito
dall'articolo 14 del decreto legislativo 24  marzo  2000,  n.  85,  e
modificato dall'articolo 63, comma  1,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, che disciplina il procedimento negoziale per la
regolamentazione di  alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego  del
personale  della  carriera  diplomatica,  relativamente  al  servizio
prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un  accordo  i  cui
contenuti  sono  recepiti  in  un  decreto   del   Presidente   della
Repubblica; 
  Viste le disposizioni di cui al citato articolo 112, commi primo  e
secondo, che dispongono che il procedimento negoziale intercorre  tra
la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta
dalle  organizzazioni   sindacali   rappresentative   del   personale
diplomatico; 
  Visto l'articolo 63, comma 1, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009,  n.  150,  ove  e'  disposto  che,  al  fine  di  garantire  il
parallelismo temporale della disciplina  della  carriera  diplomatica
rispetto a quella degli  altri  comparti  del  settore  pubblico,  il
decreto del Presidente della Repubblica  emanato  in  riferimento  al
quadriennio normativo 2008 - 2011 ha durata limitata al biennio  2008
- 2009 anche per gli aspetti giuridici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1° luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  172  del  26
luglio 2010, recante individuazione della delegazione  sindacale  che
partecipa al procedimento negoziale per la  definizione  dell'accordo
per il biennio giuridico ed economico 2008  -  2009,  riguardante  il
personale  della  carriera  diplomatica,  relativamente  al  servizio
prestato in Italia; 
  Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2008-2009,  per  gli
aspetti  giuridici  ed  economici,  riguardante  il  personale  della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato  in  Italia,
sottoscritta il 3 agosto 2010 ai sensi del citato  articolo  112  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  dalla
delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle  organizzazioni  sindacali
rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE
(Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri)  e  FP  CGIL
Coordinamento esteri; 
  Considerato che le  relazioni  sindacali  tra  il  Ministero  degli
affari  esteri  ed  i  sindacati   rappresentativi   della   carriera
diplomatica, nel rispetto della distinzione dei  rispettivi  ruoli  e
responsabilita', sono improntate ai principi di lealta' e correttezza
nel quadro di un comune impegno mirante da un lato  al  miglioramento
delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale  dei  dipendenti,
dall'altro  all'esigenza  di  migliorare  e  mantenere   elevata   la
qualita', l'efficienza e l'efficacia  dell'attivita'  e  dei  servizi
istituzionali del predetto Ministero degli affari esteri; 
  Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  in  30  aprile
2008, n. 1069, adottato in attuazione del citato articolo 112,  comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
  Visto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009); 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2010, con la quale e' stata approvata, ai sensi
del citato articolo 112, comma quarto, lettera d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  previa  verifica
delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni  di
cui alla lettera b) del citato articolo 112, la predetta  ipotesi  di
accordo; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   del
Ministro degli affari esteri e del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 112  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come  sostituito  dall'articolo  14
del  decreto  legislativo  24  marzo  2000,  n.  85,   e   modificato
dall'articolo 63 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  il
presente decreto si applica al personale appartenente  alla  carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. - L'art. 112 del Decreto del Presidente  della
          Repubblica  5  gennaio  1967,  n.   18,   come   sostituito
          dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000,  n.
          85, e modificato dall'articolo 63 del  decreto  legislativo
          31 ottobre 2009, n. 150, recita: 
              Art. 112. Procedimento negoziale per la  disciplina  di
          alcuni aspetti del rapporto di impiego. 
              I  seguenti  aspetti  del  rapporto  di   impiego   del
          personale  della  carriera  diplomatica,  relativamente  al
          servizio prestato in Italia, sono disciplinati  sulla  base
          di un procedimento negoziale tra una delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri  e  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  o
          dai Sottosegretari di Stato  rispettivamente  delegati,  ed
          una    delegazione    delle    organizzazioni     sindacali
          rappresentative  del  personale  diplomatico,  con  cadenza
          triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui
          contenuti sono recepiti con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica: 
              a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei
          criteri indicati nei commi seguenti; 
              b) l'orario di lavoro; 
              c) il congedo ordinario e straordinario; 
              d) la reperibilita'; 
              e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
              f) i permessi brevi per esigenze personali; 
              g) le aspettative ed  i  permessi  sindacali.  Ai  fini
          dell'applicazione del primo comma del presente articolo  si
          considerano rappresentative del  personale  diplomatico  le
          organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita'
          non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del
          dato associativo espresso dalla percentuale  delle  deleghe
          per il versamento  dei  contributi  sindacali  rispetto  al
          totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. 
              La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il  Ministro
          degli affari esteri. 
              Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
          modalita': 
              a) la procedura negoziale e' avviata del  Ministro  per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza dei termini di cui al  primo  comma  del  presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo; 
              b) le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; 
              c) l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio; 
              d)   entro   quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi  di  accordo  il   Consiglio   dei   Ministri,
          verificate le compatibilita' finanziarie  ed  esaminate  le
          eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che  precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con decreto del Presidente della Repubblica, per  il  quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 
              Il procedimento negoziale di cui  al  primo  comma  del
          presente  articolo,  in  relazione  alla  specificita'   ed
          unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica,  assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei e proporzionati  secondo  appositi  parametri,  in
          tale sede definiti, rapportati  alla  figura  apicale,  del
          trattamento  economico   del   personale   della   carriera
          diplomatica. Il trattamento economico  e'  onnicomprensivo,
          con soppressione di ogni forma di automatismo  stipendiale,
          ed e' articolato in una  componente  stipendiale  di  base,
          nonche' in altre due componenti, correlate  la  prima  alle
          posizioni funzionali ricoperte  e  agli  incarichi  e  alle
          responsabilita'  esercitati  e  la  seconda  ai   risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 
              La componente stipendiale di  base  verra'  determinata
          tenendo conto dell'esigenza di realizzare un  proporzionato
          rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di  ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. 
              La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
          funzionari diplomatici  durante  il  servizio  prestato  in
          Italia, sulla base dei  livelli  di  responsabilita'  e  di
          rilevanza degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata  con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente articolo. La componente del trattamento  economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi  e  alle   responsabilita'   esercitati,   verra'
          attribuita, tramite il procedimento  negoziale  di  cui  al
          primo comma del presente articolo,  a  tutto  il  personale
          della carriera  diplomatica,  mantenendo  un  proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato. 
              La componente del trattamento  economico  correlata  ai
          risultati conseguiti, con  le  risorse  umane  ed  i  mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita   tenendo   conto   della    efficacia,    della
          tempestivita' e della produttivita' del lavoro  svolto  dai
          funzionari diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali  di  cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari. 
              Per il finanziamento delle  componenti  retributive  di
          posizione e di risultato, e' costituito un apposito  fondo,
          nel  quale  confluiscono  tutte  le  risorse   finanziarie,
          diverse  da  quelle  destinate  allo  stipendio  di   base,
          individuate  a   tale   scopo   tramite   il   procedimento
          negoziale". 
              - L'art. 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio
          2010, n. 122, recita: 
              "4. I rinnovi  contrattuali  del  personale  dipendente
          dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed
          i miglioramenti economici del rimanente personale in regime
          di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in
          ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2
          per cento. La disposizione di  cui  al  presente  comma  si
          applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
          data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
          difformi contenute nei predetti contratti ed  accordi  sono
          inefficaci a decorrere  dalla  mensilita'  successiva  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto;   i
          trattamenti retributivi saranno conseguentemente  adeguati.
          La disposizione di cui al primo periodo del presente  comma
          non si applica al comparto sicurezza-difesa  ed  ai  Vigili
          del fuoco". 
              - L'art. 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400 recita: 
              "1.Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge". 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'art. 112 del d.P.R. n. 18  del  1967,
          si veda nelle note alle premesse.