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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 150

Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. (10G0169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2012)
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Testo in vigore dal: 28-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  l'allegato
1, n. 86; 
  Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n.
252; 
  Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47; 
  Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 8  agosto  1994,  n.
490, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge  15
luglio 2009, n. 94; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° aprile 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010; 
  Acquisiti i pareri della  Commissione  permanente  Giustizia  della
Camera dei deputati in  data  21  luglio  2010  e  della  Commissione
permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in  data
29 giugno 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro
per lo sviluppo economico e il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   le
modalita' con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la
sussistenza di  una  delle  cause  di  decadenza,  di  divieto  o  di
sospensione di cui all'articolo 10 della legge  31  maggio  1965,  n.
575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  10
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,  a
seguito degli  accessi  e  degli  accertamenti  effettuati  presso  i
cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. 
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1   sono   imprese   interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione  dell'opera,  anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. 
                                                            (1) ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  116,
comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  del
libro II, capi I, II, III e IV, i richiami  agli  articoli  1-septies
del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e  5-bis  del
decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  nonche'  quelli  alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  2
agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,  si  intendono  riferiti  alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera d)) che dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni del libro  II,  capi  I,
II, III e IV del medesimo decreto e'  abrogato  il  D.P.R.  2  agosto
2010, n. 150. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal  D.Lgs.  15
novembre 2012, n. 218, ha disposto: 
  - (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni del libro II, capi I, II, III  e  IV,  i  richiami
agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto  del  Presidente
della  Repubblica  2  agosto  2010,  n.  150,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel
presente decreto"; 
  - (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che a decorrere dalla  data
di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato  il
D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.