stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2010, n. 196

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (10G0222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 (in G.U. 24/01/2011, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2013)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-11-2010
al: 24-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato   che   il  permanere  di  una  situazione  di  elevata
criticita'  nel  settore  dei  rifiuti  nel  territorio della regione
Campania  impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuita';
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni   per   accelerare   la  realizzazione  di  impianti  di
termovalorizzazione  dei  rifiuti  ed  incrementare  i  livelli della
raccolta differenziata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


Impiantistica ed attivita' di gestione   del   ciclo   integrato  dei
                               rifiuti

  1.  All'articolo  9,  comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
le  parole: "Andretta (AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso)", "e
localita'  Cava  Vitiello"  e  ";  Serre (Sa) - localita' Valle della
Masseria" sono soppresse.
  2.  Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella
regione  Campania  destinati  al  recupero, produzione o fornitura di
energia  mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente della
Regione,  ferme  le procedure amministrative e gli atti gia' posti in
essere,  puo'  procedere,  sentiti  le  Province  e  gli  enti locali
interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni
di    amministrazione   aggiudicatrice,   individuano   il   soggetto
aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del
decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di
somma  urgenza  ad  individuare  le  aree  occorrenti,  assumendo  le
necessarie  determinazioni,  anche  ai  fini  dell'acquisizione delle
disponibilita' delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e
le  certificazioni  pertinenti.  Si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo  9,  comma  5,  del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
ed,  a  tale  fine,  i  commissari  predetti  svolgono,  in luogo del
Presidente  della  Regione  Campania,  le funzioni gia' attribuite al
Sottosegretario   di   Stato  di  cui  all'articolo  1  del  predetto
decreto-legge,   avvalendosi,  per  l'attuazione  delle  disposizioni
contenute  nel  presente  comma,  degli  uffici della Regione e delle
Province  interessate,  senza  nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello  Stato  e  nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo finalizzate
nell'ambito  dei  bilanci  degli  enti  interessati.  I  termini  dei
procedimenti   relativi   al   rilascio   delle   autorizzazioni,  di
certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla meta'.
  3.  In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli
impianti  di  selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo
6,  comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  123,  e  volti a
conseguire   idonei   livelli   di  biostabilizzazione  dei  rifiuti,
all'articolo  6-ter,  comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del
2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  le parole: "CER 19.05.01" sono inserite le seguenti: ",
CER 19.05.03";
    b)  e'  infine  aggiunto  il  seguente periodo: "I rifiuti aventi
codice  CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere
impiegati   quale  materiale  di  ricomposizione  ambientale  per  la
copertura   e   risagomatura  di  cave  abbandonate  e  dismesse,  di
discariche  chiuse  ed  esaurite, ovvero quale materiale di copertura
giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.".
  4.  Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n.
90  del 2008, e' inserito il seguente: "1-bis. Presso gli impianti di
cui  al  comma  1  e'  autorizzata  la  realizzazione  di impianti di
digestione   anaerobica   della   frazione   organica  derivante  dai
rifiuti.".
  5.  Il  comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n.  26,  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  provincia di Napoli
assicura la funzionalita' dell'impiantistica al servizio del ciclo di
gestione  dei  rifiuti  nel  territorio  di competenza e gestisce gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di
Giugliano  e  Tufino tramite la propria societa' provinciale cui sono
attribuiti  gli  introiti  derivanti  dalle  relative tariffe. Presso
detti  impianti  la provincia di Napoli, tramite la propria societa',
conferisce   e   tratta   prioritariamente  i  rifiuti  prodotti  nel
territorio di competenza.".
  6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di mancato
rispetto,  da  parte  dei  comuni, degli obiettivi minimi di raccolta
differenziata  stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio  2008,  n. 123, cosi' come certificati dalla regione Campania,
il  Prefetto  diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con
il  sistema  della  raccolta  differenziata, assegnandogli il termine
perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto
attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.".
  7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la
chiusura  del  ciclo  integrato di gestione dei rifiuti nella regione
Campania   previsti   dal   decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
cosi'  come  modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non
autosufficienza  del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  urbani non
pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con
le  strutture  e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo
promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  appositamente  convocata  anche  in  via  d'urgenza, su
richiesta   della  Regione,  un  accordo  interregionale  volto  allo
smaltimento  dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione
del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.