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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 194

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di trasporto ferroviario. (10G0216)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/2010
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-12-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto l' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  19  novembre
1997, n. 422; 
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 aprile 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture  e  dei
trasporti, e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Oggetto del trasferimento 
 
  1. Sono trasferite alla regione autonoma  Valle  d'Aosta  tutte  le
funzioni di programmazione ed amministrative in  materia  di  servizi
pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale. 
  2. La Regione, in relazione alle esigenze derivanti  dall'esercizio
delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi del  presente  decreto,
puo' avvalersi degli organi consultivi e dei  servizi  tecnici  dello
Stato. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto,
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
          (Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. 
              - Il  testo  dell'art.  48-bis  della  legge  medesima,
          introdotto  dall'art.  3  della  legge  costituzionale   23
          settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 226 del 25 settembre 1993), e' il seguente: 
              «Art. 48-bis. -  Il Governo e' delegato ad emanare  uno
          o piu'  decreti  legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso.». 
              - Si riporta il testo del  comma  3,  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.  422  (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  10  dicembre  1997,   n.   287)
          riguardante il «Conferimento  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali di  funzioni  e  compiti  in  materia  di  trasporto
          pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della  legge
          15 marzo 1997, n. 59»: 
              «3. Per le regioni a statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  il  conferimento  delle
          funzioni, nonche' il  trasferimento  dei  relativi  beni  e
          risorse,  sono  disposti  nel  rispetto  degli  statuti   e
          attraverso apposite norme di attuazione.».