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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 192

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria. (10G0214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2010
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 4-12-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 aprile 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale,  di  concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,
dell'economia e  delle  finanze,  della  salute  e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed
agli internati nel territorio regionale  svolte  dall'Amministrazione
penitenziaria,  sono   trasferite   alla   regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto,
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.
          28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti: 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
          (Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. 
              - Il  testo  dell'art.  48-bis  della  legge  medesima,
          introdotto  dall'art.  3  della  legge  costituzionale   23
          settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 226 del 25 settembre 1993), e' il seguente: 
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  Consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del Consiglio stesso.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina
          penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30  novembre
          1998, n.  419),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          luglio 1999, n. 165, S.O.: 
              «Art. 9 (Trasferimento delle funzioni  alle  regioni  a
          statuto speciale e alle province autonome).  -  1.  Per  il
          trasferimento delle funzioni di  cui  al  presente  decreto
          legislativo si provvede, per le Regioni a statuto  speciale
          e per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con
          norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.».