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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 146

Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2010
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Testo in vigore dal: 23-9-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in
data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002, recante ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  2005,
n. 303, recante regolamento per l'individuazione dei  termini  e  dei
responsabili  dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza   del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli articoli 2 e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; 
  Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di
termini per la  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,  come
modificato dall'articolo 7, comma  1,  lettera  b),  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, ed in particolare  il  comma  4,  che  indica  la
procedura da adottare nei casi in  cui  sono  indispensabili  termini
superiori ai novanta giorni per la conclusione  dei  procedimenti  di
competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti  pubblici
nazionali; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  abrogazione  del  sopra  citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303,  al
fine di provvedere alla regolamentazione dei termini dei procedimenti
ivi previsti secondo la procedura indicata dall'articolo 2, comma  4,
della citata legge n. 241 del 1990; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° marzo 2010; 
  Udito il parere n. 1566/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile
2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 luglio 2010; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con    Ministri   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e per la semplificazione normativa; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' abrogato il decreto del Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 2005, n. 303. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 2 agosto 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281 

          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
          n.  59»  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della
          Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          23  luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle   strutture
          generali della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4  settembre  2002,
          n. 207. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   23
          dicembre 2005, n. 303,  «Regolamento  per  l'individuazione
          dei   termini    dei    responsabili    dei    procedimenti
          amministrativi  di  competenza  del  Segretariato  generale
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli
          articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          modificata dalla legge 11 febbraio 2005,  n.  15»  abrogato
          dal presente regolamento,  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2006, n. 57. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              «Art.  4   (Unita'   organizzativa   responsabile   del
          procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
              2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990, n. 241: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai sensi dell'  art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini
          per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso  il
          silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'  art.  21-bis
          della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere  proposto
          anche  senza  necessita'  di  diffida   all'amministrazione
          inadempiente,  fintanto  che  perdura   l'inadempimento   e
          comunque non oltre un anno dalla scadenza  dei  termini  di
          cui ai commi 2  o  3  del  presente  articolo.  Il  giudice
          amministrativo    puo'    conoscere    della     fondatezza
          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale»; 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, si vedano le note alle
          premesse.