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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89

Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2010)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-6-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 64 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico  di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale  utilizzo  delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una  maggiore  efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione  agli  interventi  e  alle  misure  annuali  ivi
individuati,  l'adozione  di  uno  o  piu'   regolamenti   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Visto il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto l'articolo 15 della legge 20 maggio  1982,  n.  270,  recante
norme sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53; 
  Visto l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con  il  quale  e'  stata
sancita l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno dieci anni; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione
e al lavoro; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha abrogato il comma  3  dell'articolo  13
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Visto l'articolo 3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del  Sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e  costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  13  giugno
2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa  all'autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione; 
  Vista la Raccomandazione 2006/961/CE, del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la Raccomandazione, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 aprile 2008,  sulla  costituzione  del  Quadro  europeo  delle
qualifiche per l'apprendimento permanente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, nell'Adunanza  del  7  ottobre  2009,  con  il  quale  il
Consiglio medesimo ha condiviso gli aspetti caratterizzanti dei nuovi
assetti  liceali  formulando   nel   contempo   alcune   osservazioni
relativamente  all'introduzione   di   nuovi   insegnamenti   ed   al
potenziamento di altri, ad interventi a sostegno dell'autonomia, alla
definizione di  modalita'  di  valutazione  dei  crediti  scolastici,
all'inserimento nei percorsi  di  studio  di  pratiche  laboratoriali
centrate sulla flessibilita' organizzativa; 
  Considerato che, delle osservazioni dal predetto Consiglio,  alcune
sono  state  accolte,   altre   sono   state   parzialmente   accolte
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza  pubblica,  altre
ancora saranno oggetto di distinti provvedimenti; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e preso atto  che,  nella  seduta
del 29 ottobre 2009, le Regioni  hanno  espresso  parere  negativo  a
maggioranza; le regioni Veneto, Molise,  Lombardia  e  Friuli-Venezia
Giulia, hanno espresso parere favorevole, con la richiesta  da  parte
delle due ultime regioni che «per quanto riguarda il liceo musicale e
coreutico sia quantificata  a  livello  regionale  la  previsione  di
attivare  in  prima  applicazione  a  livello  nazionale  40  sezioni
musicali e 10 coreutiche» e considerato, altresi', che  ANCI,  UPI  e
UNCEM hanno espresso parere favorevole; 
  Ritenuto che  la  predetta  richiesta  delle  regioni  Lombardia  e
Friuli-Venezia Giulia puo' trovare accoglimento grazie  al  combinato
disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 13 del  presente  regolamento,
in  considerazione  della  specificita'  del  percorso   liceale   in
questione, per il quale e' richiesto un  attento  monitoraggio  della
fase di avvio e dei limiti di spesa previsti; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. I licei sono disciplinati dal  decreto  legislativo  17  ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal presente  regolamento
in  attuazione  del  piano  programmatico  di   interventi   di   cui
all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
volto alla razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  umane  e
strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al
sistema scolastico. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo dell'art. 64,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria»: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - 1. Ai fini di  una  migliore  qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b) ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c)  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d)    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter) nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili,  all'art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato  di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
          Note alle premesse: 
              - Il testo degli articoli 87 e 117  della  Costituzione
          e' il seguente: 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di  Stato,  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  64,  commi  3  e  4,  del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria» si veda la nota al titolo. 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982,  n.
          270, recante «Revisione della disciplina  del  reclutamento
          del personale docente  della  scuola  materna,  elementare,
          secondaria ed artistica, ristrutturazione  degli  organici,
          adozione di misure  idonee  ad  evitare  la  formazione  di
          precariato e sistemazione del personale precario esistente»
          e' il seguente: 
              «Art. 15 (Conferimento di supplenze annuali). - Per  la
          copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di  insegnamento
          vacanti  entro  il  31  dicembre  e  per  l'intera   durata
          dell'anno scolastico, qualora non sia possibile  provvedere
          mediante il personale  docente  di  ruolo  delle  dotazioni
          aggiuntive,  ai  sensi   del   precedente   art.   14,   il
          provveditore agli studi conferisce supplenze annuali  sulla
          base  delle  graduatorie  provinciali  compilate  ai  sensi
          dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463. 
              Per la copertura dei posti  di  personale  non  docente
          vacanti entro  il  31  dicembre  e  per  la  intera  durata
          dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce
          supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai
          sensi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463. 
              Le  cattedre  e  i  posti  conferiti,  ai   sensi   dei
          precedenti primo e secondo  comma,  dal  provveditore  agli
          studi per supplenza annuale e rimasti disponibili  dopo  la
          data  del  31  dicembre,  per  rinuncia  o  decadenza   del
          personale  cui  e'  stata  conferita  la  nomina,   saranno
          assegnati dal direttore didattico o preside  in  base  alle
          apposite graduatorie di circolo o di istituto. 
              E' abrogato l'art. 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463. 
              Ai docenti supplenti annuali si applica  la  disciplina
          dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8  a
          15, legge 19 marzo 1955, n. 160. 
              Al personale non docente supplente annuale  si  applica
          la disciplina  dei  congedi  e  delle  assenze  attualmente
          vigente per il personale non docente non di ruolo. 
              I posti delle dotazioni aggiuntive non  possono  essere
          coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non
          di ruolo. 
              Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti
          magistrali si provvede mediante personale docente di  ruolo
          e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in
          possesso del diploma specifico. 
              Per l'insegnamento delle libere attivita' complementari
          e nei corsi per  adulti  finalizzati  al  conseguimento  di
          titoli di studio, ivi  compresi  i  corsi  sperimentali  di
          scuola media per  lavoratori,  si  provvede  esclusivamente
          mediante personale docente di ruolo. 
              I provvedimenti di conferimento di  supplenze  adottati
          in difformita' delle disposizioni contenute nei  precedenti
          commi  sono   privi   di   effetti,   ferma   restando   la
          responsabilita'  diretta   di   coloro   che   li   abbiano
          disposti.». 
              -  Il  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado» approvato con decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Il testo  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,
          recante   «Riforma   delle   Accademie   di   belle   arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli
          Istituti musicali pareggiati»  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - Il testo del decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.
          76,  recante  «Definizione   delle   norme   generali   sul
          diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
          «Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53.» e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi  605,  lettera
          f) e 622 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              «605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
                a) - e) (omissis); 
                f)  il  miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche  attraverso  la  riduzione,  a  decorrere   dall'anno
          scolastico 2007/2008, dei carichi orari  settimanali  delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata professionalizzazione e di funzionale  collegamento
          con il territorio.». 
              «622. L'istruzione impartita per almeno dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo  di  istruzione  si
          assolve anche  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.». 
              - Il testo della legge 11 gennaio 2007, n.  1,  recante
          «Disposizioni in materia di esami di Stato  conclusivi  dei
          corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega
          al Governo in materia  di  raccordo  tra  la  scuola  e  le
          universita'» e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 gennaio 2007, n. 10. 
              - Il testo del decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,
          recante «Misure urgenti per la tutela dei  consumatori,  la
          promozione della  concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli.», convertito, con modificazioni, dalla legge 2
          aprile 2007, n. 40,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 1° febbraio 2007, n. 26. 
              - Il testo del decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,
          recante «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato
          avvio dell'anno  scolastico  2007-2008  ed  in  materia  di
          concorsi per ricercatori  universitari.»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2007,  n.  176,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2007,
          n. 208. 
              - Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21,
          recante  «Norme  per  la  definizione   dei   percorsi   di
          orientamento  all'istruzione   universitaria   e   all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo
          tra la scuola, le universita' e  le  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
          valorizzazione  della  qualita'  dei  risultati  scolastici
          degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi  di  laurea
          universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
          legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma  1,
          lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.»  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio  2008,
          n. 32. 
              - Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,
          recante   «Definizione   dei   percorsi   di   orientamento
          finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.
          2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007,  n.  1»  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              - Il testo degli articoli 2 e 3  del  decreto-legge  1°
          settembre 2008, n. 137, recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di  istruzione  e  universita'.»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
          n. 249, e successive modificazioni, in materia di  diritti,
          doveri e sistema disciplinare degli studenti  nelle  scuole
          secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  in  sede  di
          scrutinio   intermedio   e   finale   viene   valutato   il
          comportamento di ogni studente durante tutto il periodo  di
          permanenza nella sede scolastica, anche in  relazione  alla
          partecipazione alle attivita' ed agli interventi  educativi
          realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori  della
          propria sede. 
              1-bis. Le somme iscritte  nel  conto  dei  residui  del
          bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito  di  quanto
          disposto dall'art.  1,  commi  28  e  29,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,  non
          utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato   per   essere   destinate   al
          finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e  la
          messa in sicurezza  degli  istituti  scolastici  ovvero  di
          impianti e strutture  sportive  dei  medesimi.  Al  riparto
          delle risorse,  con  l'individuazione  degli  interventi  e
          degli  enti  destinatari,  si  provvede  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in  coerenza  con  apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la
          valutazione  del  comportamento  e'   effettuata   mediante
          l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 
              3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,
          attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
          alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
          inferiore a sei decimi, la  non  ammissione  al  successivo
          anno di corso  o  all'esame  conclusivo  del  ciclo.  Ferma
          l'applicazione  della  presente  disposizione   dall'inizio
          dell'anno scolastico di cui al comma  2,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          sono specificati i criteri per correlare la  particolare  e
          oggettiva gravita' del comportamento al  voto  inferiore  a
          sei decimi, nonche'  eventuali  modalita'  applicative  del
          presente articolo.». 
              «Art. 3 (Valutazione del  rendimento  scolastico  degli
          studenti).  -  1.  Dall'anno  scolastico  2008/2009,  nella
          scuola primaria la valutazione periodica ed  annuale  degli
          apprendimenti  degli  alunni  e  la  certificazione   delle
          competenze  da  essi  acquisite  sono  effettuate  mediante
          l'attribuzione  di  voti  numerici  espressi  in  decimi  e
          illustrate con giudizio analitico sul  livello  globale  di
          maturazione raggiunto dall'alunno. 
              1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con  decisione
          assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
          classe successive solo in casi eccezionali e comprovati  da
          specifica motivazione. 
              2.  Dall'anno  scolastico   2008/2009,   nella   scuola
          secondaria di  primo  grado  la  valutazione  periodica  ed
          annuale   degli   apprendimenti   degli   alunni    e    la
          certificazione delle competenze da essi  acquisite  nonche'
          la valutazione dell'esame finale del ciclo sono  effettuate
          mediante  l'attribuzione  di  voti  numerici  espressi   in
          decimi. 
              3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
          alla  classe  successiva,  ovvero  all'esame  di  Stato   a
          conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
          decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
          voto non inferiore a sei decimi in  ciascuna  disciplina  o
          gruppo di discipline. 
              3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto
          dal seguente: 
              "4. L'esito dell'esame conclusivo del  primo  ciclo  e'
          espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato
          con  una  certificazione   analitica   dei   traguardi   di
          competenza e del livello globale di  maturazione  raggiunti
          dall'alunno;  conseguono  il  diploma  gli   studenti   che
          ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi". 
              4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          si provvede al coordinamento delle  norme  vigenti  per  la
          valutazione  degli  studenti,  tenendo  conto   anche   dei
          disturbi specifici di  apprendimento  e  della  disabilita'
          degli  alunni,  e  sono   stabilite   eventuali   ulteriori
          modalita' applicative del presente articolo.». 
              - Il testo del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
          recante «Disposizioni urgenti  per  il  contenimento  della
          spesa sanitaria e in materia di regolazioni  contabili  con
          le autonomie locali», convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8  marzo  1999,  n.  275,  recante  «Norme  in  materia  di
          autonomia   delle   istituzioni   scolastiche»   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122, recante  «Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169.» e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          agosto 2009, n. 191. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          25   gennaio   2008   recante   «Linee   guida    per    la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          aprile 2008, n. 86. 
              - Si riporta il testo dell'articolo unico  del  decreto
          del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno  2006,  n.
          47: 
              «Per le considerazioni svolte nelle premesse,  il  D.M.
          28 dicembre 2005, relativo alla quota del 20% dei curricoli
          rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche,  nelle
          more delle procedure di  formalizzazione,  produce  i  suoi
          effetti con  riferimento  agli  ordinamenti  vigenti  e  ai
          relativi quadri orari, nei  singoli  ordini  di  studio  di
          istruzione secondaria superiore.». 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione 22 agosto 2007,  n.  139,  recante  «Regolamento
          recante norme in materia  di  adempimento  dell'obbligo  di
          istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296» e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202. 
              - Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
          e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a  competenze
          chiave  per  l'apprendimento  permanente  (2006/962/CE)  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          europea del 30 dicembre 2006. 
              - Il  testo  della  Raccomandazione  del  Parlamento  e
          dell'Unione europea del 23 aprile 2008  sulla  costituzione
          del Quadro europeo  delle  qualifiche  per  l'apprendimento
          permanente e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea del 6 maggio 2008, n. C 111/1. 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali»  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53.» si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64, comma 3, del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria» si veda la nota al titolo.