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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 176

Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito. (10G0197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2010
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Testo in vigore dal: 12-11-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, ed in particolare gli articoli 22, 23, 24, 25, 36 e 40; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2009),  ed  in  particolare
l'articolo 50 concernente l'esercizio della  delega  legislativa  per
l'attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009; 
  Visto il testo unico in materia bancaria  e  creditizia,  approvato
con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 17 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni in  materia
di intermediazione finanziaria, di cui al del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo: 
 
                            «Art. 4-bis. 
 
 
Individuazione dell'autorita' competente ai fini del regolamento (CE) 
      n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito 
 
  1. La Consob e' l'autorita' competente  ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie
di rating del credito.  A  tale  fine  la  Consob  svolge  i  compiti
indicati dal predetto regolamento, esercita  i  poteri  e  adotta  le
misure di vigilanza previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del  medesimo
regolamento. 
  2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze,  la  Consob,
la Banca d'Italia, l'Isvap e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi
pensione,  anche  sulla  base  di   appositi   protocolli   d'intesa,
collaborano tra loro  e  si  scambiano  informazioni  riguardanti  le
agenzie  di  cui  al  comma  1  e  l'utilizzo  dei  rating   a   fini
regolamentari  da  parte  dei  soggetti  indicati  dall'articolo   4,
paragrafo 1, del regolamento  di  cui  al  comma  1,  vigilati  dalle
predette autorita'.». 
  2. All'articolo 193 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente: 
  «1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono: 
    a)  coloro  che  esercitano  funzioni  di   amministrazione,   di
direzione  e  di  controllo  nelle  agenzie  di  rating  del  credito
registrate in Italia, in caso di violazione: 
      1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6,  7,  8,  9,
10, 11, 12, 13 e  14  del  regolamento  (CE)  n.  1060/2009  e  delle
relative disposizioni attuative; 
      2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi  degli  articoli
24 e 25  del  medesimo  regolamento  e  delle  relative  disposizioni
attuative; 
    b)  coloro  che  esercitano  funzioni  di   amministrazione,   di
direzione e di  controllo  in  societa'  che  svolgono  le  attivita'
riservate ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  1060/2009  senza  aver
ottenuto la necessaria registrazione; 
    c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di  rating
del credito registrate in Italia, qualsiasi altra  persona  fisica  i
cui servizi sono messi a  disposizione  o  sono  sotto  il  controllo
dell'agenzia di rating,  coloro  che  partecipano  direttamente  alle
attivita' di  rating,  nonche'  le  persone  strettamente  legate  ai
predetti soggetti  ai  sensi  dell'articolo  114,  comma  7,  secondo
periodo,  in  caso  di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'allegato I, sezione C, del  regolamento  (CE)  n.  1060/2009,  e
delle relative disposizioni attuative.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 14, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  12  settembre
          1988, n. 214, S.O. cosi' recita: 
              «Art.  14   (Decreti   legislativi).   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.». 
              - Il regolamento (CE) n. 1060/2009 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302. 
              -  L'art.  50  della  legge  4  giugno  2010,  n.   96,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 50 (Attuazione del regolamento (CE) n.  1060/2009
          del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  settembre
          2009). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare
          attuazione agli articoli 22 e 36 del  regolamento  (CE)  n.
          1060/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          settembre  2009,  relativo  alle  agenzie  di  rating   del
          credito,  designando  la  Commissione  nazionale   per   le
          societa' e la borsa (CONSOB) quale autorita' competente  ai
          fini del regolamento, attribuendo alla stessa i  poteri  di
          cui agli articoli 23, 24 e 25  del  citato  regolamento,  e
          individuando le sanzioni  amministrative  da  applicare  in
          caso  di  violazione  delle  disposizioni   del   medesimo,
          estendendo all'uopo le previsioni di cui all'art.  193  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n.  58.  Dall'attuazione  della  presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate svolgono le  attivita'  previste  dal  presente
          articolo con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 193, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  193  (Informazione  societaria  e   doveri   dei
          sindaci, dei revisori legali e delle societa' di  revisione
          legale).  -  1.  Nei  confronti   di   societa',   enti   o
          associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni  previste
          dagli articoli 114,  114-bis,  115,  154-bis  e  154-ter  o
          soggetti  agli  obblighi  di  cui   all'art.   115-bis   e'
          applicabile  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
          cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza  delle
          disposizioni  degli  articoli  medesimi  o  delle  relative
          disposizioni applicative. Se le comunicazioni  sono  dovute
          da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
          applica nei confronti di quest'ultima. 
              1-bis.  Alla  stessa  sanzione  di  cui  al   comma   1
          soggiacciono  coloro  i  quali   esercitano   funzioni   di
          amministrazione, di direzione  e  di  controllo  presso  le
          societa' e gli enti  che  svolgono  le  attivita'  indicate
          all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e  i
          soggetti indicati  nell'art.  114,  comma  7,  in  caso  di
          inosservanza delle disposizioni  ivi  previste  nonche'  di
          quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. 
              1-ter.  La  stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicabile in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle  di
          attuazione  emanate  dalla  CONSOB,  nei  confronti   della
          persona fisica che svolge le attivita' indicate  nel  comma
          1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione  prevista
          dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica
          che svolge l'attivita' di giornalista. 
              1-quater. La stessa sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni  di
          attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter,
          comma 5, lettere  b)  e  c),  nei  confronti  dei  soggetti
          autorizzati dalla  Consob  all'esercizio  del  servizio  di
          diffusione   e    di    stoccaggio    delle    informazioni
          regolamentate. 
              1- quinquies. Alla stessa sanzione di cui  al  comma  1
          soggiacciono: 
                a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione,
          di direzione e di controllo nelle  agenzie  di  rating  del
          credito registrate in Italia, in caso di violazione: 
                  1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6,
          7, 8,  9,  10,  11,  12,  13  e  14  del  regolamento  (CE)
          n.1060/2009 e delle relative disposizioni attuative; 
                  2) delle misure  di  vigilanza  adottate  ai  sensi
          degli articoli 24 e 25 del  medesimo  regolamento  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione,
          di direzione e di controllo in  societa'  che  svolgono  le
          attivita'  riservate  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione; 
                c) gli  analisti  di  rating  e  i  dipendenti  delle
          agenzie  di  rating  del  credito  registrate  in   Italia,
          qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono  messi  a
          disposizione o sono  sotto  il  controllo  dell'agenzia  di
          rating, coloro che partecipano direttamente alle  attivita'
          di  rating  nonche'  le  persone  strettamente  legate   ai
          predetti soggetti ai sensi dell'art. 114, comma 7,  secondo
          periodo, in caso di violazione delle disposizioni  previste
          dall'allegato  I,  sezione  C,  del  regolamento  (CE)   n.
          1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.». 
              2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste  rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi  1,
          2 e 5, nonche' la violazione  dei  divieti  previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          sono punite con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro venticinquemila a euro  duemilionicinquecentomila.  Il
          ritardo nelle comunicazioni previste dall'art.  120,  commi
          2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  cinquemila  a
          euro cinquecentomila. 
              3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: 
                a)  ai  componenti  del   collegio   sindacale,   del
          consiglio di sorveglianza e del comitato per  il  controllo
          sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
          nell'adempimento dei doveri previsti dall'art.  149,  commi
          1, 4-bis,  primo  periodo,  e  4-ter,  ovvero  omettono  le
          comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3; 
                b) 
              3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'art. 148-bis, comma 2,  sono  puniti  con  la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico.