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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 giugno 2010, n. 138

Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma. (10G0156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/2010
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Testo in vigore dal: 9-9-2010
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
                                  e 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
   Visto  il  T.U.  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297  del  16  aprile
1994; 
  Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151 «Ratifica ed  esecuzione  della
convenzione recante statuto delle Scuole Europee, con allegati, fatta
a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; 
  Vista la legge del 15 marzo 1997, n.  59  che  all'articolo  21  ha
disposto l'attribuzione dell'autonomia organizzativa,  didattica,  di
ricerca e sperimentazione agli istituti scolastici pubblici  di  ogni
ordine e grado d'istruzione; 
  Vista la legge del 10 gennaio 2006, n. 17 «Ratifica  ed  esecuzione
dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea
per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il  27  aprile  2004,  con
allegato scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed  a
Bruxelles il 23 agosto 2004»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2006,  n.  298,  di  approvazione  del
programma contabile annuale di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009; 
  Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 «Delega al  Governo  finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del  lavoro  pubblico  e  alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 3 agosto  2009,  n.  115  di  «Riconoscimento  della
personalita' giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma»  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009,  che  dispone  il
riassetto giuridico-funzionale della Scuola di Parma a decorrere  dal
1° settembre 2010, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi  dell'articolo
17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400  e  successive
modificazioni, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  con  il   Ministro   della   pubblica   amministrazione   e
dell'innovazione e con il Ministro degli affari esteri; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150  «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e  alla  efficienza  e  trasparenza
delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   Istituzioni
scolastiche; 
  Visto il C.C.N.L. comparto scuola quadriennio giuridico 2006-2009; 
  Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
  Visto il decreto interministeriale del 23 luglio 2004, n.  41,  con
il quale viene autorizzato il funzionamento di una  Scuola  associata
al Sistema delle Scuole Europee, denominata «Scuola per l'Europa»  di
Parma fino al 31 agosto 2007; 
  Visto il Regolamento generale per le Scuole Europee  approvato  dal
Consiglio  Superiore  in  data  1-2  febbraio  2005  -  Bruxelles   e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  in  data  29  dicembre   2006   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  concernente  la  ripartizione   in
capitoli delle unita' previsionali  di  base  relative  al  programma
contabile annuale di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2007; 
  Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21; 
  Visto il decreto interministeriale del 30 luglio 2007, n.  66,  con
il quale e' stata autorizzata la prosecuzione del funzionamento della
Scuola di Parma associata al sistema delle Scuole Europee,  con  sede
in Parma; 
  Vista la Convenzione di accreditamento e  di  cooperazione  tra  le
Scuole Europee e la «Scuola per l'Europa» di  Parma,  firmata  il  26
luglio 2007 ed entrata in vigore dal 1° settembre 2007  con  scadenza
il 31 agosto 2010,  con  cui  il  Consiglio  superiore  delle  Scuole
Europee  riconosce   che   il   livello   pedagogico,   i   programmi
d'insegnamento e la struttura degli studi della Scuola di Parma  sono
conformi a quelli previsti per le Scuole Europee; 
  Vista  la  Convenzione  Aggiuntiva   per   il   conseguimento   del
Baccalaureato Europeo sottoscritta in data 14 gennaio 2009 e relativa
alle classi sesta e settima del ciclo secondario e alla  preparazione
al Baccalaureato Europeo di cui al Regolamento Rif. 2009-D-519-IT  in
vigore dall'a.s. 2009/2010; 
  Visto il Regolamento  di  applicazione  relativo  alla  nomina  dei
direttori delle Scuole Europee, approvato  dal  Consiglio  Superiore,
con procedura scritta, in data 13 luglio 2009; 
  Visto l'atto di accreditamento e di cooperazione sottoscritto il 17
luglio 2009 dal Segretario generale delle Scuole Europee ed  il  Capo
del Dipartimento dell'Istruzione del MIUR,  con  il  quale  e'  stata
disposta la proroga della Convenzione stessa per un  periodo  di  due
anni a decorrere dal 1° settembre 2009 e con scadenza  al  31  agosto
2011; 
  Vista la Convenzione sottoscritta in data 17 luglio 2009 e relativa
al rinnovo della convenzione  di  accreditamento  e  di  cooperazione
prorogata per un periodo di due anni e  con  scadenza  al  31  agosto
2011; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza  di  Sezione  del  10
maggio 2010; 
  Considerato che non sussistono i presupposti per la  previsione  di
una fase transitoria relativa al  reclutamento  del  personale  della
Scuola per  l'Europa,  ai  fini  di  consentire  il  regolare  inizio
dell'anno scolastico 2010/2011, tenuto conto dei tempi  necessari  al
perfezionamento del presente regolamento; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge  n.  400  del
1988 (nota n. 2465 del 17 giugno 2010)  cosi'  come  attestata  dalla
Presidenza   del    Consiglio    dei    Ministri    con    nota    n.
4452/DAGL/14.2.2.1/2/2007 del 17 giugno 2010; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Definizioni e denominazioni 
 
  Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) «Ministero», il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  b) «Ministro»,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  c) «Scuola»,  la  «Scuola  per  l'Europa»  di  Parma  istituita  in
attuazione dell'articolo 3, comma 5,  dell'Accordo  di  Sede  tra  la
Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
(EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17; 
  d) «EFSA», Autorita' europea per la sicurezza alimentare. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado», e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115,  supplemento
          ordinario. 
              - La legge 6 marzo 1996, n. 151, concernente  «Ratifica
          ed  esecuzione  della  convenzione  recante  Statuto  delle
          scuole europee, con allegati, fatta  a  Lussemburgo  il  21
          giugno 1994», e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          23 marzo 1996, n. 70, supplemento ordinario. 
              - Si riporta l'art. 21 della legge 15  marzo  1997,  n.
          59, recante «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa»: 
              «Art.  21.   -   1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   Commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle Commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a)       armonizzazione       della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
              b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p); 
              c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
              d) valorizzazione del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
              e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio   della
          liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a) l'affidamento, nel rispetto delle  competenze  degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
              b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera  a)
          e l'organizzazione e le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica periferica, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1; 
              c) la revisione del sistema di reclutamento,  riservato
          al personale docente con adeguata anzianita'  di  servizio,
          in armonia con  le  modalita'  previste  dall'art.  28  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
              d) l'attribuzione della dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.». 
              -  La  legge  10  gennaio  2006,  n.  17,   concernente
          «Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  Sede  tra   la
          Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la  sicurezza
          alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004,  con  allegato
          Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a
          Bruxelles il 23 agosto 2004»,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21. 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2007  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  2006,
          n. 300, supplemento ordinario. 
              - La legge 4 marzo 2009, n.  15,  recante:  «Delega  al
          Governo finalizzata all'ottimizzazione della  produttivita'
          del lavoro pubblico e alla efficienza e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro e  alla  Corte  dei  conti»,  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2009,
          n. 53. 
              -  La  legge  3   agosto   2009,   n.   115,   recante:
          «Riconoscimento della personalita' giuridica  della  Scuola
          per l'Europa di Parma», e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2009, n. 187. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni»,  e'  stato  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  31  ottobre  2009,  n.   254,   supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, concernente: «Regolamento  recante  norme  in
          materia di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai
          sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  10  agosto
          1999, n. 186, supplemento ordinario. 
              - Il Contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo
          al  personale  del  comparto  scuola  per  il   quadriennio
          normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17  dicembre  2007,
          n. 292, supplemento ordinario n. 274. 
              - Il decreto del Ministero della pubblica istruzione di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica  del  1°  febbraio  2001,  n.  44,
          recante «Regolamento concernente  le  "Istruzioni  generali
          sulla gestione amministrativo-contabile  delle  istituzioni
          scolastiche"», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          9 marzo 2001, n. 57, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  1°
          marzo 2007, n. 21, reca: «Determinazione  dei  parametri  e
          dei criteri per le assegnazioni delle  risorse  finanziarie
          alle scuole». 
          Note all'art. 1: 
              - Per la legge 10  gennaio  2006,  n.  17,  concernente
          «Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  Sede  tra   la
          Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la  sicurezza
          alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004,  con  allegato
          Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a
          Bruxelles il  23  agosto  2004»  si  vedano  le  note  alle
          premesse.