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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 195

Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. (10G0218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2010
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-12-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
  Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 3 giugno 2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129; 
  Visto l'articolo 24, comma 4-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31; 
  Visto l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 21 gennaio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3,
commi da  44  a  52-bis,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
disciplina il limite massimo delle retribuzioni  e  degli  emolumenti
direttamente o indirettamente a carico delle  pubbliche  finanze  nel
territorio metropolitano. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il comma 2 dell'art. 17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riportano i commi da  44  a  52-bis  dell'art.  3,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»: 
              «44.  Il  trattamento  economico   onnicomprensivo   di
          chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche  amministrazioni  statali  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, agenzie, enti pubblici  anche  economici,  enti  di
          ricerca, universita',  societa'  non  quotate  a  totale  o
          prevalente  partecipazione   pubblica   nonche'   le   loro
          controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati  di
          qualsiasi natura nel  territorio  metropolitano,  non  puo'
          superare  quello  del  primo  presidente  della  Corte   di
          cassazione.  Il  limite  si  applica  anche  ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ai  presidenti  e
          componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
          societa' non  quotate,  ai  dirigenti.  Il  limite  non  si
          applica  alle  attivita'  di  natura  professionale  e   ai
          contratti d'opera, che non possono  in  alcun  caso  essere
          stipulati con chi ad altro titolo percepisce  emolumenti  o
          retribuzioni ai sensi dei  precedenti  periodi,  aventi  ad
          oggetto  una  prestazione  artistica  o  professionale  che
          consenta  di  competere  sul  mercato  in   condizioni   di
          effettiva concorrenza. Nessun  atto  comportante  spesa  ai
          sensi dei precedenti periodi puo' ricevere  attuazione,  se
          non sia stato  previamente  reso  noto,  con  l'indicazione
          nominativa dei destinatari e dell'ammontare  del  compenso,
          attraverso    la     pubblicazione     sul     sito     web
          dell'amministrazione o del  soggetto  interessato,  nonche'
          comunicato  al  Governo  e  al  Parlamento.  In   caso   di
          violazione,  l'amministratore   che   abbia   disposto   il
          pagamento e il destinatario del  medesimo  sono  tenuti  al
          rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma  pari  a
          dieci volte l'ammontare eccedente la cifra  consentita.  Le
          disposizioni di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          presente comma non  possono  essere  derogate  se  non  per
          motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
          di tempo non superiore a tre anni,  fermo  restando  quanto
          disposto dal periodo precedente.  Le  amministrazioni,  gli
          enti e le societa' di cui al primo e  secondo  periodo  del
          presente comma per i quali  il  limite  trova  applicazione
          sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
          alla Corte dei conti. Per le  amministrazioni  dello  Stato
          possono  essere  autorizzate  deroghe   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  nel  limite  massimo  di   25   unita',
          corrispondenti alle posizioni di piu'  elevato  livello  di
          responsabilita'. Coloro che sono legati da un  rapporto  di
          lavoro con organismi pubblici anche  economici  ovvero  con
          societa' a  partecipazione  pubblica  o  loro  partecipate,
          collegate  e  controllate,  e  che  sono  al  tempo  stesso
          componenti  degli  organi  di  governo   o   di   controllo
          dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
          di lavoro, sono collocati di diritto in  aspettativa  senza
          assegni  e  con  sospensione  della  loro   iscrizione   ai
          competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai  fini
          dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
          cumulativo le  somme  comunque  erogate  all'interessato  a
          carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso  di
          pluralita' di incarichi da uno stesso  organismo  conferiti
          nel corso dell'anno.  Alla  Banca  d'Italia  e  alle  altre
          autorita'  indipendenti  il  presente  comma   si   applica
          limitatamente alle previsioni di pubblicita' e  trasparenza
          per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori  al
          limite di cui al primo periodo del presente comma. 
              In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi  il
          comma 2 dell'art. 1, decreto-legge 23 maggio 2008,  n.  90.
          Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 24, decreto-legge  31
          dicembre 2007, n. 248, aggiunto  dalla  relativa  legge  di
          conversione. 
              45.  Per  la  Banca  d'Italia  e  le  altre   autorita'
          indipendenti la legge di  riforma  delle  stesse  autorita'
          disciplina in via  generale  i  modi  di  finanziamento,  i
          controlli  sulla  spesa,  nel  rispetto  degli  adempimenti
          previsti   dalla   normativa   comunitaria,   nonche'    le
          retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di
          riduzione  di  costi  e  contenimento  di  retribuzioni  ed
          emolumenti di cui al comma 44. 
              46. Per le amministrazioni dello Stato,  per  la  Banca
          d'Italia e le autorita' indipendenti, ai soggetti  cui  non
          si applica il limite di cui al  comma  44,  il  trattamento
          economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso
          comma, non puo' comunque superare il doppio di  quello  del
          primo presidente della Corte di cassazione. 
              47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano
          ai contratti di diritto privato in corso alla data  del  28
          settembre 2007. Se il superamento  dei  limiti  di  cui  ai
          commi 44 e 46  deriva  dalla  titolarita'  di  uno  o  piu'
          incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica,  o
          da rapporti di lavoro di  natura  non  privatistica  con  i
          soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si
          procede alla decurtazione annuale del trattamento economico
          complessivo di una cifra pari al 25 per cento  della  parte
          eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al
          comma 46. La decurtazione annuale cessa  al  raggiungimento
          del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si  procede
          anche nel  caso  in  cui  il  superamento  del  limite  sia
          determinato  dal  cumulo  con  emolumenti   derivanti   dai
          contratti di cui al primo periodo. In  caso  di  cumulo  di
          piu' incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al
          presente comma opera  a  partire  dall'incarico,  carica  o
          mandato da ultimo conferito. 
              48. Le disposizioni di cui al  comma  44  si  applicano
          comunque alla stipula di  tutti  i  nuovi  contratti  e  al
          rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non
          possono in alcun caso essere prorogati  oltre  la  scadenza
          prevista. 
              49. A tutte le situazioni e  rapporti  contemplati  dai
          commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le  prescrizioni
          di pubblicita' e trasparenza di cui al comma 44. 
              50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per
          la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la
          RAI - Radiotelevisione italiana Spa  sono  rese  note  alla
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
              51. Il primo, il secondo e il terzo  periodo  dell'art.
          1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  sono
          soppressi. Alle fattispecie gia' disciplinate  dai  periodi
          soppressi si applicano i commi 44 e 45. 
              52. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  sulla
          base  di  un  rapporto   di   analisi   e   classificazione
          dell'insieme delle posizioni interessate,  predisposto  dal
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre
          2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni  di
          cui ai commi da 44 a 51. 
              52-bis. Le  disposizioni  dei  commi  da  44  a  52  si
          applicano a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il
          31 ottobre 2008, ai sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nel  rispetto
          dell'invarianza  degli  oneri  a   carico   della   finanza
          pubblica, sulla base dei seguenti criteri: 
                a)  esclusione,  dal  computo   che   concorre   alla
          definizione del limite, della  retribuzione  percepita  dal
          dipendente    pubblico    presso    l'amministrazione    di
          appartenenza nonche' del trattamento di pensione; 
                b)   non   applicabilita'   della   disciplina   agli
          emolumenti  correlati  a  prestazioni  professionali  o   a
          contratti d'opera di natura non continuativa  nonche'  agli
          emolumenti  determinati  ai  sensi  dell'art.  2389,  terzo
          comma, del codice civile; 
                c) obbligo, per la singola amministrazione o societa'
          che conferisca  nel  medesimo  anno  allo  stesso  soggetto
          incarichi che superino  il  limite  massimo,  di  assegnare
          l'incarico medesimo secondo i principi del merito  e  della
          trasparenza, dando adeguatamente conto,  nella  motivazione
          dell'atto    di    conferimento,    dei    requisiti     di
          professionalita' e di esperienza del soggetto in  relazione
          alla tipologia di prestazione richiesta e alla  misura  del
          compenso attribuito; 
                d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico  di
          comunicare, all'amministrazione che conferisce  l'incarico,
          tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare  adeguata
          pubblicita'; 
                e) individuazione di specifiche forme di vigilanza  e
          controllo  sulle  modalita'  applicative   della   presente
          disciplina.». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art.   4-quater   del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
          materia di monitoraggio e  trasparenza  dei  meccanismi  di
          allocazione  della  spesa  pubblica,  nonche'  in   materia
          fiscale  e  di  proroga  di   termini),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: 
              «Art.   4-quater   (Differimento   dell'efficacia    di
          disposizioni relative a personale a  carico  della  finanza
          pubblica). - All'art. 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, dopo il comma 52, e' inserito il seguente: «52-bis. Le
          disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          della Repubblica da emanare entro il 31  ottobre  2008,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza
          degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei
          seguenti criteri: 
                a)  esclusione,  dal  computo   che   concorre   alla
          definizione del limite, della  retribuzione  percepita  dal
          dipendente    pubblico    presso    l'amministrazione    di
          appartenenza nonche' del trattamento di pensione; 
                b)   non   applicabilita'   della   disciplina   agli
          emolumenti  correlati  a  prestazioni  professionali  o   a
          contratti d'opera di natura non continuativa  nonche'  agli
          emolumenti  determinati  ai  sensi  dell'art.  2389,  terzo
          comma, del codice civile; 
                c) obbligo per la singola amministrazione o societa',
          che conferisca  nel  medesimo  anno  allo  stesso  soggetto
          incarichi  che  superino  il  limite  massimo,  di  fornire
          adeguata  e  specifica  motivazione  e   dare   pubblicita'
          all'incarico medesimo; 
                d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico  di
          comunicare, all'amministrazione che conferisce  l'incarico,
          tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare  adeguata
          pubblicita'; 
                e) individuazione di specifiche forme di vigilanza  e
          controllo  sulle  modalita'  applicative   della   presente
          disciplina.». 
              -  Si  riporta  il  comma  4-bis  dell'art.   24,   del
          decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in materia  finanziaria),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: 
              «4-bis. Il comma 44 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilita' dei  limiti
          alle attivita' soggette a tariffe professionali, si applica
          per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione  di  un
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  che
          definisce le tipologie di  contratti  d'opera  artistica  o
          professionale  escluse,  da  emanare  entro  il  1°  luglio
          2008.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  21  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo  sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di processo civile»: 
              «Art. 21 (Trasparenza sulle retribuzioni dei  dirigenti
          e  sui  tassi  di  assenza  e  di  maggiore  presenza   del
          personale). - 1. Ciascuna delle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all' art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni,   ha
          l'obbligo  di  pubblicare  nel  proprio  sito  internet  le
          retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli  indirizzi  di
          posta  elettronica   e   i   numeri   telefonici   ad   uso
          professionale dei dirigenti  e  dei  segretari  comunali  e
          provinciali nonche' di  rendere  pubblici,  con  lo  stesso
          mezzo, i tassi  di  assenza  e  di  maggiore  presenza  del
          personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 
              2. Al comma 52-bis dell'art. 3 della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
                «c)  obbligo,  per  la  singola   amministrazione   o
          societa' che  conferisca  nel  medesimo  anno  allo  stesso
          soggetto incarichi  che  superino  il  limite  massimo,  di
          assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito
          e  della  trasparenza,  dando  adeguatamente  conto,  nella
          motivazione dell'atto di  conferimento,  dei  requisiti  di
          professionalita' e di esperienza del soggetto in  relazione
          alla tipologia di prestazione richiesta e alla  misura  del
          compenso attribuito». 
              3. Il  termine  di  cui  all'alinea  del  comma  52-bis
          dell'art. 3 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'
          differito fino al sessantesimo giorno successivo alla  data
          di entrata in vigore della presente legge.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 3, commi da 44 a 52-bis, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.