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LEGGE 26 novembre 2010, n. 199

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi)). (10G0224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2021)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-6-2021
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non  superiori  a
                            diciotto mesi 
 
  1. la pena detentiva  non  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente  parte  residua  di  maggior  pena,  e'  eseguita  presso
l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura,
assistenza e  accoglienza,  di  seguito  denominato  «domicilio».  Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta  se
gia' dispone delle informazioni occorrenti. (3) (5) (7) ((11)) 
  2. La detenzione presso il domicilio non e' applicabile: 
    a)  ai  soggetti  condannati  per  taluno  dei  delitti  indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni; 
    b) ai delinquenti abituali,  professionali  o  per  tendenza,  ai
sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
    c) ai detenuti che sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
    d) quando vi e' la concreta possibilita' che il condannato  possa
darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate  ragioni  per
ritenere che il condannato  possa  commettere  altri  delitti  ovvero
quando non sussista l'idoneita' e l'effettivita' del domicilio  anche
in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal  reato.
(3) (5) (7)((11)) 
  3. Nei casi di  cui  all'articolo  656,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale,  quando  la  pena  detentiva  da  eseguire  non  e'
superiore a diciotto mesi, il pubblico  ministero,  salvo  che  debba
emettere il decreto di sospensione di  cui  al  comma  5  del  citato
articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che  ricorrano  i
casi previsti  nel  comma  9,  lettera  a),  del  medesimo  articolo,
sospende l'esecuzione dell'ordine di  carcerazione  e  trasmette  gli
atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza  affinche'  disponga
che la pena venga eseguita  presso  il  domicilio.  La  richiesta  e'
corredata di un verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio,
nonche', se il condannato e' sottoposto a un programma di recupero  o
intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui  all'articolo
94, comma 1, del testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni. 
  4. Se il  condannato  e'  gia'  detenuto,  la  pena  detentiva  non
superiore a diciotto mesi, anche  se  costituente  parte  residua  di
maggior pena, e' eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei  casi  di
cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del  codice  di  procedura
penale, non e' consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e
il  pubblico  ministero  o  le  altre  parti  fanno  richiesta,   per
l'applicazione della misura, al magistrato di  sorveglianza,  secondo
il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la
direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito  di  richiesta
del  detenuto  o  del  suo  difensore,  trasmette  al  magistrato  di
sorveglianza  una  relazione  sulla  condotta   tenuta   durante   la
detenzione. La relazione e' corredata di un verbale  di  accertamento
dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e' sottoposto
ad un programma di recupero  o  intende  sottoporsi  ad  esso,  della
documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.
309, e successive modificazioni. (3) (5) (7) ((11)) 
  5. Il magistrato di sorveglianza provvede  ai  sensi  dell'articolo
69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine  di  cui  al
comma 2 del predetto articolo e' ridotto a cinque giorni. 
  6. Copia del provvedimento  che  dispone  l'esecuzione  della  pena
presso il domicilio e' trasmessa senza ritardo al pubblico  ministero
nonche' all'ufficio locale dell'esecuzione  penale  esterna  per  gli
interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale  dell'esecuzione
penale esterna segnala ogni evento  rilevante  sull'esecuzione  della
pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva. 
  7. Nel  caso  di  condannato  tossicodipendente  o  alcoldipendente
sottoposto ad  un  programma  di  recupero  o  che  ad  esso  intenda
sottoporsi, la pena di cui al comma 1 puo' essere eseguita presso una
struttura sanitaria pubblica o una struttura privata  accreditata  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni  caso,  il  magistrato  di
sorveglianza puo' imporre le prescrizioni e  le  forme  di  controllo
necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente
inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita
la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  le
politiche antidroga e d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  e'  determinato  il   contingente   annuo   dei   posti
disponibili, nei limiti  del  livello  di  risorse  ordinario  presso
ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di  spesa,  sulla  base
degli accrediti gia' in essere con il Servizio sanitario nazionale e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  8. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  previste
dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58
e 58-quater, ad eccezione del comma  7-bis,  della  legge  26  luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche' le  relative  norme
di esecuzione  contenute  nel  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti
dagli articoli 47-ter, commi 4 e  4-bis,  e  51-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354,  tuttavia,  il  provvedimento  e'  adottato  dal
magistrato di sorveglianza. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 123, comma 1) che  "In
deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge  26
novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva e'  eseguita,  su
istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico
o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore  a
diciotto mesi, anche se costituente parte residua  di  maggior  pena,
salvo che riguardi: 
  a)  soggetti   condannati   per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; 
  b) delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
  c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime   di   sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
  d) detenuti che nell'ultimo anno  siano  stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
  e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei  disordini
e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; 
  f) detenuti privi di un  domicilio  effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 123, comma 8-bis) che  le  presenti
modifiche si applicano ai detenuti che  maturano  i  presupposti  per
l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che
"In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e fino alla  data  del  31  gennaio  2021,  la  pena
detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato
o  in  altro  luogo  pubblico  o  privato  di  cura,   assistenza   e
accoglienza,  ove  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: 
    a)  soggetti  condannati  per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice  penale;  con
riferimento ai condannati  per  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di  violenza,  nonche'  ai
delitti di cui all'articolo 416-bis del  codice  penale,  o  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di
pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia
stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione; 
    b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
    c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
    d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
    e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata  in
vigore del presente decreto, sia  redatto  rapporto  disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; 
    f) detenuti privi di un domicilio effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021,
n. 21, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, alinea) che "In deroga  a
quanto disposto ai commi 1, 2 e 4  dell'articolo  1  della  legge  26
novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino alla data del 30 aprile 2021,  la  pena  detentiva  e'
eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o  in  altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza,  ove  non
sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua  di
maggior pena, salvo che riguardi: 
    a)  soggetti  condannati  per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice  penale;  con
riferimento ai condannati  per  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di  violenza,  nonche'  ai
delitti di cui all'articolo 416-bis del  codice  penale,  o  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di
pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia
stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in  esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli
articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
    c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
    d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
    e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata  in
vigore del presente decreto, sia  redatto  rapporto  disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; 
    f) detenuti privi di un domicilio effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal D.L. 22 aprile 2021,
n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021,  n.  87,
ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "In deroga a quanto disposto
ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26  novembre  2010,  n.
199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data del 31 luglio 2021, la pena detentiva e' eseguita,  su  istanza,
presso l'abitazione del  condannato  o  in  altro  luogo  pubblico  o
privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non  sia  superiore  a
diciotto mesi, anche se costituente parte residua  di  maggior  pena,
salvo che riguardi: 
    a)  soggetti  condannati  per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice  penale;  con
riferimento ai condannati  per  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di  violenza,  nonche'  ai
delitti di cui all'articolo 416-bis del  codice  penale,  o  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di
pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia
stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione; 
    b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
    c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
    d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
    e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata  in
vigore del presente decreto, sia  redatto  rapporto  disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; 
    f) detenuti privi di un domicilio effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato".