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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 168

Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. (10G0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2010
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-10-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 23-bis e, in particolare, i commi 4-bis e 10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 29 aprile 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2010 
  Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  di
seguito denominato «articolo 23-bis», si applica ai servizi  pubblici
locali  di  rilevanza  economica,  di  seguito  denominati   «servizi
pubblici locali». 
  2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano
ferme l'autonomia  gestionale  del  soggetto  gestore,  la  piena  ed
esclusiva proprieta'  pubblica  delle  risorse  idriche,  nonche'  la
spettanza esclusiva alle  istituzioni  pubbliche  del  governo  delle
risorse  stesse,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   1-ter,   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento: 
    a) il servizio di  distribuzione  di  gas  naturale,  di  cui  al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
    b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di  cui  al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004,
n. 239; 
    c) il servizio di trasporto  ferroviario  regionale,  di  cui  al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
    d) la gestione delle farmacie  comunali,  di  cui  alla  legge  2
aprile 1968, n. 475; 
    e) i servizi strumentali all'attivita' o al  funzionamento  degli
enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 23-bis e, in particolare, i commi 4-bis e 10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 29 aprile 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2010 
  Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  di
seguito denominato «articolo 23-bis», si applica ai servizi  pubblici
locali  di  rilevanza  economica,  di  seguito  denominati   «servizi
pubblici locali». 
  2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano
ferme l'autonomia  gestionale  del  soggetto  gestore,  la  piena  ed
esclusiva proprieta'  pubblica  delle  risorse  idriche,  nonche'  la
spettanza esclusiva alle  istituzioni  pubbliche  del  governo  delle
risorse  stesse,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   1-ter,   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento: 
    a) il servizio di  distribuzione  di  gas  naturale,  di  cui  al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
    b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di  cui  al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004,
n. 239; 
    c) il servizio di trasporto  ferroviario  regionale,  di  cui  al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
    d) la gestione delle farmacie  comunali,  di  cui  alla  legge  2
aprile 1968, n. 475; 
    e) i servizi strumentali all'attivita' o al  funzionamento  degli
enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.