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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (10G0157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2017)
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vigente al 31/10/2013
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-9-2010
al: 5-4-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ed
in  particolare  l'articolo  146,  comma  9,  che  prevede  che   con
regolamento sono stabilite procedure  semplificate  per  il  rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di  lieve  entita'  in
base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2009; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella
seduta del 26 novembre 2009; 
  Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010; 
  Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Interventi di lieve entita' soggetti ad autorizzazione semplificata 
 
  1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di  autorizzazione
paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9,
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del  paesaggio,
di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve  entita',  da
realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela  della
parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi
o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco  di  cui
all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con i Ministri dello  sviluppo  economico,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture  e  dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere
apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al  comma
1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»,  pubblicata  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  146  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  «Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137»,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45: 
              «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.   I   proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'art. 142, o in  base  alla  legge,  a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui  all'art.  167,
          commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
          sanatoria   successivamente   alla   realizzazione,   anche
          parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida  per
          un periodo di cinque anni, scaduto  il  quale  l'esecuzione
          dei  progettati  lavori  deve  essere  sottoposta  a  nuova
          autorizzazione. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5.  Il  parere  del
          soprintendente,    all'esito    dell'approvazione     delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  3,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del  Ministero  su
          richiesta   della   regione    interessata    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,  ovvero  a
          comuni,  purche'  gli   enti   destinatari   della   delega
          dispongano di strutture in grado di assicurare un  adeguato
          livello  di  competenze  tecnico-scientifiche  nonche'   di
          garantire  la  differenziazione  tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'art. 149, comma  1,  alla  stregua  dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  3,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con  una  relazione  tecnica  illustrativa  nonche'   dando
          comunicazione all'interessato dell'inizio, del procedimento
          ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'art. 140, comma 2, entro il termine  di  quarantacinque
          giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla
          ricezione   del    parere,    l'amministrazione    rilascia
          l'autorizzazione ad  esso  conforme  oppure  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'art. 10-bis della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              9. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia  reso
          il prescritto  parere,  l'amministrazione  competente  puo'
          indire  una  Conferenza   di   servizi,   alla   quale   il
          soprintendente partecipa o fa pervenire il parere  scritto.
          La Conferenza si pronuncia entro il termine  perentorio  di
          quindici giorni. In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni
          dalla ricezione degli atti  da  parte  del  soprintendente,
          l'amministrazione  competente  provvede  sulla  domanda  di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro  il  31  dicembre  2008,  su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono  stabilite  procedure  semplificate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11.  L'autorizzazione  paesaggistica  diventa  efficace
          decorsi trenta giorni dal suo  rilascio  ed  e'  trasmessa,
          senza indugio, alla soprintendenza che ha  reso  il  parere
          nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'art.  134,
          ferme  restando   anche   le   competenze   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge  8  luglio
          1986, n. 349. 
              15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11  e  13
          non si  applicano  alle  autorizzazioni  per  le  attivita'
          minerarie di ricerca  ed  estrazione.  Per  tali  attivita'
          restano ferme le potesta'  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare,  ai  sensi  della
          normativa in materia, che  sono  esercitate  tenendo  conto
          delle valutazioni espresse, per quanto attiene  ai  profili
          paesaggistici,   dal    soprintendente    competente.    Il
          soprintendente  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla
          ricezione  della  richiesta,  corredata  della   necessaria
          documentazione   tecnica,   da    parte    del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 146 del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.