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DECRETO-LEGGE 8 luglio 2010, n. 105

Misure urgenti in materia di energia. (10G0129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 2010, n. 129 (in G.U. 18/08/2010, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2011)
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Testo in vigore dal: 19-5-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
provvedimenti  riguardanti  interventi  urgenti   ed   indifferibili,
connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla  produzione  di
energia,  che  rivestono  carattere  strategico  nazionale,   nonche'
riguardanti l'avvio dell'Agenzia  per  la  sicurezza  nucleare  e  il
completamento   del   riassetto   delle   partecipazioni   societarie
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo di impresa S.p.A.; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e,  ad
interim,  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, per la  semplificazione  normativa,
per i rapporti con le regioni e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
               (Misure urgenti in materia di energia). 
 
  1.  A  seguito  ed  in  esecuzione  della  sentenza   della   Corte
costituzionale  17  giugno  2010,  n.  215,  i  primi  quattro  commi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti
dai seguenti: 
    "1.  Su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  il  Consiglio  dei
Ministri individua, d'intesa con le regioni e  le  province  autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,  connessi  alla
trasmissione, alla distribuzione e  alla  produzione  dell'energia  e
delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale,
anche  in  relazione  alla  possibile  insorgenza  di  situazioni  di
emergenza, ovvero  per  i  quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico,  e  che  devono
pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 
    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime  di
cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari  straordinari
del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni  e  province
autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono  definiti
i  criteri  per  l'esercizio   della   cooperazione   funzionale   ed
organizzativa  tra  commissari  straordinari,  regioni   e   province
autonome per l'esercizio dei compiti di  cui  al  presente  articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di  soggetti
privati   nell'attuazione   degli   interventi   e    nel    relativo
finanziamento,  purche'  ne   siano   assicurate   l'effettivita'   e
l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali  interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie. ((2)) 
    3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi  del  comma  2,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri,  sono  nominati  uno  o   piu'   commissari
straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del
commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del  Ministro  per
la semplificazione normativa e degli altri  Ministri  competenti.  Lo
stesso decreto, senza che cio' comporti  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, individua  altresi'  le  dotazioni  di
mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari  di
cui  puo'  avvalersi  il  commissario,  cui  si  applica   l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche  ai  fini  dei
relativi oneri. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato  nel
decreto di nomina, salvo proroga  o  revoca.  Le  nomine  di  cui  al
presente  comma  sono  considerate  a  ogni  effetto  cariche  presso
istituzioni che  svolgono  compiti  di  alta  amministrazione  e  del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
    4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al  comma
1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il
Governo e la regione o  la  provincia  autonoma  interessata  per  il
raggiungimento  dell'intesa,  il   Governo   puo'   individuare   gli
interventi   di   cui   al   comma   1,   dichiararne   l'urgenza   e
l'indifferibilita' nonche' definire  i  criteri  di  cui  al  secondo
periodo  del  comma  2,  anche   a   prescindere   dall'intesa,   con
deliberazione motivata del  Consiglio  dei  Ministri  cui  sia  stato
invitato a partecipare il Presidente della regione o della  provincia
autonoma  interessata.  In  tal  caso  il  commissario  del  Governo,
nominato con le procedure  di  cui  al  comma  3,  da'  impulso  agli
interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure
di cui al terzo periodo del comma 2, di: 
      a) poteri straordinari di  sostituzione  e  di  deroga  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
      b) mezzi  e  risorse  finanziarie  pubbliche  gia'  previste  a
legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti
privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate".
((2)) 
  2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali  in  corso,
l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di  cui
al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
come  ridefiniti  dall'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge   25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17  giugno  2010,
n. 215, salvo che entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni  e
le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche  ai  fini
di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal  comma
1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti  si  considerano
prorogati, senza soluzione di continuita',  fino  alla  data  fissata
nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia
autonoma interessata viene valutato ai fini  della  cessazione  della
materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali
relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti. 
  3. All'articolo 185, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,  nel  primo  capoverso,  le
parole:  "materiali  fecali  e  vegetali  provenienti  da   attivita'
agricole utilizzati nelle attivita' agricole o" sono sostituite dalle
seguenti: "materiali  fecali  e  vegetali  provenienti  da  sfalci  e
potature di manutenzione del verde  pubblico  e  privato,  oppure  da
attivita' agricole, utilizzati nelle attivita' agricole, anche al  di
fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati". 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 maggio  2011,  n.  165
(in G.U. 1a s.s. 18/5/2011, n. 21)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010,
n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto  2010,
n. 129, nella parte in cui introduce  il  comma  2  dell'art.  4  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga  di  termini),  convertito  in  legge,   con   modificazioni,
dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
limitatamente alle parole  «Ciascun  commissario,  sentiti  gli  enti
locali interessati, emana gli atti e i  provvedimenti,  nonche'  cura
tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che
non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'
brevi, comunque non inferiori alla meta',  eventualmente  fissati  in
deroga dallo  stesso  commissario,  occorrenti  all'autorizzazione  e
all'effettiva realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle
disposizioni  comunitarie.»"   e   "l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010,
nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 4 del  d.l.  n.  78
del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
1, della legge n. 102 del 2009".