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LEGGE 1 ottobre 2010, n. 163

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche. (10G0188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2010
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Testo in vigore dal: 6-10-2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
    1. Il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti
per il settore dei trasporti e disposizioni in  materia  finanziaria,
e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato
alla presente legge. 
    2. All'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
le parole: « un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 maggio 2011 ». 
    3. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 1° ottobre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 
          Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  della  disposizione  di  legge
          modificata.  Restano  invariato  il  valore  e  l'efficacia
          dell'atto legislativo qui trascritto. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, supplemento ordinario, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  2  (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  dei
          sistemi contabili). - 1. Per  consentire  il  perseguimento
          degli obiettivi di cui all'art. 1, il Governo  e'  delegato
          ad  adottare,  il  31  maggio  2011,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi per l'armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
          degli schemi di bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad esclusione delle regioni e  degli  enti  locali,  e  dei
          relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,   in
          funzione  delle  esigenze  di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica.  I  sistemi  e  gli
          schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli
          adottati in ambito europeo ai fini della  procedura  per  i
          disavanzi eccessivi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano  dei  conti  integrato  al  fine  di  consentire   il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
              b)   definizione   di    una    tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
              c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati  in
          missioni  e  programmi  coerenti  con  la   classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
              d) affiancamento, ai fini conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
              e)  adozione   di   un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi  controllati,  secondo  uno  schema  tipo
          definito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          d'intesa con i Ministri interessati; 
              f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
          semplici, misurabili e riferiti ai programmi del  bilancio,
          costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
          amministrazioni individuati con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. 
              3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
          un nomenclatore che illustra le definizioni degli  istituti
          contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
          tipologia  di  enti,  a  cui  si  conformano   i   relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  Decorso  tale   termine   per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo. I decreti legislativi che comportino  riflessi  di
          ordine finanziario devono essere corredati della  relazione
          tecnica di cui all'art. 17, comma 3. 
              5.  Ai   fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
              a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,  e
          un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  dell'interno,
          della difesa,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, nonche' un  rappresentante  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri; 
              b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
          Camera dei deputati e uno dell'amministrazione  del  Senato
          della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
          invitati permanenti, e un rappresentante  della  Corte  dei
          conti; 
              c) un rappresentante dell'ISTAT; 
              d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
          tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  uno  dei
          quali per le autonomie speciali, uno designato  dall'Unione
          delle    province    d'Italia    (UPI),    uno    designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
              e)        tre        esperti         in         materia
          giuridico-contabile-economica. 
              6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 2, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: "nonche' al fine di armonizzare i  sistemi
          contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi  enti  e  i
          relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,   in
          funzione  delle  esigenze  di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica"; 
              b) all'art. 2, comma 2, la  lettera  h)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              "h) adozione di  regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine"; 
              c) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              "6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1 e' adottato entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma  2  dell'art.  20.  Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali"; 
              d) all'art. 3, comma 6, terzo periodo, dopo le  parole:
          "l'esercizio della delega" sono inserite  le  seguenti:  "o
          successivamente"; 
              e) all'art. 4,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:
          "trenta  componenti  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "trentadue  componenti,  due   dei   quali   rappresentanti
          dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,". 
              7. Il comitato  per  i  principi  contabili  agisce  in
          reciproco raccordo con la  Commissione  tecnica  paritetica
          per il federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge  5
          maggio 2009, n. 42, per le attivita'  di  cui  all'art.  2,
          comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di
          tutte  le  risultanze  relative  alla  armonizzazione   dei
          bilanci pubblici. 
              8. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
          tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          medesimi, tenendo anche conto dei  decreti  legislativi  da
          adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto  dei
          principi e criteri direttivi  e  con  le  stesse  modalita'
          previsti dal presente articolo.».