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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022)
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Testo in vigore dal: 16-6-2010
al: 23-9-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed  in  particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  citata  legge
n. 400 del 1988, e successive modificazioni, per la ridefinizione dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso  la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi  quadri  orario,
con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e   successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  comma  622,  come
modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha sancito l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno 10 anni; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22  relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 5, comma 1,  lettera
a), con la quale sono  state  apportate  modifiche  all'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del'11 aprile
2008,  recante  linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e  costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, relativo al regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  18
dicembre 2006, relativa alle competenze  chiave  per  l'apprendimento
permanente; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  23
aprile 2008, relativa alla  costituzione  del  Quadro  europeo  delle
qualifiche dell'apprendimento permanente; 
  Vista la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella seduta del 28 maggio 2009; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, nell'adunanza in data 22 luglio 2009,  con  il  quale  il
predetto Consiglio richiama il  parere  positivo  gia'  espresso  sul
riordino  dell'istruzione   tecnica   nell'esaminare   il   documento
culturale di riferimento «Persona, tecnologie  e  professionalita'  -
gli istituti tecnici e professionali come  scuole  dell'innovazione»;
sottolinea l'obiettivo di valorizzare la  cultura  del  lavoro  quale
riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni;
sostiene  che  la   progettazione   formativa   mirata   alla   piena
realizzazione della  persona  in  tutte  le  sue  dimensioni  sia  lo
strumento piu' idoneo per raccordare le istanze del mondo del  lavoro
con le vocazioni e  gli  interessi  dei  singoli  studenti;  fornisce
indicazioni  e  formula  osservazioni  sul  rafforzamento  del  ruolo
dell'autonomia   scolastica   e   della   progettazione    formativa,
sull'organico raccordo con l'obbligo di  istruzione,  sul  ruolo  del
Comitato tecnico scientifico, e sull'organizzazione dei Dipartimenti,
sugli indirizzi, profili e quadri orari,  considerando  necessario  e
inderogabile il graduale avvio dei nuovi ordinamenti a partire  dalle
prime classi; 
  Considerato che la maggior parte delle osservazioni  del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento,  altre  una
parziale attuazione, compatibilmente  con  i  vincoli  imposti  dalla
finanza  pubblica,  altre  ancora  saranno  recepite   con   separati
provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 29 ottobre 2009; 
  Considerato  che  la  Conferenza  unificata  di  cui   al   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 ottobre 2009,
si e' espressa a maggioranza  positivamente,  con  alcune  condizioni
che, compatibilmente con i vincoli imposti  dalla  finanza  pubblica,
sono state accolte e che soltanto la regione  Calabria,  ha  espresso
parere negativo senza peraltro esplicitare alcuna motivazione; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta  del  21
dicembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della   Repubblica,   espressi
rispettivamente il 20 gennaio e 27 gennaio 2010; 
  Considerato che le condizioni contenute nei predetti  pareri  delle
competenti Commissioni  parlamentari  trovano  puntuale  accoglimento
mentre talune osservazioni sono state recepite compatibilmente con  i
vincoli imposti  dalla  finanza  pubblica,  e  altre  ancora  saranno
recepite  con  separati  provvedimenti   da   assumere   nella   fase
applicativa del riordino; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 4 febbraio 2010; 
  sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento detta  le  norme  generali  relative  al
riordino degli istituti tecnici in attuazione del piano programmatico
di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto  legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2008,  n.  133,  volti  ad  una  maggiore   razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali  da
conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
  2. Gli istituti tecnici di cui all'articolo 13 del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria  superiore
quale articolazione del secondo ciclo del  sistema  di  istruzione  e
formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  17  ottobre
2005, n. 226 e successive modificazioni. 
  3. Gli istituti tecnici sono riorganizzati e potenziati, secondo le
norme contenute nel presente  regolamento,  a  partire  dalle  classi
prime funzionanti nell'anno  scolastico  2010-2011  in  relazione  al
profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente   a
conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione
di cui all'allegato A) del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.
226. 
  4. A partire dall'anno  scolastico  2010/2011  le  classi  seconde,
terze e quarte proseguono secondo i piani di studio  previgenti  sino
alla conclusione del quinquennio con un  orario  complessivo  annuale
delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il testo vigente dell'art. 64, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto  2008,
          n. 133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria.» e' il seguente: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - 1. Ai fini di  una  migliore  qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b) ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c)  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d)    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi carico della finanza pubblica; 
                e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter) nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili,  all'art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 87,  e  117  della
          Costituzione: 
              «Art. 87 (Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato  e  rappresenta  l'unita'  nazionale).  -  Puo'
          inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              «Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e  dagli  obblighi  internazionali  ).  -   Lo   Stato   ha
          legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato . 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni . 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo vigente dell'art. 17, commi  2  e  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). -1. (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di  Stato,  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  13,  commi  1,  1-bis,
          1-ter e 1-quater del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n.  40,  recante  «Misure  urgenti  per   la   tutela   dei
          consumatori, la promozione della concorrenza,  lo  sviluppo
          di attivita' economiche, la nascita di  nuove  imprese,  la
          valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale  e  la
          rottamazione di autoveicoli.»: 
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale e  di  valorizzazione  dell'autonomia
          scolastica.  Misure   in   materia   di   rottamazione   di
          autoveicoli.   Semplificazione    del    procedimento    di
          cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.  Revoca
          delle concessioni per la progettazione e la costruzione  di
          linee  ad  alta  velocita'   e   nuova   disciplina   degli
          affidamenti   contrattuali    nella    revoca    di    atti
          amministrativi.  Clausola  di  salvaguardia.   Entrata   in
          vigore). - "1.  Fanno  parte  del  sistema  dell'istruzione
          secondaria superiore  di  cui  al  decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i  licei,
          gli istituti tecnici e gli istituti  professionali  di  cui
          all'art. 191, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  tutti  finalizzati  al
          conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione   secondaria
          superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n.  226  del
          2005, al primo  periodo  del  comma  6  sono  soppresse  le
          parole: «economico,» e  «tecnologico»,  e  il  comma  8  e'
          sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico
          si articolano in indirizzi  per  corrispondere  ai  diversi
          fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo  n.
          226 del 2005 sono abrogati il comma 7  dell'art.  2  e  gli
          articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'art.  3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali. 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  da
          rendere entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dei  relativi  schemi,  decorso  il  quale  i
          regolamenti  possono   comunque   essere   adottati,   sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell'art. 1, comma  605,  lettera  f),
          della legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008. 
              1-quinquies - 8-viciel semel (omississ)». 
              - Per il  testo  dell'art.  64,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto  2008,
          n. 133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria si veda la nota al titolo». 
              -  Il  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado» approvato con decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.
          76,  recante  «Definizione   delle   norme   generali   sul
          diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
          «Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53.» e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  622,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2007),  come  modificato  dall'art.  64,
          comma 4-bis del decreto-legge n. 112 del 2008»: 
              «622. L'istruzione impartita per almeno dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo  di  istruzione  si
          assolve anche  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.». 
              - La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni
          in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
          di istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in
          materia di raccordo tra la  scuola  e  le  universita'»  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio  2007,
          n. 10. 
              - Il testo del decreto legislativo 14 gennaio 2008,  n.
          21, recante «Norme  per  la  definizione  dei  percorsi  di
          orientamento  all'istruzione   universitaria   e   all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo
          tra la scuola, le universita' e  le  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
          valorizzazione  della  qualita'  dei  risultati  scolastici
          degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi  di  laurea
          universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
          legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma  1,
          lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n.  1»  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio  2008,
          n. 32. 
              - Il testo del decreto legislativo 14 gennaio 2008,  n.
          22, recante:  «Definizione  dei  percorsi  di  orientamento
          finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.
          2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007,  n.  1»  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              - Il testo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2009,
          n.  169,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          istruzione  e  universita'»  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2008, n. 204. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a),
          della legge 18 giugno 2009, n. 69,  recante:  «Disposizioni
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita' nonche' in materia di processo civile»: 
              «Art. 5 (Modifiche  alla  disciplina  dei  regolamenti.
          Testi unici compilativi). - 1. All' art. 17 della legge  23
          agosto 1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2, dopo le parole: "Consiglio  di  Stato"
          sono  inserite  le  seguenti:  "e   previo   parere   delle
          Commissioni parlamentari  competenti  in  materia,  che  si
          pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta"; 
                ... omissis ...». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8  marzo  1999,  n.  275,  recante  «Norme  in  materia  di
          autonomia   delle   istituzioni   scolastiche»   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122, recante  «Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169.» e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          agosto 2009, n. 191. 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 25 gennaio  2008  recante:  «Linee  guida  per  la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          aprile 2008, n. 86. 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione 22 agosto 2007,  n.  139,  recante  «Regolamento
          recante norme in materia  di  adempimento  dell'obbligo  di
          istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296» e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202. 
              - Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
          e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a  competenze
          chiave  per  l'apprendimento  permanente  (2006/962/CE)  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          Europea del 30 dicembre 2006. 
              - Il testo della Raccomandazione del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla  costituzione  del
          Quadro  europeo  delle   qualifiche   per   l'apprendimento
          permanente  (2008/C  111/01)  e'  stato  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'art.  64,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto  2008,
          n. 133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria, si veda la nota al titolo». 
              - Per  il  testo  dell'art.  13  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per  la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la rottamazione  di  autoveicoli.»,
          si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  del  decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante   «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo  2003,
          n. 53»: 
              «Art.  1  (Secondo  ciclo  del  sistema  educativo   di
          istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
          educativo di istruzione  e  formazione  e'  costituito  dal
          sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal  sistema
          dell'istruzione   e   formazione   professionale.   Assolto
          l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  nel  secondo  ciclo  si
          realizza,   in    modo    unitario,    il    diritto-dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 
              2. Lo  Stato  garantisce  i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni del secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione. 
              3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si  persegue
          la formazione intellettuale,  spirituale  e  morale,  anche
          ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo  della
          coscienza storica e di appartenenza alla comunita'  locale,
          alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea. 
              4.  Tutte  le  istituzioni  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica,
          organizzativa, e di ricerca e sviluppo. 
              5. I percorsi liceali e  i  percorsi  di  istruzione  e
          formazione  professionale  nei   quali   si   realizza   il
          diritto-dovere all'istruzione e  formazione  sono  di  pari
          dignita' e si  propongono  il  fine  comune  di  promuovere
          l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa,
          culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
          il saper essere, il saper fare e l'agire, e la  riflessione
          critica su di  essi,  nonche'  di  incrementare  l'autonoma
          capacita' di giudizio e l'esercizio  della  responsabilita'
          personale e  sociale  curando  anche  l'acquisizione  delle
          competenze  e   l'ampliamento   delle   conoscenze,   delle
          abilita',  delle  capacita'  e  delle  attitudini  relative
          all'uso delle nuove  tecnologie  e  la  padronanza  di  una
          lingua europea, oltre all'italiano e  all'inglese,  secondo
          il profilo educativo,  culturale  e  professionale  di  cui
          all'allegato   A.    Essi    assicurano    gli    strumenti
          indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della
          vita.  Essi,  inoltre,  perseguono  le  finalita'   e   gli
          obiettivi specifici indicati ai Capi II e III. 
              6.  Nei  percorsi  del  secondo   ciclo   si   realizza
          l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
          aprile 2005, n. 77. 
              7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
          formazione assicurano ed assistono, anche associandosi  tra
          loro, la possibilita' di cambiare  scelta  tra  i  percorsi
          liceali e, all'interno di questi, tra  gli  indirizzi,  ove
          previsti, nonche' di passare dai percorsi liceali a  quelli
          dell'istruzione e formazione professionale e  viceversa.  A
          tali  fini  le  predette  istituzioni   adottano   apposite
          iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una
          preparazione adeguata alla nuova scelta. 
              8. La  frequenza,  con  esito  positivo,  di  qualsiasi
          percorso  o  frazione  di   percorso   formativo   comporta
          l'acquisizione di crediti certificati  che  possono  essere
          fatti valere, anche  ai  fini  della  ripresa  degli  studi
          eventualmente  interrotti,  nei  passaggi  tra  i   diversi
          percorsi di cui al comma  7.  Le  istituzioni  del  sistema
          educativo di istruzione e formazione  riconoscono  inoltre,
          con   specifiche   certificazioni   di    competenza,    le
          esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini
          di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli
          stage realizzati in Italia e all'estero anche  con  periodi
          di   inserimento   nelle   realta'   culturali,    sociali,
          produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di  quanto
          previsto nel presente comma sono  validi  anche  i  crediti
          formativi acquisiti e le esperienze  maturate  sul  lavoro,
          nell'ambito del contratto di apprendistato di cui  all'art.
          48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              9. Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei
          passaggi  tra  i  percorsi  del  sistema  dei  licei,  sono
          definite con  le  norme  regolamentari  adottate  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003,
          n. 53. 
              10. Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra
          i crediti  acquisiti  nei  percorsi  liceali  e  i  crediti
          acquisiti  nei  percorsi   di   istruzione   e   formazione
          professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al
          sistema  dell'istruzione  e  formazione   professionale   e
          viceversa  sono  definite  mediante  accordi  in  sede   di
          Conferenza  Stato-Regioni,   recepiti   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              11. Sono riconosciuti i  crediti  formativi  conseguiti
          nelle  attivita'  sportive  svolte  dallo  studente  presso
          associazioni sportive. A tal fine  sono  promosse  apposite
          convenzioni. 
              12.  Al  secondo  ciclo  del   sistema   educativo   di
          istruzione e formazione si accede a seguito del superamento
          dell'esame  di  Stato  conclusivo  del   primo   ciclo   di
          istruzione. 
              13.  Tutti  i  titoli  e  le  qualifiche  a   carattere
          professionalizzante sono  di  competenza  delle  regioni  e
          province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle
          istituzioni   scolastiche   e   formative    del    sistema
          d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno  valore
          nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di
          cui al Capo III. 
              14.  La  continuita'  dei  percorsi  di  istruzione   e
          formazione professionale con  quelli  di  cui  all'art.  69
          della  legge  17  maggio  1999,   n.   144   e   successive
          modificazioni e' realizzata per il tramite  di  accordi  in
          sede  di  Conferenza  unificata  ai   sensi   del   decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281   e   successive
          modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i  percorsi
          di cui al Capo II. 
              15. I percorsi del  sistema  dei  licei  e  quelli  del
          sistema di istruzione e  formazione  professionale  possono
          essere realizzati in un'unica sede,  anche  sulla  base  di
          apposite  convenzioni  tra  le  istituzioni  scolastiche  e
          formative   interessate.    Ognuno    dei    percorsi    di
          insegnamento-apprendimento   ha   una   propria   identita'
          ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei  inoltre,
          ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di  cui
          all'art. 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi  di
          istruzione e formazione professionale costituendo, insieme,
          un  centro  polivalente   denominato   "Campus"   o   "Polo
          formativo". Le convenzioni predette prevedono modalita'  di
          gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino  la
          rappresentanza delle istituzioni  scolastiche  e  formative
          interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore
          economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica.». 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 17  ottobre
          2005, n. 226, si vedano le note alle premesse.