stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 189

Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2010
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 30-11-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  1999,  n.  66,  recante:
«Istituzione dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  del  volo  e
modifiche al codice della navigazione, in attuazione della  direttiva
94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994»; 
  Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244 e successive modificazioni; 
  Considerato che, ai sensi del citato articolo 2, comma  634,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  occorre
procedere al riordino, alla trasformazione  o  alla  soppressione  di
enti ed organismi pubblici statali nel rispetto dei  principi  e  dei
criteri direttivi ivi indicati; 
  Visto l'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo  in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Ritenuto  che  non  e'   possibile   prevedere   la   fusione,   la
trasformazione  o  la  soppressione  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  del  volo,  attesi  i  peculiari  compiti  alla  struttura
attribuiti dal decreto legislativo  n.213  del  2006,  di  attuazione
della direttiva 2003/42; 
  Ritenuto, altresi', di dover procedere alla razionalizzazione degli
organi e al contenimento delle spese dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza del volo secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h)
del citato articolo 2, comma 634, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 settembre 2010; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del
programma di Governo e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1.  Il  presente  regolamento  concerne  il  riordino   strutturale
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  del  volo  attraverso  la
razionalizzazione degli organi deputati alle attivita' di  indirizzo,
amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali
economie d'impiego, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare
la qualita' dei servizi istituzionali. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione    ,delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              L'art. 87  della  Cost.  conferisce,  tra  l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art.  17,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle, norme vigenti, con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riporta testo dell'art. 2, commi 634 e 635,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): «634. Al fine  di  conseguire  gli
          obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso
          della  spesa   di   funzionamento   delle   amministrazioni
          pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare  la
          qualita' dei  servizi,  con  uno  o  piu'  regolamenti,  da
          emanare entro il 31 ottobre 2009,  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Ministro  o  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione,   il   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa, il Ministro per l'attuazione  del  programma  di
          Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite
          le organizzazioni sindacali in relazione alla  destinazione
          del personale, sono riordinati, trasformati o  soppressi  e
          messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,
          nonche' strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo
          Stato,  anche  in  forma  associativa,  nel  rispetto   dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche', dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento   della   spesi   perla   logistica   ed    il
          funzionamento. 
              635. Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma  634
          sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del  parere
          della Commissione di cui all'articolo 14, comma  19,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento, salva la richiesta di  proroga  ai  sensi  del
          comma 23 del medesimo articolo 14.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: «Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli  enti
          pubblici  non  economici,  con  una   dotazione   organica,
          inferiore alle  50  unita',  con  esclusione  degli  ordini
          professionali  e  loro   federazioni,   delle   federazioni
          sportive  e  degli  enti  non  inclusi  nell'elenco   ISTAT
          pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti, la cui funzione
          consiste nella conservazione  e  nella  trasmissione  della
          memoria della Resistenza e delle  deportazioni,  anche  con
          riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n.  211,  istitutiva
          della Giornata della memoria,  e  30  marzo  2004,  n.  92,
          istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle  Autorita'
          portuali, degli enti parco e degli enti  di  ricerca,  sono
          soppressi al novantesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ad
          eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  per  la
          semplificazione normativa, da emanarsi  entro  il  predetto
          termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti  pubblici
          non economici, per i quali, alla scadenza  del  31  ottobre
          2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino  ai
          sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244.  Gli  enti  confermati  ai  sensi  del  primo
          periodo possono essere oggetto di regolamenti  di  riordino
          di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma  634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei  regolamenti  di  riordino.  Sono
          soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
          periodo i cui regolamenti di  riordino,  approvati  in  via
          preliminare entro il  31  ottobre  2009,  non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta  giorni
          i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate, da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto. L'amministrazione  cosi'  individuata  succede,  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'articolo 2 e  l'allegato  A  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi  da  580  a
          585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          sono abrogati. 
              4. All'alinea del comma 634  del  medesimo  articolo  2
          della predetta legge n. 244  del  2007  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a)  le  parole:  "Ministro  per  le  riforme   e   le
          innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite
          dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa"; 
                b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
          sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,"; 
                c) le parole: "termine di  centottanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
              5. All' articolo 1, comma 4, della legge  27  settembre
          2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          semplificazione normativa". 
              6.   L'Unita'   per    il    monitoraggio,    istituita
          dall'articolo 1, comma 724, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto e la
          relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di  euro
          annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce
          in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1  e  2,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art.  17
          (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) -  1.
          All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto  2008,
          n.  133,  nel  comma   1   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
          sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; 
                b) dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
          "Il termine di cui al secondo periodo si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino". 
              2. All'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 le  parole  "30  giugno  2009"  seguenti:  "31
          ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione"   fino   a
          "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti:  "su
          proposta  del  Ministro  o  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione,   il   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa, il Ministro per l'attuazione  del  programma  di
          Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   10-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25:  «Art.
          10-bis  (Termini  in  materia   di   "taglia-enti"   e   di
          "taglia-leggi").  -  1.  L'articolo  26,   comma   1,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          materia di procedimento  "taglia-enti"  si  interpreta  nel
          senso  che  l'effetto  soppressivo  previsto  dal   secondo
          periodo  concerne  gli  enti  pubblici  non  economici  con
          dotazione organica pari o superiore  alle  50  unita',  con
          esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal  primo
          periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non  inclusi
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuati  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2. All'articolo  26,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  in  materia  di  procedimento
          "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
          "Gli enti confermati ai sensi  del  primo  periodo  possono
          essere oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
          organismi  pubblici  statali,   di   cui   al   comma   634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 
                b) dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di  cui  al
          secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
          via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura". 
              3. All'articolo 2, comma 635, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 
              4. All'articolo 14, comma 23, della legge  28  novembre
          2005,  n.  246,  in  materia   di   semplificazione   della
          legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
          dai  seguenti:   "Trascorso   il   termine,   eventualmente
          prorogato, senza  che  la  Commissione  abbia  espresso  il
          parere,  i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque
          emanati. Nel computo dei termini non viene  considerato  il
          periodo di sospensione estiva e quello  di  fine  anno  dei
          lavori parlamentari".».