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DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2010, n. 162

Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85. (10G0187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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Testo in vigore dal: 17-10-2010
al: 6-7-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 30  giugno  2009,  n.  85,  recante  adesione  della
Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l'istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la  banca  dati
nazionale del DNA; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  istituzione  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  recante
ordinamento del personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1999,
n. 82, concernente regolamento  di  servizio  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  recante
adeguamento delle strutture  e  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivi  ordinario  e  speciale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della  legge
28 luglio 1999, n. 266; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2010; 
  Visti i  pareri  delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione dei ruoli 
 
  1. Per le attivita' del laboratorio  centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA, cosi' come individuato ai  sensi  dell'articolo  5
della  legge  30  giugno  2009,  n.  85,   presso   il   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria  del  Ministero  della  giustizia,
sono istituiti,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  in  relazione
all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti  ruoli  tecnici  del
personale del Corpo di polizia penitenziaria: 
    a) ruolo degli operatori tecnici; 
    b) ruolo dei revisori tecnici; 
    c) ruoli dei periti tecnici; 
    d) ruoli dei direttori tecnici. 
  Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui
all'allegato I. 
  2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli  di  cui  al
comma  1,  sono  individuati  con  regolamento  del  Ministro   della
giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Lo
schema del regolamento e' trasmesso al Parlamento  per  l'espressione
dei pareri da parte  delle  Commissioni  competenti  per  materia.  I
pareri sono resi entro il termine di quindici giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati  anche  in
mancanza dei pareri. 
  3. Con uno o piu' regolamenti  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento  dei   concorsi,   comprese   le   eventuali   forme   di
preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica,  psichica
e  attitudinale  al  servizio,  la  composizione  delle   commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita'  di  formazione  della
graduatoria  finale,  le  categorie  dei  titoli   da   ammettere   a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna  di  esse  e  le
modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in  relazione  alle
mansioni tecniche previste e quelle di  svolgimento  degli  esami  di
fine corso. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - La legge  30  giugno  2009,  n.  85  (Adesione  della
          Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio  2005
          tra  il  Regno  del  Belgio,  la  Repubblica  federale   di
          Germania, il Regno di Spagna, la  Repubblica  francese,  il
          Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi  Bassi  e  la
          Repubblica d'Austria,  relativo  all'approfondimento  della
          cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di
          contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera
          e la migrazione illegale (Trattato  di  Prum).  Istituzione
          della banca  dati  nazionale  del  DNA  e  del  laboratorio
          centrale per la banca dati nazionale  del  DNA.  Delega  al
          Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria. Modifiche  al  codice  di  procedura
          penale  in  materia  di  accertamenti  tecnici  idonei   ad
          incidere sulla liberta'  personale),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, S.O. 
              - La legge 15 dicembre 1990, n.  395  (Ordinamento  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443
          (Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della  L.  15
          dicembre  1990,  n.  395)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo  di
          polizia  penitenziaria),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° aprile 1999, n. 76, S.O. 
              - La legge 1° aprile 1981, n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza),    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1982,  n.
          158, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334
          (Riordino dei ruoli del  personale  direttivo  e  dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5,  comma  1,
          della L.  31  marzo  2000,  n.  78),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146
          (Adeguamento   delle    strutture    e    degli    organici
          dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio  centrale
          per la giustizia minorile, nonche'  istituzione  dei  ruoli
          direttivi  ordinario  e  speciale  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28  luglio
          1999, n. 266), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          giugno 2000, n. 132. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10  aprile
          1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo
          statuto degli impiegati civili dello Stato), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  citata
          legge n. 85 del 2009: 
              «Art. 5 (Istituzione della banca dati nazionale del DNA
          e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale  del
          DNA). - 1. Al fine di  facilitare  l'identificazione  degli
          autori  dei  delitti,  presso  il  Ministero  dell'interno,
          Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  e'  istituita  la
          banca dati nazionale del DNA. 
              2. Presso il Ministero  della  giustizia,  Dipartimento
          dell'amministrazione   penitenziaria,   e'   istituito   il
          laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».