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LEGGE 4 giugno 2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal: 10-7-2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il  termine di
recepimento  indicato  in  ciascuna  delle  direttive  elencate negli
allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare  attuazione  alle  medesime direttive. Per le direttive elencate
negli  allegati  A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto
ovvero  scada  nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi  di  attuazione  entro  tre mesi dalla data di entrata in
vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati
A  e  B  che  non  prevedono un termine di recepimento, il Governo e'
delegato  ad  adottare  i decreti legislativi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  con  competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive  elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso  a  sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione delle
direttive    elencate   nell'allegato   A,   sono   trasmessi,   dopo
l'acquisizione  degli  altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei  deputati  e  al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso  il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorsi
quaranta  giorni  dalla  data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche  in  mancanza  del parere. Qualora il termine per l'espressione
del  parere  parlamentare  di  cui al presente comma ovvero i diversi
termini  previsti  dai  commi  4  e  8  scadano nei trenta giorni che
precedono  la  scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1  o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione  tecnica  di  cui  all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre  2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili finanziari. Il
Governo,  ove  non  intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto  comma,  della  Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati  dei  necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri  definitivi  delle  Commissioni  parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore di
ciascuno  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo'  adottare,  con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  6.  I  decreti  legislativi, relativi alle direttive elencate negli
allegati  A  e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  nelle  materie  di competenza legislativa delle
regioni  e  delle  province  autonome, si applicano alle condizioni e
secondo  le  procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
  7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe  di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine  previsto,  trasmette  alla  Camera  dei deputati e al Senato
della  Repubblica  una  relazione  che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni
sei  mesi,  informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica  sullo  stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni  e  delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo  modalita'  di  individuazione  delle  stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8.   Il   Governo,   quando   non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  elencate  negli  allegati  A  e  B, ritrasmette con le sue
osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati  e  al  Senato  della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla
data  di  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il  termine di
recepimento  indicato  in  ciascuna  delle  direttive  elencate negli
allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare  attuazione  alle  medesime direttive. Per le direttive elencate
negli  allegati  A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto
ovvero  scada  nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi  di  attuazione  entro  tre mesi dalla data di entrata in
vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati
A  e  B  che  non  prevedono un termine di recepimento, il Governo e'
delegato  ad  adottare  i decreti legislativi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  con  competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive  elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso  a  sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione delle
direttive    elencate   nell'allegato   A,   sono   trasmessi,   dopo
l'acquisizione  degli  altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei  deputati  e  al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso  il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorsi
quaranta  giorni  dalla  data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche  in  mancanza  del parere. Qualora il termine per l'espressione
del  parere  parlamentare  di  cui al presente comma ovvero i diversi
termini  previsti  dai  commi  4  e  8  scadano nei trenta giorni che
precedono  la  scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1  o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione  tecnica  di  cui  all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre  2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili finanziari. Il
Governo,  ove  non  intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto  comma,  della  Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati  dei  necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri  definitivi  delle  Commissioni  parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore di
ciascuno  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo'  adottare,  con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  6.  I  decreti  legislativi, relativi alle direttive elencate negli
allegati  A  e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  nelle  materie  di competenza legislativa delle
regioni  e  delle  province  autonome, si applicano alle condizioni e
secondo  le  procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
  7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe  di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine  previsto,  trasmette  alla  Camera  dei deputati e al Senato
della  Repubblica  una  relazione  che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni
sei  mesi,  informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica  sullo  stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni  e  delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo  modalita'  di  individuazione  delle  stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8.   Il   Governo,   quando   non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  elencate  negli  allegati  A  e  B, ritrasmette con le sue
osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati  e  al  Senato  della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla
data  di  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.