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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 maggio 2010, n. 123

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2010
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-8-2010
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 38 del decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
1999, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993,  n.  496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61; 
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   in
particolare l'articolo 15, comma 2; 
  Visto l'articolo 28, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
n. 133, e, in particolare, il comma  3,  il  quale  prevede  che  con
decreto  interministeriale  siano  definite   le   norme   istitutive
dell'ente, denominato Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca  ambientale  (ISPRA),  derivante  dalla  fusione   dell'APAT,
dell'INFS  e  dell'ICRAM,  contestualmente  soppressi,  in  un  unico
istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA); 
  Visto l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto l'articolo 25, comma 2, lettera e),  della  legge  23  luglio
2009, n. 99; 
  Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 febbraio 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
Deputati; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, inviata con nota del 24 maggio 2010; 
  Considerato  che  le  competenti  commissioni  del   Senato   della
Repubblica non si sono espresse nei termini previsti; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Costituzione 
 
  1. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, e'  ente  pubblico  di
ricerca, dotato di personalita' giuridica di diritto  pubblico  e  di
autonomia    tecnico-scientifica,     organizzativa,     finanziaria,
gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal  presente
regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed  emanato  ai  sensi
dell'articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e
strumentali e i rapporti attivi  e  passivi  dell'APAT,  dell'INFS  e
dell'ICRAM, soppressi a decorrere  dalla  data  di  insediamento  dei
commissari di cui all'articolo 28,  comma  5,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2. L'ISPRA e'  istituto  tecnico-scientifico  di  cui  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di  seguito
indicato  anche  come  Ministro,  si  avvale   nell'esercizio   delle
attribuzioni conferite dalla normativa vigente. 
  3. L'ISPRA e' sottoposto alla  vigilanza  del  Ministro,  il  quale
impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel
perseguimento dei compiti istituzionali. 
  4. L'ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento  dei  propri  fini
istituzionali puo' istituire sedi operative sul territorio  nazionale
nei  limiti  delle  risorse  umane  e  finanziarie  disponibili,   in
particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica
alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro  della  cooperazione
interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali  e  locali
in materia ambientale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38,  del  decreto
          legislativo  n.  300,  del  30  luglio  1999  e  successive
          modificazioni,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
          203, (S.O.): 
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i servizi tecnici). - 1.  E'  istituita  l'agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
              2.  L'agenzia  svolge  i   compiti   e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
              3.  All'agenzia   sono   trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
              4. Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi  dell'art.
          8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per  la  protezione
          dell'ambiente, con funzioni consultive  nei  confronti  del
          direttore generale e del  comitato  direttivo.  Lo  statuto
          prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto  di
          quattro  membri,  di  cui  due  designati   dal   Ministero
          dell'ambiente e due designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano.  Lo  statuto  disciplina
          inoltre le funzioni e le competenze degli  organismi  sopra
          indicati e la  loro  durata,  nell'ambito  delle  finalita'
          indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  relativo
          personale   e   le   relative   risorse   sono    assegnate
          all'agenzia.». 
              - La legge 11  febbraio  1992,  n.  157,  e  successive
          modificazioni, recante «Norme per la protezione della fauna
          selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio.»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25  febbraio  1992,  n.
          46, (S.O.). 
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          4 dicembre 1993,  n.  496,  recante  «Disposizioni  urgenti
          sulla   riorganizzazione   dei   controlli   ambientali   e
          istituzione  della  Agenzia  nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente.» convertito, con modificazioni, dalla  legge
          21  gennaio  1994,  n.  61  e  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285: 
              «Art.   1-bis   (Disposizioni   concernenti   organismi
          operanti  nel  settore  ambientale).  -  1.  In   sede   di
          riorganizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,  ai  sensi
          dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede  anche
          al   riordino   delle   commissioni    e    dei    comitati
          tecnico-scientifici operanti presso il  medesimo  Ministero
          tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
          del presente decreto e provvedendo altresi' al  conseguente
          trasferimento all'Agenzia del personale non piu'  impiegato
          presso le suddette commissioni  e  i  suddetti  comitati  e
          delle corrispondenti risorse finanziarie. 
              2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
          al comma 1,  trasferiti  all'ANPA  ai  sensi  del  medesimo
          comma,  continuano  a   prestare   la   propria   attivita'
          nell'ambito  dell'Agenzia  in  analoga  posizione   e   con
          analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
          siano appartenenti al personale  civile  e  militare  dello
          Stato e degli enti pubblici, anche  economici,  essi,  alla
          scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
          organico dell'ANPA. 
              3.  Con  apposito  regolamento  si  provvede  anche  al
          riordino    delle    commissioni     e     dei     comitati
          tecnico-scientifici  operanti   presso   altri   Ministeri,
          istituti ed enti pubblici, tenendo conto  delle  competenze
          attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui all'art. 1-ter, comma  5,  del  presente
          decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
          comma 1, lettera e), della legge  11  marzo  1988,  n.  67,
          relative  al  sistema   informativo   e   di   monitoraggio
          ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
          all'ANPA secondo le  modalita'  definite  con  il  medesimo
          regolamento. E' abrogato  l'ultimo  periodo  del  comma  5,
          dell'art. 9, della legge 18 maggio 1989,  n.  183.  Restano
          ferme  tutte  le  altre  competenze  dei  Servizi   tecnici
          nazionali. 
              5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
          la sicurezza nucleare e la protezione  sanitaria  dell'ENEA
          (ENEA-DISP),  i  relativi   compiti,   il   personale,   le
          strutture, le dotazioni tecniche e le  risorse  finanziarie
          sono trasferiti all'ANPA. A  decorrere  dalla  stessa  data
          sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85,  e
          l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. 
              6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
          si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
          e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
          la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le  modalita'  di
          coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
          le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM  sono
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente,  emanato
          di concerto con il Ministro per la funzione pubblica  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto.  In  applicazione  del
          presente  comma,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1994, il contributo ordinario  per  le  spese  relative  al
          funzionamento  dell'ICRAM  e'  iscritto  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente. 
              7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
          presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
          9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'  composto  anche
          mediante apposito  comando  di  dipendenti  di  ogni  altra
          amministrazione   dello   Stato   o   delle   societa'    a
          partecipazione statale  di  prevalente  interesse  pubblico
          ovvero  mediante  ricorso  alla  mobilita'   volontaria   e
          d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.». 
              - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,
          lettera  d),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59.»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. 
              - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri.»  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo del comma 2,  dell'art.  15,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche.»  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.): 
              «2.  Nelle  istituzioni  e  negli  enti  di  ricerca  e
          sperimentazione, nonche' negli altri istituti  pubblici  di
          cui al sesto comma  dell'art.  33  della  Costituzione,  le
          attribuzioni  della   dirigenza   amministrativa   non   si
          estendono     alla     gestione     della     ricerca     e
          dell'insegnamento.». 
              - Si riporta il testo del comma 3,  dell'art.  28,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria.» convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133  e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, (S.O.): 
              «3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche.». 
              - Si riporta il testo del comma  4,  dell'art.  9,  del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  recante  «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori  interventi  urgenti   di   protezione   civile.»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009,
          n. 97: 
              «4. L'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale  presso
          di esso operante, assicura il coordinamento delle attivita'
          realizzate   dell'Agenzia   regionale   per    la    tutela
          dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente  articolo,
          nonche' il  necessario  supporto  tecnico-scientifico  alla
          regione Abruzzo.». 
              - Si riporta il  testo dell'art.  25,  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2009, n. 176, (S.O.): 
              «Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nel
          rispetto delle norme in  tema  di  valutazione  di  impatto
          ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o
          piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti  la
          disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di
          impianti di produzione di energia  elettrica  nucleare,  di
          impianti di fabbricazione del  combustibile  nucleare,  dei
          sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e  dei
          rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi  per  il  deposito
          definitivo dei materiali e rifiuti  radioattivi  e  per  la
          definizione delle misure compensative da corrispondere e da
          realizzare  in  favore  delle  popolazioni  interessate.  I
          decreti sono adottati, secondo le modalita'  e  i  principi
          direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59, e successive modificazioni, nonche'  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
          articolo,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  previa  acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e   successivamente   delle    Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere   finanziario.   I   pareri   delle   Commissioni
          parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data
          di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i
          medesimi  decreti  sono  altresi'  stabiliti  le  procedure
          autorizzative e i requisiti soggettivi per  lo  svolgimento
          delle  attivita'  di  costruzione,  di   esercizio   e   di
          disattivazione degli impianti di cui al primo periodo. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti
          aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali
          forme di vigilanza e di protezione; 
                b) definizione di elevati livelli  di  sicurezza  dei
          siti, che soddisfino le esigenze  di  tutela  della  salute
          della popolazione e dell'ambiente; 
                c) riconoscimento di benefici  diretti  alle  persone
          residenti, agli enti locali e  alle  imprese  operanti  nel
          territorio circostante il sito, con oneri  a  carico  delle
          imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio  degli
          impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto  di
          trasferire tali oneri a carico degli utenti finali; 
                d) previsione  delle  modalita'  che  i  titolari  di
          autorizzazioni  di  attivita'  devono   adottare   per   la
          sistemazione  dei  rifiuti  radioattivi  e  dei   materiali
          nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli  impianti
          a fine vita; 
                e)   acquisizione   di    dati    tecnico-scientifici
          predisposti  da  enti  pubblici  di  ricerca,  ivi  incluso
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale (ISPRA), e universita'; 
                f) determinazione delle modalita'  di  esercizio  del
          potere  sostitutivo  del  Governo  in   caso   di   mancato
          raggiungimento delle necessarie intese con i  diversi  enti
          locali coinvolti, secondo  quanto  previsto  dall'art.  120
          della Costituzione; 
                g) previsione che la  costruzione  e  l'esercizio  di
          impianti per la produzione di energia elettrica nucleare  e
          di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza   dei   rifiuti
          radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari  a
          fine vita e  tutte  le  opere  connesse  siano  considerati
          attivita' di preminente interesse  statale  e,  come  tali,
          soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del
          soggetto richiedente e  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                h)  previsione   che   l'autorizzazione   unica   sia
          rilasciata a seguito di  un  procedimento  unico  al  quale
          partecipano  le  amministrazioni  interessate,  svolto  nel
          rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
          di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241;  l'autorizzazione
          deve comprendere la  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
          indifferibilita'  e  urgenza   delle   opere,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi;
          l'autorizzazione  unica  sostituisce   ogni   provvedimento
          amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla
          osta, atto  di  assenso  e  atto  amministrativo,  comunque
          denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione  di
          impatto  ambientale  (VIA)  e  di  valutazione   ambientale
          strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare,
          previsti  dalle  norme  vigenti,   costituendo   titolo   a
          costruire ed esercire le infrastrutture in conformita'  del
          progetto approvato; 
                i)  previsione  che  le  approvazioni   relative   ai
          requisiti  e  alle  specifiche  tecniche   degli   impianti
          nucleari, gia'  concesse  negli  ultimi  dieci  anni  dalle
          Autorita'  competenti  di  Paesi  membri  dell'Agenzia  per
          l'energia nucleare dell'Organizzazione per la  cooperazione
          e  lo  sviluppo  economico  (AENOCSE)  o  dalle   autorita'
          competenti di Paesi con  i  quali  siano  definiti  accordi
          bilaterali di cooperazione tecnologica  e  industriale  nel
          settore  nucleare,  siano  considerate  valide  in  Italia,
          previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; 
                l) previsione che gli oneri relativi ai controlli  di
          sicurezza  e  di  radioprotezione,  che   devono   comunque
          assicurare  la  massima  trasparenza  nei   confronti   dei
          cittadini e delle amministrazioni locali,  siano  a  titolo
          oneroso a carico degli esercenti le  attivita'  nucleari  e
          possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con  la
          programmazione  complessiva  delle  attivita',  avvalendosi
          anche  del  supporto  e  della  consulenza  di  esperti  di
          analoghe organizzazioni di sicurezza europee; 
                m)  individuazione  degli  strumenti   di   copertura
          finanziaria   e   assicurativa   contro   il   rischio   di
          prolungamento  dei  tempi   di   costruzione   per   motivi
          indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica; 
                n) previsione delle modalita' attraverso le  quali  i
          produttori   di   energia   elettrica   nucleare   dovranno
          provvedere  alla  costituzione   di   un   fondo   per   il
          "decommissioning"; 
                o) previsione  di  opportune  forme  di  informazione
          diffusa e capillare per le popolazioni,  e  in  particolare
          per quelle coinvolte,  al  fine  di  creare  le  condizioni
          idonee per l'esecuzione degli interventi e per la  gestione
          degli impianti; 
                p) previsione di sanzioni  per  la  violazione  delle
          norme prescrittive previste nei decreti legislativi; 
                q) previsione, nell'ambito delle risorse di  bilancio
          disponibili  allo  scopo,  di  una  opportuna  campagna  di
          informazione   alla   popolazione   italiana   sull'energia
          nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza  e
          alla sua economicita'. 
              3.  Nei  giudizi  davanti  agli  organi  di   giustizia
          amministrativa che  comunque  riguardino  le  procedure  di
          progettazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere,
          infrastrutture e  insediamenti  produttivi  concernenti  il
          settore  dell'energia  nucleare  e  relative  attivita'  di
          espropriazione, occupazione e asservimento si applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 246 del codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              4. Al comma 4 dell'art. 11 del decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n.  79,  dopo  le  parole:  "fonti  energetiche
          rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare
          prodotta sul territorio nazionale". 
              5. Disposizioni correttive e  integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere  emanate,  nel
          rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi
          di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della  loro
          entrata in vigore. 
              6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Ai  relativi  adempimenti  si  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              7. All'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio  2007,
          n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2-bis.  Con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare,  e'  regolamentata  la  garanzia
          finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del  comma
          2".». 
              - Si riporta il testo del  comma  35-octies,  dell'art.
          17, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  recante
          «Provvedimenti anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini.»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  luglio
          2009, n. 150: 
              «35-octies. Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'art.   28   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti. Uno dei componenti effettivi,  con  funzioni  di
          presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze tra i dirigenti di  livello  dirigenziale  generale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
          sono designati dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
          scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da collocare fuori ruolo per la durata  del  mandato,
          con  contestuale  indisponibilita'  di  posti  di  funzione
          dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo del comma 5,  dell'art.  28,  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
          133: 
              «5. Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari.».