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LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  13-8-2010

Art. 30

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)
1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommà da euro 250 a euro 1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommà da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltaledall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 30.
- Il testo del regolamento 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 così recita:
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 dicembre 2005,
considerando quanto segue:
(1) Nel settore dei trasporti su strada, il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada intende armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada e al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale. I progressi compiuti in tale settore dovrebbero essere consolidati ed incrementati.
(2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto prevede che gli Stati membri adottino le misure che limitino il tempo di lavoro settimanale massimo dei lavoratori mobili.
(3) Determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada si sono dimostrate di difficile uniforme interpretazione, applicazione e controllo in tutti gli Stati membri, data la loro formulazione alquanto generica.
(4) Per conseguire gli obiettivi prefissi ed evitare che le regole vigenti vengano disattese è auspicabile che le suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente e uniformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di regole più semplici e chiare, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare.
(5) Occorre che le disposizioni contenute nel presente regolamento non ostino a che datori di lavoro e lavoratori possano concordare, tramite contrattazione collettiva o in altro modo, condizioni più favorevoli per i lavoratori.
(6) È opportuno definire con maggiore chiarezza l'ambito di applicazione del regolamento, precisando le principali categorie di veicoli che vi rientrano.
(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al trasporto stradale effettuato sia esclusivamente all'interno della Comunità che fra Comunità, Svizzera e paesi dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
(8) Le disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni, dovrebbero continuare ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e passeggeri effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in altri paesi parti dell'AETR per tutto il percorso effettuato, se tale percorso è compiuto da, per o attraverso il territorio della Comunità e quello di un paese al di fuori della Comunità, della Svizzera e dei paesi parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. È importante modificare l'AETR entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per conformarlo alle disposizioni del medesimo.
(9) Nel caso di trasporto su strada effettuato impiegando un veicolo immatricolato in un paese terzo che non è parte dell'AETR, le disposizioni di detto accordo dovrebbero applicarsi alla parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità o di Stati che sono parte dell'AETR.
(10) Poichè l'AETR rientra fra le materie disciplinate dal presente regolamento, la competenza per negoziare e concludere l'accordo spetta alla Comunità.
(11) Se una modifica delle regole interne comunitarie in materia richiede una corrispondente modifica dell'AETR, gli Stati membri dovrebbero procedere di comune accordo affinchè tale modifica sia apportata quanto prima all'accordo, e secondo le procedure ivi previste.
(12) L'elenco delle deroghe dovrebbe essere aggiornato per tenere conto degli sviluppi registrati dal settore del trasporto su strada nel corso degli ultimi diciannove anni.
(13) Occorre definire esaurientemente tutti i termini chiave ed assicurare che il presente regolamento sia applicato uniformemente. Inoltre, bisogna mirare a un'interpretazione e un'applicazione uniformi del presente regolamento da parte delle autorità nazionali preposte al controllo. La definizione di «settimana» fornita dal presente regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti di iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno della settimana.
(14) Per garantire un'attuazione efficace è essenziale che, dopo un periodo transitorio, le autorità competenti siano in grado di verificare, nel corso dei controlli stradali, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nel giorno in cui è effettuato il controllo e nei 28 giorni precedenti.
(15) Le regole fondamentali in materia di periodi di guida devono essere rese più chiare e semplici per permetterne un'applicazione più efficace ed uniforme, grazie all'impiego del tachigrafo digitale, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada e nel presente regolamento.
Inoltre, mediante il comitato permanente, le autorità degli Stati membri preposte all'applicazione si adoperano per raggiungere un'intesa comune sull'applicazione del presente regolamento.
(16) Il fatto che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l'attività di guida giornaliera in modo da effettuare lunghissimi periodi al volante non intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti.
Occorre pertanto assicurare che le interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi.
(17) Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario.
(18) In molti casi le operazioni di trasporto all'interno della Comunità comportano una tratta in traghetto o per ferrovia. Per tali attività occorre stabilire regole chiare e precise in materia di periodi di riposo giornaliero e di interruzione.
(19) Nell'interesse della sicurezza stradale e per una migliore osservanza delle disposizioni in materia, tenuto conto dell'aumento del volume di traffico transfrontaliero nel trasporto sia di persone che di cose, è opportuno che nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali delle imprese si considerino anche i periodi di guida, i periodi di riposo e le interruzioni effettuati in altri Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti disposizioni siano state adeguatamente e completamente osservate.
(20) La responsabilità del trasportatore dovrebbe estendersi all'impresa di trasporto, sia essa persona fisica o giuridica, senza peraltro escludere la possibilità di agire contro le persone fisiche che hanno commesso l'infrazione o che hanno istigato o in altro modo contribuito a violare le disposizioni del presente regolamento.
(21) È necessario che i conducenti che lavorano per imprese di trasporto diverse forniscano a ciascuna di queste le informazioni necessarie per permettere loro di ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento.
(22) Per incentivare il progresso sociale ed accrescere la sicurezza stradale, ogni Stato membro dovrebbe poter continuare ad adottare determinate misure che ritiene opportune.
(23) Le deroghe nazionali dovrebbero riflettere l'evoluzione nel settore del trasporto su strada e limitarsi a quegli elementi che attualmente non sono soggetti a dinamiche concorrenziali.
(24) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km.
Tali regole dovrebbero garantire un livello di tutela adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo disciplinati.
(25) Per garantire che il presente regolamento sia applicato in modo efficace è auspicabile che per il controllo di tutti i servizi regolari passeggeri, siano essi effettuati a livello nazionale o internazionale, sia adottato lo strumento di registrazione standard.
(26) Gli Stati membri dovrebbero stabilire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
Nell'insieme comune di misure a disposizione degli Stati membri dovrebbe essere prevista anche la possibilità di applicare il fermo al veicolo in caso di infrazione grave.
Le disposizioni del presente regolamento relative a sanzioni o procedimenti non dovrebbero pregiudicare le norme nazionali in materia di onere della prova.
(27) Ai fini di un'applicazione chiara ed efficace è auspicabile garantire regole comuni in materia di responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti in caso di violazione del presente regolamento. Tale responsabilità può tradursi in sanzioni penali, civili o amministrative negli Stati membri.
(28) Poichè l'obiettivo dell'azione prospettata, cioè la definizione di regole comuni chiare in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista la necessità di un'azione coordinata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalità di esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione .
(30) Poichè le disposizioni in materia di età minima dei conducenti sono incluse nella direttiva 2003/59/CE e dovranno essere trasposte entro il 2009, il presente regolamento richiede unicamente disposizioni transitorie riguardanti l'età minima del personale viaggiante.
(31) Il regolamento (CEE) n. 3821/85 dovrebbe essere modificato allo scopo di precisare talune disposizioni specifiche relative alle imprese di trasporto e ai conducenti, accrescere la certezza delle regole e agevolare le verifiche sull'osservanza delle norme in materia di periodi di guida e di riposo ai punti di controllo stradali.
(32) Ai fini della certezza del diritto, occorre altresì modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 per quanto riguarda le nuove date fissate per l'introduzione del tachigrafo digitale e la disponibilità della carta del conducente.
(33) Con l'introduzione di un dispositivo di registrazione conformemente al regolamento (CE) n. 2135/98 e pertanto con la registrazione elettronica delle attività del conducente sulla sua scheda per un periodo di ventotto giorni e del veicolo per un periodo di 365 giorni, si consentirà in futuro un controllo più rapido e ampio su strada.
(34) La direttiva 88/599/CEE prescrive per i controlli su strada unicamente il controllo dei tempi di guida giornalieri, dei periodi di riposo giornalieri e delle interruzioni. Con l'introduzione di un sistema di registrazione digitale, i dati del conducente e del veicolo vengono memorizzati elettronicamente e potranno essere valutati elettronicamente in loco. Ciò dovrebbe, nel tempo, consentire un controllo semplice dei periodi di riposo giornalieri, regolari e ridotti, dei periodi di riposo settimanali, regolari e ridotti, nonché dei riposi ottenuti quale compensazione.
(35) L'esperienza indica che l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e in particolare del tempo di guida massimo prescritto su un lasso di tempo di due settimane, può essere garantita solo se vengono eseguiti controlli stradali efficaci ed effettivi in relazione all'intero lasso di tempo.
(36) L'applicazione delle disposizioni giuridiche relative al tachigrafo digitale dovrebbe essere coerente con il presente regolamento al fine di garantire un'efficacia ottimale in materia di monitoraggio e di applicazione di talune disposizioni in materia sociale relative ai trasporti stradali.
(37) Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3820/85 e sostituirlo con il presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada.
Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:
a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.
2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato:
a) esclusivamente all'interno della Comunità; o
b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
3. L'AETR si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedente paragrafo 2, ai:
a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'AETR, per la totalità del tragitto;
b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'AETR;
Le disposizioni dell'AETR dovrebbero essere allineate con quelle del presente regolamento, affinchè le disposizioni principali del presente regolamento si applichino, attraverso l'AETR, a tali veicoli per la parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità.
Articolo 3

Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
b) «veicolo»: veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove con tali termini si intende:
- «veicolo a motore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci,
- «trattore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine,
- «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore, - «semirimorchio»: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dal veicolo a motore;
c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;
d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti;
f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
- «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,
- «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
- «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;
j) «tempo di guida»: la durata dell'attività di guida registrata:
- automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o
- manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
m) «massa massima ammissibile»: la massa limite del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;
n) «servizio regolare passeggeri»: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus ;
o) «multipresenza»: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;
p) «impresa di trasporto»: persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio.
q) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.
CAPO II

PERSONALE VIAGGIANTE, TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO

Articolo 5

1. L'età minima dei conducenti è fissata a 18 anni.
2. L'età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni. Ogni Stato membro può tuttavia ridurre l'età minima degli assistenti alla guida a 16 anni, purché:
a) il trasporto sia effettuato in un unico Stato membro ed entro un raggio di 50 km dalla base operativa del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio;
b) la riduzione dell'età minima miri alla formazione professionale; e
c) nel rispetto dei limiti fissati in materia d'occupazione dalle disposizioni nazionali dello Stato membro.
Articolo 6

1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.
Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.
2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.
3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.
Articolo 7

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
Articolo 8

1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
6 bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus , può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure
ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché
d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore.
La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4 dicembre 2012, la Commissione elabora una relazione in cui valuta le conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione propone le relative modifiche al presente regolamento.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.
Articolo 9

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta.
2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.
3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come «altre mansioni».
CAPO III

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DI TRASPORTO

Articolo 10

1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione del presente regolamento.
2. Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.
3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa.
Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa.
4. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al presente regolamento.
5. a) Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
i) garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinchè vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;
ii) garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa;
b) Nel presente paragrafo, il termine «trasferimento» corrisponde alla definizione di cui all'allegato IB, capo I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85.
c) Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto i) è stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
CAPO IV

DEROGHE

Articolo 11

Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi di riposo minimi superiori o periodi di guida massimi inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su strada effettuati interamente sul loro territorio. Così facendo gli Stati membri tengono conto di pertinenti contratti collettivi o altri accordi conclusi tra le parti sociali. Tuttavia le disposizioni del presente regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell'ambito di operazioni di trasporto internazionale.
Articolo 12

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
Articolo 13

1. Purchè ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
a) veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l'impresa;
c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l'impresa che è proprietaria del veicolo o l'ha preso a noleggio o in leasing;
d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
- dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale, oppure
- per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della sua professione.
Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2.300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;
f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa;
g) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
k) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
m) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al paragrafo 1; la Commissione provvede a informarne gli altri Stati membri.
3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti, uno Stato membro, previa approvazione da parte della Commissione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanza minore al presente regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato, nei casi seguenti:
- servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui orari siano confermati dalle autorità (in tal caso possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle interruzioni); e
- operazioni nazionali di trasporto merci su strada, per conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori dell'industria sul territorio interessato, ove le disposizioni di deroga del presente regolamento impongono un raggio massimo di 100 km.
Il trasporto su strada ai fini di tale deroga può comprendere un transito ad una zona con una densità di popolazione pari o superiore a 5 persone per chilometro quadrato per terminare o iniziare il viaggio. La natura e la portata di tali misure devono essere proporzionate.
Articolo 14

1. Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1.
2. In casi urgenti gli Stati membri possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.
3. La Commissione informa gli altri Stati membri di ogni deroga concessa in base al presente articolo.
Articolo 15

Per i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri provvedono all'adozione di regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela.
CAPO V

PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 16

1. Qualora non risulti installato nel veicolo l'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano:
a) ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale; e
b) ai servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di 50 km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati membri e che effettuano complessivamente un percorso non superiore a 100 km.
2. L'impresa di trasporto tiene un orario di servizio e un registro di servizio dal quale debbono risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché l'orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.
Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 è munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio.
3. Il registro di servizio:
a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;
b) è firmato dal titolare dell'impresa di trasporto o da un suo delegato;
c) è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce; su richiesta dell'interessato l'impresa dà al conducente un estratto del registro di servizio; ed
d) è presentato e consegnato su richiesta di un addetto autorizzato.
Articolo 17

1. Per permettere alla Commissione di elaborare una relazione biennale sull'attuazione da parte degli Stati membri del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85, nonché sull'evoluzione dei settori considerati, gli Stati membri comunicano alla Commissione le necessarie informazioni, utilizzando il formulario tipo stabilito dalla decisione 93/173/CEE.
2. Le informazioni devono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno successivo al biennio cui la relazione si riferisce.
3. Detta relazione indica in che misura si sia fatto ricorso alle disposizioni di deroga di cui all'articolo 13.
4. La Commissione trasmette la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza del biennio cui questa si riferisce.
Per il formulario tipo di cui al presente paragrafo, vedi il modello di cui all'allegato della decisione 2009/810/CE, ai sensi di quanto disposto dal suo articolo 1.
Articolo 18

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento.
Articolo 19

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d'una sanzione o procedura. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni in materia di sanzioni entro la data di cui all'articolo 29, secondo comma. La Commissione ne informa gli Stati membri.
2. Uno Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente per un'infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
In via eccezionale, allorquando viene constatata un'infrazione:
- che non è stata commessa sul territorio dello Stato membro interessato, e
- che è stata commessa da un'impresa stabilita o da un conducente la cui sede di lavoro è situata in un altro Stato membro o in un paese terzo,
fino al 1° gennaio 2009 uno Stato membro, anziché imporre una sanzione, può notificare l'infrazione all'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo in cui l'impresa è stabilita o il conducente ha la sua sede di lavoro.
3. Allorchè uno Stato membro avvia procedimenti o infligge una sanzione per una particolare infrazione, esso fornisce per iscritto al conducente le debite prove.
4. Gli Stati membri provvedono affinchè un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.
Articolo 20

1. Il conducente conserva le prove fornite da uno Stato membro relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti per un periodo di tempo sufficiente ad evitare che la medesima infrazione del presente regolamento sia soggetta ad un secondo procedimento o sanzione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il conducente presenta le prove di cui al paragrafo 1 su richiesta.
3. Il conducente che presti la propria attività presso diverse imprese di trasporto è tenuto a fornire a ciascuna di esse le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del capo II.
Articolo 21

Per affrontare i casi in cui uno Stato membro ritenga che vi sia stata una violazione del presente regolamento tale da poter chiaramente compromettere la sicurezza stradale, lo Stato membro dà potere all'autorità competente di procedere al fermo del veicolo in questione fino alla rimozione della causa della violazione. Gli Stati membri possono obbligare il conducente ad osservare un periodo di riposo giornaliero. Gli Stati membri, se del caso, possono inoltre ritirare, sospendere o limitare la licenza dell'impresa qualora essa sia stabilita nello Stato membro in questione o ritirare, sospendere o limitare la patente di guida del conducente. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sviluppa orientamenti volti a promuovere un'applicazione armonizzata delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 22

1. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del relativo controllo.
2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano periodicamente le informazioni disponibili concernenti:
a) le violazioni delle disposizioni del capo II commesse da non residenti e le eventuali sanzioni applicate;
b) eventuali sanzioni applicate da uno Stato membro ai propri residenti per tale genere di violazioni commesse in altri Stati membri.
3. Gli Stati membri inviano periodicamente informazioni pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del presente regolamento alla Commissione, che mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri in forma elettronica.
4. La Commissione facilita il dialogo tra gli Stati membri in materia di interpretazione e applicazione nazionali del presente regolamento per il tramite del comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
Articolo 23

La Comunità intraprende con i paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l'applicazione del presente regolamento.
Articolo 24

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/ 85.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 25

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione:
a) procede all'esame dei casi in cui sussistono differenze nelle modalità di attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare sui periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo;
b) chiarisce le disposizioni del presente regolamento al fine di favorire un approccio comune.
2. Riguardo ai casi di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta una decisione in merito ad un approccio raccomandato, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Essa comunica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.
CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:
1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2

Ai fini del presente regolamento vengono applicate le definizioni figuranti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 .»
2) All'articolo 3, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. I veicoli di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano stati esonerati dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo fino al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito.
2. Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006 dall'applicazione del presente regolamento.
3. Previa autorizzazione della Commissione, gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di trasporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 561/2006
3) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi all'articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta.
L'impresa fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.»
4) L'articolo 15 è modificato come segue:
- Al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Ove la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente o non sia in possesso del conducente, quest'ultimo deve:
a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d).
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.»
- Al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:
a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato I, essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure
b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB, essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.
Se vi è più di un conducente a bordo del veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB, essi provvedono a inserire le loro carte di conducente nella fessura giusta del tachigrafo.»
- Al paragrafo 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) "altre mansioni", ossia attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto , ed anche altre attività per lo stesso o un altro datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono essere registrate sotto il simbolo .
c) "i tempi di disponibilità" secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE devono essere anch'essi registrati sotto tale simbolo .»
- Il paragrafo 4 è abrogato.
- Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti,
ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato IB, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) la carta di conducente di cui è titolare,
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/ 2006, e
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
c) Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3.»
Articolo 27

Il regolamento (CE) n. 2135/98 è modificato come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«1. a) Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 , i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85.»;
2. All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente entro il ventesimo giorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006
Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 3820/85 è abrogato e sostituito dal presente regolamento.
Ciò nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 continuano ad essere di applicazione sino alle date stabilite dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE.
Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2007, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 27, che entrano in vigore il 1° maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Comma 2:
- Si riporta il testo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge:
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
Comma 3:
Si riporta il testo della legge 6 marzo 1976, n. 112, Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 17 aprile 1976, n. 102 :
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, firmato a Ginevra il 1° luglio 1970.
2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'accordo stesso.
Traduzione non ufficiale

ACCORDO europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasportl internazionali su strada (AETR)

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
Le Parti contraenti,
Desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su strada di viaggiatori e di merci,
Convinte della necessità di accrescere la sicurezza della circolazione stradale, di regolamentare alcune condizioni delle prestazioni lavorative nei trasporti internazionali su strada conformemente ai principi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di concordare alcune misure per assicurare il rispetto di una tale regolamentazione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente Accordo, si intende:
a) per «veicolo», ogni automobile o rimorchio; tale termine comprende ogni complesso di veicoli;
b) per «automobile», ogni veicolo provvisto di un motore a propulsione, circolante su strada per proprio mezzo e che serve normalmente al trasporto su strada di persone o di merci alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende i trattori agricoli;
c) per «rimorchio», ogni veicolo destinato ad essere agganciato a un'automobile; tale termine comprende i semi-rimorchi;
d) per «semi-rimorchio», ogni rimorchio destinato ad essere agganciato a un'automobile in modo tale che in parte poggi su di essa e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato da detta automobile;
e) per «complesso di veicoli», i veicoli agganciati che circolano su strada come una sola unità;
f) per «peso massimo autorizzato», il peso massimo del veicolo carico, dichiarato ammissibile dall'autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;
g) per «trasporto su strada»,
i) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o carico, destinato al trasporto di persone e che disponga di più di otto posti a sedere oltre al posto del conducente;
ii) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o carico, destinato al trasporto di merci;
iii) ogni spostamento che comporta ad un tempo uno spostamento indicato nei punti i) o ii) della presente definizione e, immediatamente prima o dopo detto spostamento, il trasporto del veicolo per mare, per ferrovia, per via aerea o per via navigabile;
h) per «trasporto internazionale su strada», ogni trasporto su strada che comporta l'attraversamento di almeno una frontiera;
i) per «servizi regolari di viaggiatori», i servizi che assicurano il trasporto di persone effettuato in base ad una frequenza e ad un rapporto determinato, in quanto tali servizi possono prendere e depositare persone a fermate preventivamente fissate.
Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi, approvati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti e pubblicati dal trasportatore prima della loro applicazione, definiscono le condizioni di trasporto, in particolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo di trasportare, nella misura in cui tali condizioni non siano precisate da un testo legale o da un regolamento.
Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, vengono ugualmente considerati come servizi regolari quei servizi che assicurano il trasporto di categorie determinate di persone escludendo altri viaggiatori, nella misura in cui tali servizi vengano effettuati alle condizioni indicate nel primo comma della presente definizione, per esempio servizi che assicurino il trasporto dei viaggiatori al luogo di lavoro e da quest'ultimo al loro domicilio, oppure il trasporto degli scolari agli istituti d'insegnamento e da questi ultimi al loro domicilio.
j) per «conducente», ogni persona, salariata o no, che conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure che si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre, se del caso;
k) per «membro dell'equipaggio» oppure «membro di equipaggio», il conducente o una delle persone seguenti, sia che il conducente o dette persone siano salariati o no:
i) l'assistente alla guida, cioè colui che accompagna il conducente al fine di assisterlo in alcune manovre e che prende abitualmente parte effettiva alle operazioni di trasporto, senza essere un conducente ai sensi del paragrafo j) del presente articolo;
ii) un fattorino, cioè colui che accompagna il conducente di un veicolo che trasporta persone e che di solito è incaricato di rilasciare o di controllare i biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri di viaggiare sul veicolo;
l) per «settimana», qualsiasi periodo di sette giorni consecutivi;
m) per «riposo giornaliero», qualsiasi periodo ininterrotto conforme alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, durante il quale un membro dell'equipaggio può disporre liberamente del suo tempo;
n) per «periodo fuori servizio», qualsiasi periodo ininterrotto di almeno 15 minuti all'infuori del riposo giornaliero, durante il quale un membro dell'equipaggio può disporre liberamente del suo tempo;
o) per «attività professionali», le attività rappresentate sotto i simboli delle voci 6, 7 e 7a del foglio quotidiano del libretto individuale di controllo che figura nell'Allegato al presente Accordo.
Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte Contraente a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di detta Parte Contraente o sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente.
2. Tuttavia,
a) se, nel corso di un trasporto internazionale su strada, uno o più membri dell'equipaggio non escono dal territorio nazionale in cui esercitano normalmente le loro attività professionali, la Parte Contraente da cui dipende questo territorio non può non applicare le disposizioni del presente Accordo nei confronti di quel o quei membri dell'equipaggio;
b) salvo accordo contrario intercorso fra le Parti Contraenti sul cui territorio avviene il transito, il presente Accordo non si applica ai trasporti internazionali su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate;
c) due Parti Contraenti i cui territori sono limitrofi possono concordare che le disposizioni della legislazione nazionale dello Stato in cui è immatricolato il veicolo, nonché quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore in detto Stato, siano le sole applicabili ai trasporti internazionali su strada limitati ai loro due territori allorché il veicolo in questione:
- non esca, su uno di detti territori, da una zona contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera per comune accordo fra le due Parti Contraenti, o
- non percorra che in transito uno di detti territori;
d) le Parti Contraenti possono convenire che le disposizioni della legislazione nazionale dello Stato in cui è immatricolato il veicolo, nonché quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore di detto Stato, siano le sole applicabili a certi trasporti internazionali su strada - limitati ai loro territori e il cui percorso, a partire dal punto di partenza fino al punto d'arrivo del veicolo, sia inferiore ai 100 chilometri, - nonché ai servizi regolari di viaggiatori.
Articolo 3

Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non Parti Contraenti

1. Ciascuna Parte Contraente applicherà sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non Parte Contraente del presente Accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Accordo e dai paragrafi 1, 2, 6 e 7 dell'articolo 12 del presente Accordo.
2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potrà non applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:
a) ai trasporti internazionali su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate;
b) ai trasporti internazionali su strada limitati al proprio territorio e a quello di uno Stato limitrofo non Parte Contraente del presente Accordo qualora il veicolo in questione non esca, sul suo territorio, da una zona contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera o qualora esso non tocchi il suo territorio che in transito.
Articolo 4

Principii generali

1. Nel corso di qualsiasi trasporto internazionale su strada cui si applica il presente Accordo, l'impresa e i membri dell'equipaggio dovranno osservare, per quanto riguarda i periodi di riposo e di guida, e per quanto riguarda la composizione dell'equipaggio, le norme fissate dalla legislazione nazionale per la regione dello Stato in cui il membro dell'equipaggio esercita di norma le sue attività professionali, nonché dalle sentenze arbitrali e dalle convenzioni collettive in vigore in detta regione, essendo il computo della durata dei periodi di riposo e di guida effettuato in conformità con detta legislazione, con le sentenze arbitrali e con le convenzioni collettive.
Nella misura in cui le norme così applicabili non siano almeno altrettanto rigide di quelle degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Accordo, devono essere rispettate queste ultime.
2. Salvo accordi particolari tra le Parti Contraenti in causa o salvo nella misura in cui, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo, talune disposizioni del presente Accordo non vengano applicate, nessuna Parte Contraente imporrà il rispetto delle norme della propria legislazione nazionale riguardanti le materie trattate nel presente Accordo alle imprese di un'altra Parte Contraente o ai membri dell'equipaggio dei veicoli immatricolati da un'altra Parte Contraente, quando tali norme siano più rigide di quelle risultanti dal presente Accordo.
Articolo 5

Requisiti richiesti ai conducenti

1. L'età minima dei conducenti adibiti al trasporto internazionale su strada di merci deve essere:
a) per i veicoli il cui peso massimo autorizzato è inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, di 18 anni compiuti;
b) per gli altri veicoli:
i) di 21 anni compiuti; o
ii) di 18 anni compiuti, a condizione che l'interessato possegga un certificato di attitudine professionale, riconosciuto dalla Parte Contraente sul territorio della quale il veicolo è immatricolato, dal quale si rilevi l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Tuttavia, nel caso di conducenti aventi meno di 21 anni compiuti, ogni Parte Contraente può:
- proibire loro la guida di tali veicoli sul proprio territorio anche se essi posseggono il certificato sopra citato; o
- consentire tale guida solo ai possessori di certificati di cui abbia accertato che sono stati rilasciati dopo l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli destinati a trasporti di merci su strada equivalente a quella prevista dalla propria legislazione nazionale.
2. Se, in virtù delle disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo, a bordo del veicolo devono trovarsi due conducenti, uno di essi deve avere 21 anni compiuti.
3. L'età minima dei conducenti destinati al trasporto internazionale su strada di viaggiatori è fissata a 21 anni compiuti.
4. I conducenti di veicoli devono essere seri e degni di fiducia. Devono possedere un'esperienza sufficiente e le qualifiche indispensabili all'esecuzione dei servizi richiesti.
Articolo 6

Riposo giornaliero

1. a) Ad eccezione dei casi menzionati nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascun membro di equipaggio destinato al trasporto internazionale su strada di merci deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, nel corso del periodo di 24 ore precedente il momento in cui egli esercita una delle sue attività professionali.
b) Il riposo giornaliero indicato nel comma a) del presente paragrafo può essere ridotto fino a 9 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana, a condizione che il riposo possa essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio, oppure fino a 8 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana, nel caso in cui il riposo non possa, per motivi di servizio, essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio.
2. a) Ad eccezione dei casi contemplati nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ogni membro dell'equipaggio addetto a un trasporto internazionale su strada di viaggiatori deve avere beneficiato, nel corso del periodo di 24 ore precedenti il momento in cui esercita una delle sue attività professionali:
i) sia di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive, senza possibilità di riduzione nel corso della settimana,
ii) sia di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, potendo questo essere ridotto due volte la settimana fino a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive a condizione che in questi ultimi due casi il servizio comporti una interruzione prevista dall'orario di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni previste dall'orario di almeno 2 ore consecutive, e che nel corso di tali interruzioni, il membro dell'equipaggio non eserciti alcuna delle sue attività professionali o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale.
b) Il libretto individuale di controllo contemplato dall'articolo 12 del presente Accordo deve contenere indicazioni che permettano di identificare il regime di riposo giornaliero di cui il membro di un equipaggio addetto ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori benefici per la settimana in corso.
3. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo non è dotato di cuccette che permettano ai membri dell'equipaggio di distendersi in modo confortevole, ogni membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo di 27 ore precedenti il momento in cui eserciti una delle sue attività professionali.
4. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo ha una cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio di distendersi in maniera confortevole, ciascun membro dell'equipaggio deve avere beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il periodo di 30 ore che precede il momento in cui esercita una delle sue attività professionali.
5. I periodi di riposo menzionati nel presente articolo saranno presi al di fuori del veicolo; tuttavia, se il veicolo ha una cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio di distendersi in maniera confortevole, tale riposo potrà essere preso su tale cuccetta, a condizione che il veicolo sia fermo.
Articolo 7

Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per settimana e durante due settimane consecutive

1. La durata totale dei tempi di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, denominata qui di seguito «durata giornaliera di guida», non può superare le 8 ore.
2. Per i conducenti destinati a veicoli diversi da quelli indicati nell'articolo 10 del presente Accordo, la durata giornaliera di guida può essere portata, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, fino a 9 ore, al massimo due volte nel corso di una settimana.
3. La durata di guida non può superare né 48 ore nel corso di una settimana, né 92 ore nel corso di due settimane consecutive.
Articolo 8

Durata massima di guida continuata

1. a) Nessuna durata di guida continuata può superare le 4 ore, salvo nel caso in cui il conducente non sia in grado di raggiungere un luogo di fermata appropriato o il luogo di destinazione; il periodo di guida potrà in quel caso essere prolungato al massimo di 30 minuti, sempre che l'uso di una tale facoltà non comporti una infrazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo.
b) Viene considerata come continuata ogni durata di guida che viene interrotta solo per soste che non corrispondono almeno alle condizioni previste nei paragrafi 2 o 3 del presente articolo.
2. a) Per i conducenti addetti a veicoli menzionati nell'articolo 10 del presente Accordo, la guida deve essere interrotta per una durata di almeno un'ora al termine della durata contemplata nel paragrafo 1 del presente articolo.
b) Tale interruzione può essere sostituita da due interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna, intercalate nella durata giornaliera di guida in modo tale che sia assicurato il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. a) Per i conducenti addetti a veicoli diversi da quelli menzionati nell'articolo 10 del presente Accordo, e nel caso in cui la durata giornaliera di guida non superi le 8 ore, la guida deve essere interrotta, al termine della durata prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, per una durata di almeno 30 minuti consecutivi.
b) Tale interruzione può essere sostituita da due interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o da tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna, che possono tutte essere intercalate nella durata di guida prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, o inserirsi in parte all'interno di tale durata e in parte immediatamente dopo.
c) Quando la durata giornaliera di guida supera le 8 ore, il conducente è tenuto ad effettuare almeno due interruzioni di guida per 30 minuti consecutivi.
4. Nel corso delle interruzioni previste nei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il conducente non deve esercitare alcuna attività professionale che non sia la sorveglianza del veicolo e del suo carico. Tuttavia, se a bordo del veicolo vi sono due conducenti, è sufficiente, per soddisfare alle disposizioni dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, che il conducente che beneficia dell'interruzione di guida non eserciti nessuna delle attività raffigurate con un simbolo nella rubrica 7a del foglio quotidiano del libretto individuale di controllo previsto nell'articolo 12 del presente Accordo.
Articolo 9

Riposo settimanale

1. Ogni membro dell'equipaggio deve beneficiare, in aggiunta ai riposi giornalieri previsti dall'articolo 6 del presente Accordo, di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, che dovrà essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero conformemente alle disposizioni del suddetto articolo 6.
2. a) Tuttavia, durante il periodo dal 1° aprile al 30 settembre incluso, il riposo settimanale previsto dal paragrafo 1 del presente articolo può essere sostituito, per i membri dell'equipaggio di veicoli destinati al trasporto internazionale su strada di viaggiatori, da un riposo di almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi. Tale riposo deve essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo.
b) La disposizione del presente paragrafo non è applicabile ai membri dell'equipaggio di veicoli destinati ai servizi regolari di viaggiatori.
Articolo 10

Composizione dell'equipaggio

Nel caso in cui si tratti di:
a) un complesso di veicoli che comporti più di un rimorchio o semi-rimorchio,
b) un complesso di veicoli destinato al trasporto di viaggiatori quando il peso massimo autorizzato del rimorchio o del semi-rimorchio supera le 5 tonnellate,
c) un complesso di veicoli destinato al trasporto di merci quando il peso massimo autorizzato del complesso dei veicoli supera le 20 tonnellate,
il conducente deve essere accompagnato da un altro conducente sin dall'inizio del viaggio oppure essere sostituito da un altro conducente dopo 450 chilometri, se la distanza da percorrere tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero supera 450 chilometri.
Articolo 11

Casi eccezionali

A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente Accordo in caso di pericolo, in caso di forza maggiore, per portare soccorso o in seguito a un guasto, nella misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico ed a consentirgli di raggiungere un luogo di fermata appropriato o, secondo le circostanze, il termine del suo viaggio. Il conducente deve menzionare il genere e il motivo della deroga nel libretto individuale di controllo.
Articolo 12

Libretto individuale di controllo

1. Ogni conducente o, assistente alla guida segnerà in un libretto individuale di controllo a mano a mano che trascorre la giornata, le annotazioni relative alle sue attività professionali e alle sue ore di riposo. Egli porterà con sé questo libretto e lo presenterà ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo.
2. Le caratteristiche alle quali dovrà rispondere questo libretto e le norme da rispettare per la sua tenuta sono precisate nell'Allegato al presente Accordo.
3. Le Parti Contraenti adotteranno tutte le misure necessarie per il rilascio e il controllo dei libretti individuali di controllo e in particolare quelle misure indispensabili per evitare l'uso contemporaneo di due di detti libretti da parte dello stesso membro dell'equipaggio.
4. Ogni impresa terrà un registro dei libretti individuali di controllo che utilizza; tale registro conterrà almeno il nome del conducente o dell'assistente alla guida al quale il libretto è intestato, la sigla di detto conducente o assistente alla guida, il numero del libretto, la data della sua consegna al conducente o all'assistente alla guida e la data dell'ultimo foglio giornaliero riempito dal conducente o dall'assistente alla guida prima della consegna definitiva del libretto all'impresa dopo l'uso.
5. Le imprese conserveranno i libretti utilizzati per un periodo di almeno dodici mesi dopo la data dell'ultima iscrizione e, a richiesta, li presenteranno insieme con i registri di consegna agli agenti incaricati del controllo.
6. Nel momento in cui comincia un trasporto internazionale su strada, ogni conducente o assistente alla guida deve essere in possesso di un libretto individuale di controllo, conformemente a quanto specificato nell'Allegato al presente Accordo, nel quale figurino i dati relativi ai sette giorni che hanno preceduto quello in cui comincia il trasporto. Tuttavia, se la legislazione nazionale dello Stato in cui il conducente o l'assistente alla guida esercita normalmente le sue attività professionali non prevede l'obbligo di utilizzare il libretto individuale di controllo, conformemente a quanto certificato nell'Allegato al presente Accordo, al di fuori dei trasporti internazionali su strada, sarà sufficiente che il libretto di controllo individuale, conformemente a quanto specificato nell'Allegato al presente Accordo, rechi sotto le voci 12 e 13 dei fogli giornalieri o nel rapporto settimanale i dati relativi ai «riposi ininterrotti precedenti le riprese di servizio» e ai «periodi giornalieri di guida» durante i sette giorni in questione.
7. Ciascuna Parte Contraente potrà esigere, nel caso di un veicolo immatricolato in uno Stato non Parte Contraente del presente Accordo, in luogo del libretto individuale di controllo conforme a quanto specificato nell'Allegato al presente Accordo, moduli redatti nella stessa forma dei fogli giornalieri di detto libretto.
Articolo 13

Controlli effettuati dall'impresa

1. L'impresa deve organizzare il servizio di trasporto su strada in modo tale che i membri dell'equipaggio siano in grado di osservare le disposizioni del presente Accordo.
2. Essa deve sorvegliare regolarmente i periodi di guida e di altri lavori, nonché le ore di riposo, servendosi di tutti i documenti di cui dispone, come ad esempio i libretti individuali di controllo. Se essa constata infrazioni al presente Accordo, deve porvi fine senza indugio e adottare misure per evitare che si ripetano, ad esempio modificando gli orari e gli itinerari.
Articolo 14

Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte Contraente adotterà tutte quelle misure appropriate perché sia assicurato il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, in particolare mediante controlli effettuati sulle strade e nei locali delle imprese. Le amministrazioni competenti delle Parti Contraenti si terranno informate sulle misure generali adottate a tale scopo.
2. Le Parti contraenti si forniranno aiuto reciproco al fine di una applicazione corretta del presente Accordo e di un controllo efficace; ciascuna Parte Contraente s'impegna particolarmente a far verificare, per mezzo di controlli per sondaggio dei libretti individuali di controllo, il rispetto delle norme del presente Accordo nel corso dei trasporti internazionali su strada effettuati da veicoli immatricolati sul suo territorio.
3. Nel caso in cui una Parte Contraente constata un'infrazione grave alle disposizioni del presente Accordo commessa da una persona residente sul territorio di un'altra Parte Contraente, l'amministrazione della prima Parte informerà l'amministrazione dell'altra Parte dell'infrazione constatata e, se del caso, della sanzione presa.
Articolo 15

Disposizioni transitorie

Se il presente Accordo entrerà in vigore, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 16, prima del 31 dicembre 1973, le Parti Contraenti hanno convenuto che, fino a quella data:
a) in deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente Accordo, la durata totale dei tempi di guida (durata giornaliera di guida) fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero conforme alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo non potrà superare le 9 ore, qualunque sia il veicolo o il complesso dei veicoli guidati;
b) qualsiasi riferimento fatto nel presente Accordo alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sarà interpretato come fatto alle disposizioni del punto a) del presente articolo.
Disposizioni finali

Articolo 16

1. Il presente Accordo è aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione degli Stati membri della Commissione Economica per l'Europa e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.
2. Il presente Accordo sarà ratificato.
3. Gli strumenti di ratifica o l'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Il presente Accordo entrerà in vigore il centottantesimo giorno dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione.
5. Per ciascuno Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il presente Accordo entrerà in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o d'adesione.
Articolo 17

1. Qualsiasi Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto la notifica.
Articolo 18

Il presente Accordo cesserà di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti Contraenti sarà inferiore a tre durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.
Articolo 19

1. Ogni Stato potrà, allorché firmerà il presente Accordo o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare, a mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la validità del presente Accordo sarà estesa a tutti o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. Il presente Accordo si applicherà al territorio o ai territori menzionati nella notifica a decorrere dal centottantesimo giorno dopo la ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale o, qualora a tale data il presente Accordo non sia ancora entrato in vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Qualsiasi Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione avente lo scopo di rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale potrà, conformemente all'articolo 17 del presente Accordo, denunciare il presente Accordo per quel che concerne detto territorio.
Articolo 20

1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti Contraenti che riguardi l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà, per quanto possibile, regolata mediante negoziato fra le Parti in lite.
2. Qualsiasi controversia che non sia stata regolata mediante negoziato sarà sottoposta ad arbitraggio se lo domanderà una delle Parti Contraenti in lite e sarà, di conseguenza, devoluta a uno o più arbitri scelti di comune accordo delle Parti in lite. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitraggio, le Parti in lite non riusciranno a mettersi d'accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di queste Parti potrà domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale sarà devoluta la controversia per una decisione.
3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo precedente sarà vincolante per le Parti Contraenti in lite.
Articolo 21

1. Ogni Stato potrà al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà, dichiarare che esso non si considera legato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 del presente Accordo. Le altre Parti Contraenti non saranno legate da detti paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte Contraente che avrà formulato una tale riserva.
2. Qualora, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione, uno Stato formuli una riserva diversa da quella prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà tale riserva agli Stati che hanno già depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione e non abbiano successivamente denunciato il presente Accordo. La riserva sarà ritenuta accettata se, entro un termine di sei mesi a decorrere da detta comunicazione, nessuno di tali Stati si sia opposto alla sua ammissione. In caso contrario, la riserva non sarà ammessa e, se lo Stato che l'ha formulata non la ritira, il deposito dello strumento di ratifica o l'adesione di tale Stato non avrà effetto. Per l'applicazione del presente paragrafo non si terrà conto dell'opposizione di Stati la cui adesione o ratifica sia senza effetto, in virtù del presente paragrafo, per il fatto che hanno formulato delle riserve.
3. Qualsiasi Parte Contraente la cui riserva sia stata adottata nel Protocollo di firma del Presente accordo o che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o fatto una riserva che sia stata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale.
Articolo 22

1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi Parte Contraente potrà, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza al fine di revisionare l'Accordo. Il Segretario Generale notificherà tale richiesta a tutte le Parti Contraenti e convocherà una conferma di revisione se, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un terzo delle Parti Contraenti gli avranno comunicato il loro consenso a tale richiesta.
2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente al paragrafo che precede, il Segretario Generale ne informerà tutte le Parti Contraenti e le inviterà a presentare, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderino di veder esaminate da parte della conferenza. Il Segretario Generale comunicherà a tutte le Parti Contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di tali proposte, almeno tre mesi prima della data d'inizio della conferenza.
3. Il Segretario Generale inviterà a ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo.
Articolo 23

1. Qualsiasi Parte Contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunicherà a tutte le Parti Contraenti e lo porterà a conoscenza degli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 de presente Accordo.
2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione da parte del Segretario Generale del progetto di emendamento, qualsiasi Parte Contraente potrà far conoscere al Segretario Generale:
a) che ha un'obiezione circa l'emendamento proposto, o
b) che, pur intendendo accettare il progetto di emendamento, le condizioni necessarie a tale accettazione non siano state ancora soddisfatte nel proprio Stato.
3. Fintantochè una Parte Contraente che ha inviato la comunicazione prevista nel paragrafo 2 b) del presente articolo non avrà notificato la propria accettazione al Segretario Generale, essa potrà, entro un termine di nove mesi a decorrere dalla fine del termine di sei mesi previsto per l'invio della comunicazione, presentare un'obiezione all'emendamento proposto.
4. Se viene formulata un'obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento sarà considerato come non accettato e non avrà effetto.
5. Se non viene formulata alcuna obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento sarà considerato accettato alla data seguente:
a) se nessuna Parte Contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 2 b) del presente articolo, alla fine del termine di sei mesi previsto dallo stesso paragrafo 2 del presente articolo;
b) se almeno una Parte Contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 2 b) del presente articolo, alla data più vicina delle due date seguenti:
- data alla quale tutte le Parti Contraenti che hanno inviato tale comunicazione avranno notificato al Segretario Generale la loro accettazione del progetto, data che sarà tuttavia differita alla scadenza del termine dei sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, qualora tutte le accettazioni siano state notificate prima della scadenza di detto termine;
- scadenza del termine di nove mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo.
6. Ogni emendamento giudicato accettato entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui sarà stato giudicato accettato.
7. Il Segretario Generale invierà il più presto possibile una notifica a tutte le Parti Contraenti per far loro conoscere se è stata formulata un'obiezione contro il progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2 a) del presente articolo e se una o più Parti Contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o più Parti Contraenti abbiano inviato tale comunicazione, egli notificherà ulteriormente a tutte le Parti Contraenti se la o le Parti Contraenti che hanno inviato tale comunicazione muovono un'obiezione contro il progetto di emendamento o l'accettano.
8. Indipendentemente dalla procedura relativa all'emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'Allegato al presente Accordo potrà essere modificato in seguito ad accordo fra le amministrazioni competenti di tutte le Parti Contraenti; qualora l'amministrazione competente di una Parte Contraente abbia dichiarato che il proprio diritto nazionale la obbliga a subordinare il proprio accordo all'ottenimento di un'autorizzazione speciale a tale fine o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso alla modifica dell' Allegato dell'amministrazione competente della Parte Contraente in questione non sarà considerato come dato se non al momento in cui detta amministrazione competente avrà dichiarato al Segretario Generale che sono state ottenute le autorizzazioni o le approvazioni richieste.
L'accordo fra le amministrazioni competenti stabilirà la data di entrata in vigore dell'Allegato modificato e potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, resterà in vigore il precedente Allegato, in tutto o in parte, contemporaneamente all'Allegato modificato.
Articolo 24

Oltre le notifiche previste dagli articoli 22 e 23 del presente Accordo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo:
a) le ratifiche e le adesioni ai sensi dell'articolo 16 del presente Accordo,
b) le date in cui entrerà in vigore il presente Accordo conformemente all'articolo 16 del presente Accordo,
c) le denunce ai sensi dell'articolo 17 del presente Accordo,
d) l'abrogazione del presente Accordo conformemente all'articolo 18 del presente Accordo,
e) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 19 del presente Accordo,
f) le dichiarazioni e notifiche ricevute conformemente all'articolo 21 del presente Accordo,
g) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento conformemente all'articolo 23 del presente Accordo.
Articolo 25

Il Protocollo di firma del presente Accordo avrà la stessa efficacia, valore e durata del presente Accordo di cui sarà considerato come facente parte integrante.
Articolo 26

Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra, il 1° luglio 1970, in un solo esemplare, in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
- Si riporta il testo dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge:
179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità .
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 870 a euro 3.481. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 749 a euro 2.996.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI.
Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo