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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89

Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2010)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-6-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 64 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico  di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale  utilizzo  delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una  maggiore  efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione  agli  interventi  e  alle  misure  annuali  ivi
individuati,  l'adozione  di  uno  o  piu'   regolamenti   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Visto il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto l'articolo 15 della legge 20 maggio  1982,  n.  270,  recante
norme sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53; 
  Visto l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con  il  quale  e'  stata
sancita l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno dieci anni; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione
e al lavoro; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha abrogato il comma  3  dell'articolo  13
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Visto l'articolo 3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del  Sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e  costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  13  giugno
2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa  all'autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione; 
  Vista la Raccomandazione 2006/961/CE, del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la Raccomandazione, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 aprile 2008,  sulla  costituzione  del  Quadro  europeo  delle
qualifiche per l'apprendimento permanente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, nell'Adunanza  del  7  ottobre  2009,  con  il  quale  il
Consiglio medesimo ha condiviso gli aspetti caratterizzanti dei nuovi
assetti  liceali  formulando   nel   contempo   alcune   osservazioni
relativamente  all'introduzione   di   nuovi   insegnamenti   ed   al
potenziamento di altri, ad interventi a sostegno dell'autonomia, alla
definizione di  modalita'  di  valutazione  dei  crediti  scolastici,
all'inserimento nei percorsi  di  studio  di  pratiche  laboratoriali
centrate sulla flessibilita' organizzativa; 
  Considerato che, delle osservazioni dal predetto Consiglio,  alcune
sono  state  accolte,   altre   sono   state   parzialmente   accolte
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza  pubblica,  altre
ancora saranno oggetto di distinti provvedimenti; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e preso atto  che,  nella  seduta
del 29 ottobre 2009, le Regioni  hanno  espresso  parere  negativo  a
maggioranza; le regioni Veneto, Molise,  Lombardia  e  Friuli-Venezia
Giulia, hanno espresso parere favorevole, con la richiesta  da  parte
delle due ultime regioni che «per quanto riguarda il liceo musicale e
coreutico sia quantificata  a  livello  regionale  la  previsione  di
attivare  in  prima  applicazione  a  livello  nazionale  40  sezioni
musicali e 10 coreutiche» e considerato, altresi', che  ANCI,  UPI  e
UNCEM hanno espresso parere favorevole; 
  Ritenuto che  la  predetta  richiesta  delle  regioni  Lombardia  e
Friuli-Venezia Giulia puo' trovare accoglimento grazie  al  combinato
disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 13 del  presente  regolamento,
in  considerazione  della  specificita'  del  percorso   liceale   in
questione, per il quale e' richiesto un  attento  monitoraggio  della
fase di avvio e dei limiti di spesa previsti; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. I licei sono disciplinati dal  decreto  legislativo  17  ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal presente  regolamento
in  attuazione  del  piano  programmatico  di   interventi   di   cui
all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
volto alla razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  umane  e
strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al
sistema scolastico. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 64 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico  di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale  utilizzo  delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una  maggiore  efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione  agli  interventi  e  alle  misure  annuali  ivi
individuati,  l'adozione  di  uno  o  piu'   regolamenti   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Visto il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto l'articolo 15 della legge 20 maggio  1982,  n.  270,  recante
norme sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53; 
  Visto l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con  il  quale  e'  stata
sancita l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno dieci anni; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione
e al lavoro; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha abrogato il comma  3  dell'articolo  13
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Visto l'articolo 3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del  Sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e  costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  13  giugno
2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa  all'autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione; 
  Vista la Raccomandazione 2006/961/CE, del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la Raccomandazione, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 aprile 2008,  sulla  costituzione  del  Quadro  europeo  delle
qualifiche per l'apprendimento permanente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, nell'Adunanza  del  7  ottobre  2009,  con  il  quale  il
Consiglio medesimo ha condiviso gli aspetti caratterizzanti dei nuovi
assetti  liceali  formulando   nel   contempo   alcune   osservazioni
relativamente  all'introduzione   di   nuovi   insegnamenti   ed   al
potenziamento di altri, ad interventi a sostegno dell'autonomia, alla
definizione di  modalita'  di  valutazione  dei  crediti  scolastici,
all'inserimento nei percorsi  di  studio  di  pratiche  laboratoriali
centrate sulla flessibilita' organizzativa; 
  Considerato che, delle osservazioni dal predetto Consiglio,  alcune
sono  state  accolte,   altre   sono   state   parzialmente   accolte
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza  pubblica,  altre
ancora saranno oggetto di distinti provvedimenti; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e preso atto  che,  nella  seduta
del 29 ottobre 2009, le Regioni  hanno  espresso  parere  negativo  a
maggioranza; le regioni Veneto, Molise,  Lombardia  e  Friuli-Venezia
Giulia, hanno espresso parere favorevole, con la richiesta  da  parte
delle due ultime regioni che «per quanto riguarda il liceo musicale e
coreutico sia quantificata  a  livello  regionale  la  previsione  di
attivare  in  prima  applicazione  a  livello  nazionale  40  sezioni
musicali e 10 coreutiche» e considerato, altresi', che  ANCI,  UPI  e
UNCEM hanno espresso parere favorevole; 
  Ritenuto che  la  predetta  richiesta  delle  regioni  Lombardia  e
Friuli-Venezia Giulia puo' trovare accoglimento grazie  al  combinato
disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 13 del  presente  regolamento,
in  considerazione  della  specificita'  del  percorso   liceale   in
questione, per il quale e' richiesto un  attento  monitoraggio  della
fase di avvio e dei limiti di spesa previsti; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. I licei sono disciplinati dal  decreto  legislativo  17  ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal presente  regolamento
in  attuazione  del  piano  programmatico  di   interventi   di   cui
all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
volto alla razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  umane  e
strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al
sistema scolastico.