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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 159

Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2010)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-10-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere  e),  m)  e  p)  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 38, commi 3, lettera c) e 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133; 
  Vista  la  direttiva  123/2006/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  l'articolo  9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con il  Ministro  della
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «agenzia per le imprese» (di seguito  denominata:  «Agenzia»):
il soggetto privato accreditato di  cui  all'articolo  38,  commi  3,
lettera  c),  e  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
svolge  funzioni  di  natura  istruttoria  e  di  asseverazione   nei
procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei  requisiti
e dei presupposti di legge per la realizzazione,  la  trasformazione,
il trasferimento e la cessazione delle  attivita'  di  produzione  di
beni e servizi da esercitare in forma di impresa; 
    b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello  Stato,  gli  enti
pubblici territoriali, gli altri enti  pubblici  non  economici,  gli
organismi di diritto pubblico; 
    c) «camere di commercio»:  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    d) «decreto-legge»: il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    e) "'SCIA': la segnalazione certificata di  inizio  attivita'  ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in  cui  la
ricevuta della  segnalazione  costituisce  titolo  autorizzatorio  ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge"; 
    f)   «dichiarazione   di   conformita'»:   l'attestazione   della
sussistenza  dei  requisiti   previsti   dalla   normativa   per   la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento  e  la  cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa; 
    g) «Regolamento SUAP»: regolamento per la semplificazione  ed  il
riordino della disciplina sullo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge; 
    h) «registro imprese»: il registro di cui  all'articolo  8  della
legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  istituito  presso  la  camera  di
commercio  e  tenuto  dall'Ufficio  competente  in  conformita'  agli
articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di  un
giudice delegato  dal  Presidente  del  Tribunale  del  capoluogo  di
provincia; 
    i) «sportello unico per  le  attivita'  produttive»  (di  seguito
denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il  richiedente  in
relazione a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua
attivita' produttiva, che fornisce, una risposta unica  e  tempestiva
in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento; 
    l) «portale»: il sito web, individuato dal Regolamento SUAP,  che
costituisce riferimento per imprese e soggetti da esse delegati e che
consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente  con
le amministrazioni interessate; 
    m)  «accreditamento»:  attestazione  resa  dal  Ministero   dello
sviluppo economico del possesso da parte dell'Agenzia  dei  requisiti
per l'esercizio delle attivita' previste dal presente regolamento. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  7/10/2010,  n.  235
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   117   della
          Costituzione: 
              «Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e  dagli  obblighi   internazionali).   -   Lo   Stato   ha
          legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              - Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              - La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              -  Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive
          [cfr. art. 3]. 
              - La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              - Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'  l'articolo  17,  comma  2,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante  Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.» 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 38,
          del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  e  recante
          Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 
              «3. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui  all'
          articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, si procede alla semplificazione
          e al riordino della disciplina dello sportello unico per le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
                a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241; 
                a-bis) viene assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata  dall'  articolo  9  del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
                b)   le   disposizioni   si   applicano    sia    per
          l'espletamento delle procedure e  delle  formalita'  per  i
          prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sia  per  la  realizzazione  e  la  modifica  di   impianti
          produttivi di beni e servizi; 
                c) l'attestazione  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
                d) i comuni che  non  hanno  istituito  lo  sportello
          unico, ovvero  il  cui  sportello  unico  non  risponde  ai
          requisiti di cui alla lettera a),  esercitano  le  funzioni
          relative allo sportello unico, delegandole alle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  le  quali
          mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che  assume
          la denominazione di "impresainungiorno",  prevedendo  forme
          di gestione congiunta con l'ANCI; 
                e)  l'attivita'  di  impresa  puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
                f) lo sportello unico, al momento della presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                g)   per   i   progetti   di   impianto    produttivo
          eventualmente  contrastanti   con   le   previsioni   degli
          strumenti urbanistici, e' previsto  un  termine  di  trenta
          giorni per il rigetto o  la  formulazione  di  osservazioni
          ostative, ovvero  per  l'attivazione  della  conferenza  di
          servizi per la conclusione certa del procedimento; 
                h) in caso di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
              4. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e
          del Ministro per la semplificazione normativa, di  concerto
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all' articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali.» 
              - La direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 12 dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel
          mercato interno e' pubblicata  nella  GUUE,  L  376/36  del
          27/12/2006. 
              -  La  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni,  recante   Nuove   norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18
          agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  e
          successive  modificazioni,  recante  il   Conferimento   di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della  L.  15
          marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile
          1998, n. 92, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 e successive modificazioni, recante  il  Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia (Testo A), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive     modificazioni,     recante     il     Codice
          dell'amministrazione digitale, e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legge
          31 gennaio 2007, n 7, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40, recante Misure urgenti  per  la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli: 
              «Art.   9   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del  registro
          delle  imprese,  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti  di
          cui al presente articolo. 
              2. La comunicazione unica vale  quale  assolvimento  di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione al  registro  delle  imprese  ed  ha  effetto,
          sussistendo i presupposti di legge, ai fini  previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma 7, secondo periodo,  nonche'  per  l'ottenimento  del
          codice fiscale e della partita IVA. 
              3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia  la   ricevuta,   che   costituisce   titolo   per
          l'immediato  avvio  dell'attivita'   imprenditoriale,   ove
          sussistano i presupposti  di  legge,  e  da'  notizia  alle
          Amministrazioni  competenti   dell'avvenuta   presentazione
          della comunicazione unica. 
              4.    Le    Amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato e all'ufficio del registro  delle  imprese,
          per via telematica, immediatamente il codice fiscale  e  la
          partita  IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni   gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate. 
              5. La procedura di cui al presente articolo si  applica
          anche in caso  di  modifiche  o  cessazione  dell'attivita'
          d'impresa. 
              6.  La  comunicazione,   la   ricevuta   e   gli   atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato elettronico e trasmessi per via telematica. A  tale
          fine le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni  imprenditoriali,   il   necessario   supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati. 
              7. Con decreto adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, di concerto con i Ministri per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale,  e'
          individuato il modello di comunicazione  unica  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
          dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze,  e
          del  lavoro  e   della   previdenza   sociale,   ai   sensi
          dell'articolo 71 del codice  dell'amministrazione  digitale
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuate le regole  tecniche  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente
          articolo, le modalita'  di  presentazione  da  parte  degli
          interessati  e   quelle   per   l'immediato   trasferimento
          telematico dei dati  tra  le  Amministrazioni  interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli. 
              8. La disciplina di  cui  al  presente  articolo  trova
          applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 
              9. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  8,  sono
          abrogati l'articolo 14, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 412, e successive modificazioni,  e  l'articolo  1
          del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  marzo  1993,  n.  63,  ferma
          restando la facolta' degli interessati,  per  i  primi  sei
          mesi di applicazione della nuova disciplina, di  presentare
          alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui  al
          presente articolo secondo la normativa previgente. 
              10.  Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  del   mezzo
          telematico   da   parte    delle    imprese    individuali,
          relativamente agli atti di cui  al  presente  articolo,  la
          misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo  1,  comma
          1-ter, della tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro delle finanze 20  agosto  1992,  e
          successive  modificazioni,  e'  rideterminata,   garantendo
          comunque  l'invarianza  del  gettito,   con   decreto   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.» 
              Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del
          Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme  in  materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93, e'  pubblicato  nella  GUUE  L
          218/30 del 13 agosto 2008. 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  l'articolo  38,  commi  3  e   comma   4,   del
          decreto-legge 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              -  La  legge  29  dicembre   1993,   n.   580   recante
          Riordinamento  delle  camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura, e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          11 gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              - Per i rif.ti della legge n.  241  del  1990  si  veda
          nelle note alle premesse 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580: 
              «Art. 8 (Registro delle imprese).  -  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive sulla tenuta del registro. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
              4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad  iscrizione,
          garantendo la tempestivita' dell'informazione su  tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi  dell'articolo  1-bis
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2188  del  codice
          civile: 
              «Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito  il
          registro delle imprese per  le  iscrizioni  previste  dalla
          legge. 
              Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. 
              Il registro e' pubblico.»