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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 142

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/2010
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Testo in vigore dal: 21-9-2010
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto l'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
modificato dalla legge 18 giugno 2009,  n.  69,  articolo  7,  ed  in
particolare i commi 3 e 4 secondo  cui  sono  individuati  i  termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Ritenuto di dover procedere  alla  emanazione  dei  regolamenti  di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  del
12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle  linee  di  indirizzo
per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7  agosto
1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo  sono  fatti  salvi  i
termini dei procedimenti amministrativi previsti da  disposizioni  di
legge; 
  Visto l'articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o  il
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  sui  termini  non
superiori ai 90 giorni non fissano alcun termine  si  concludono  nel
termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato  articolo  2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Effettuata la ricognizione dei  procedimenti  di  competenza  delle
strutture del Segretariato generale della  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  e  di  quelle  dei   Sottosegretari   di   Stato   per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport,  per  la
famiglia,  la  droga  e  il  servizio  civile,   e   dei   Commissari
straordinari del Governo di cui  all'articolo  11,  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le  quali  i  termini
per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi  possono  essere
superiori a novanta giorni; 
  Acquisite le  relazioni  giustificative  riferite  a  ciascuno  dei
singoli procedimenti amministrativi  per  i  quali  e'  stabilito  un
termine di conclusione superiore a novanta giorni; 
  Vista la deliberazione preliminare del Consiglio  dei  Ministri  in
data 23 aprile 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  numero  2299/2010  emesso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del  2
luglio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio
2010; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione. 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  del   Segretariato   generale   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla
responsabilita' dei Sottosegretari di Stato  per  l'informazione,  la
comunicazione e l'editoria, per la famiglia, la droga e  il  servizio
civile, che  conseguano  obbligatoriamente  ad  iniziativa  di  parte
ovvero debbano essere promossi d'ufficio. 
  2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella
tabella  allegata  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 16 luglio 2010 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                           e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
            Il Ministro per la semplificazione normativa 
                              Calderoli 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281 

          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 2 (Conclusione del  procedimento)  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma  3,  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione,  la  competitivita'
          nonche' in materia di processo civile»: 
              «3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione.» 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'articolo 11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59» e' stato pubblicato sul supplemento  ordinario
          della Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          23  luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle   strutture
          generali della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  e'
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4  settembre  2002,
          n. 207. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  del  12  gennaio   2010,
          concernente «Approvazione  delle  linee  di  indirizzo  per
          l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.
          69» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  1°  aprile
          2010, n. 76. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo) - 1.  Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.» 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento all'articolo  2,  comma  4,  della
          legge 7 agosto  1990,  n.  241,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.