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DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125

Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. (10G0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 05/10/2010, n. 233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal: 6-8-2010
al: 5-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure a
favore delle imprese operanti  nel  settore  dei  trasporti,  nonche'
disposizioni in materia finanziaria e in ordine  alla  partecipazione
alle Esposizioni internazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche  sociali,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e degli affari esteri; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Disposizioni in materia di trasporto 
 
  1. Al solo scopo di consentire alle societa'  di  cui  all'articolo
19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di  fare  fronte
ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire  la  loro
gestione corrente, le predette societa' sono autorizzate a utilizzare
temporaneamente  le  risorse  di   rispettiva   spettanza   destinate
all'ammodernamento e adeguamento della flotta,  di  cui  all'articolo
19,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
nonche' al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo  restando  il
relativo  ripristino   tale   da   consentire   gli   interventi   di
ammodernamento   e   adeguamento   nel   rispetto   degli    obblighi
convenzionali. 
  2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30  gennaio
1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3  della  legge  31  marzo
1982,  n.  119,  le  parole:  "settecento  miliardi  di  lire"   sono
sostituite dalle seguenti: "cinquecento milioni di euro". 
  3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze,  missione  competitivita'  e  sviluppo
delle imprese, programma incentivi alle  imprese,  destinato  a  fare
fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte  dallo  Stato,  e'
incrementato di 140 milioni di euro  per  l'anno  2010.  Al  relativo
onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa  di
cui  all'articolo  61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive   modificazioni,   relativa   al   Fondo   per   le   aree
sottoutilizzate nell'ambito delle  risorse  assegnate  dal  CIPE  con
delibera  n.  36  del  26  giugno  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un  importo  di  euro  140
milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo  15  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 1, dopo le parole "modalita' per l'applicazione", sono inserite
le seguenti: "entro il 30 aprile 2011". 
  5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15,  comma  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83  milioni
di  euro  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione lineare delle  dotazioni  finanziarie  di  parte  corrente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle  missioni  di
spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato  1
al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse  le  spese
indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge  n.  78
del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.