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DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2010, n. 162

Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85. (10G0187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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Testo in vigore dal: 20-2-2020
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 30  giugno  2009,  n.  85,  recante  adesione  della
Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l'istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la  banca  dati
nazionale del DNA; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  istituzione  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  recante
ordinamento del personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1999,
n. 82, concernente regolamento  di  servizio  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  recante
adeguamento delle strutture  e  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivi  ordinario  e  speciale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della  legge
28 luglio 1999, n. 266; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2010; 
  Visti i  pareri  delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione dei ruoli 
 
  1. Per le attivita' del laboratorio  centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA, cosi' come individuato ai  sensi  dell'articolo  5
della  legge  30  giugno  2009,  n.  85,   presso   il   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria  del  Ministero  della  giustizia,
sono istituiti,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  in  relazione
all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti  ruoli  tecnici  del
personale del Corpo di polizia penitenziaria: 
    a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
    b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
    c) ruolo degli ispettori tecnici; 
    ((d) carriera dei funzionari;)) 
  Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui
all'allegato I. 
  2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli  di  cui  al
comma  1,  sono  individuati  con  regolamento  del  Ministro   della
giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Lo
schema del regolamento e' trasmesso al Parlamento  per  l'espressione
dei pareri da parte  delle  Commissioni  competenti  per  materia.  I
pareri sono resi entro il termine di quindici giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati  anche  in
mancanza dei pareri. 
  3. Con uno o piu' regolamenti  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento  dei   concorsi,   comprese   le   eventuali   forme   di
preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica,  psichica
e  attitudinale  al  servizio,  la  composizione  delle   commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita'  di  formazione  della
graduatoria  finale,  le  categorie  dei  titoli   da   ammettere   a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna  di  esse  e  le
modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in  relazione  alle
mansioni tecniche previste e quelle di  svolgimento  degli  esami  di
fine corso.