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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2017)
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Testo in vigore dal: 31-5-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed, in  particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti professionali  con  uno  o
piu' regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  citata  legge
n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione  dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso  la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi  quadri  orario,
con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al
decreto  legislativo  16   aprile   1994,   n.   297   e   successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 622,  come  modificato  dall'articolo
64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  133  del  2008,  che   ha   sancito
l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno 10 anni; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del  sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e  costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, relativo al regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento
permanente; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro  europeo  delle
qualifiche dell'apprendimento permanente; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 2009; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
reso nell'adunanza del 22 luglio  2009,  con  il  quale  il  predetto
Consiglio richiama il parere positivo gia' espresso in  relazione  al
documento «Persona, tecnologie  e  professionalita'  -  gli  istituti
tecnici e professionali  come  scuole  dell'innovazione»;  sottolinea
l'esigenza di perseguire l'obiettivo di valorizzare  la  cultura  del
lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani
generazioni;  evidenzia  la  necessita'  di  sostenere  l'innovazione
attraverso l'attivazione di metodologie didattiche  ed  organizzative
ispirate  a  criteri  che  rafforzino  l'autonomia  scolastica  e  la
progettazione formativa anche per quanto riguarda la costituzione del
comitato tecnico scientifico  e  l'organizzazione  dei  dipartimenti;
sottolinea l'esigenza di  una  stretta  cooperazione  tra  istruzione
professionale e il sistema di istruzione e  formazione  professionale
di competenza regionale, al fine  di  favorire  l'erogazione  di  una
offerta formativa in grado di raccordare le  istanze  del  mondo  del
lavoro con le vocazioni e gli interessi dei singoli studenti; 
  Considerato che, la maggior parte delle osservazioni del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento,  altre  una
parziale attuazione, compatibilmente  con  i  vincoli  imposti  dalla
finanza  pubblica,  altre  ancora  saranno  recepite   con   separati
provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
29 ottobre 2009, con il quale la  maggioranza  delle  regioni  si  e'
espressa negativamente, in quanto non risulterebbe chiaro e  definito
il quadro del complessivo  assetto  del  secondo  ciclo.  Le  regioni
Lombardia, Molise e Veneto hanno espresso invece  parere  favorevole.
La regione Lombardia ha chiesto  inoltre  uno  specifico  emendamento
all'articolo 2, comma 3.  Nel  parere  della  Conferenza  e'  chiesto
comunque l'inserimento di una specifica disposizione per le  Province
autonome di Trento e Bolzano finalizzata al conseguimento del diploma
di istruzione professionale da parte degli studenti in  possesso  del
diploma professionale di tecnico conseguito al termine di un percorso
quadriennale di istruzione e formazione professionale; 
  Considerato che, il predetto parere non tiene conto del  fatto  che
gli istituti tecnici e professionali, in  base  all'articolo  13  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,   appartengono   ad   un'area
tecnico-professionale unitaria, finalizzata al rilascio di titoli  di
studio a conclusione di percorsi scolastici di durata quinquennale  e
dotata di una propria identita' ordinamentale, che  il  provvedimento
di  riordino  caratterizza  con  il  riferimento,  per  gli  istituti
tecnici, alle filiere tecnologiche e, per gli istituti professionali,
alle filiere produttive, che la  suddetta  norma  prevede,  altresi',
l'emanazione di  specifiche  linee  guida  per  i  raccordi  tra  gli
istituti tecnici e  professionali  e  il  sistema  dell'istruzione  e
formazione professionale di competenza delle regioni  le  quali,  per
essere  definite,  richiedono  la  previa  adozione  dei  regolamenti
riguardanti il riordino  degli  istituti  tecnici  e  degli  istituti
professionali  e  l'avvio  della  messa  a  regime  del  sistema   di
istruzione  e  formazione  professionale  secondo   quanto   previsto
all'articolo 27, comma 2, del  decreto  legislativo  del  17  ottobre
2005, n. 226; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta  del  21
dicembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Considerato che, tutte le condizioni contenute nei predetti  pareri
delle   competenti   Commissioni   parlamentari   trovano    puntuale
accoglimento  e  che  numerose  osservazioni  sono   state   recepite
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, e altre
ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere  nella
fase applicativa del riordino; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 4 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento detta  le  norme  generali  relative  al
riordino  degli  istituti  professionali  in  attuazione  del   piano
programmatico di interventi di cui  all'articolo  64,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle  risorse  umane  e  strumentali
disponibili, tali da conferire efficacia  ed  efficienza  al  sistema
scolastico. 
  2.  Gli  istituti  professionali,  di  cui  all'articolo   13   del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40,  fanno  parte  dell'istruzione
secondaria  superiore  quale  articolazione  del  secondo  ciclo  del
sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni;  sono
riorganizzati a partire  dalle  classi  prime  funzionanti  nell'anno
scolastico  2010/2011,  secondo  le  norme  contenute  nel   presente
regolamento,  con  riferimento  al  profilo  educativo,  culturale  e
professionale dello studente a conclusione dei percorsi  del  secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato  A  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
  3.  Le  classi  seconde  e  terze  degli   istituti   professionali
continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla  base
dei piani di studio previgenti con l'orario complessivo annuale delle
lezioni di 1122 ore, corrispondente a  34  ore  settimanali;  per  le
classi terze  funzionanti  nell'anno  scolastico  2011/2012  l'orario
complessivo  annuale  delle  lezioni  e'  determinato  in  1056  ore,
corrispondente a 32 ore settimanali. 
                                                                ((1)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art.  13,  comma
1) che il presente provvedimento e' abrogato  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2022/2023. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che  "Il  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87,  e  successive
modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: 
  a) per l'anno scolastico 2018/2019, per  le  classi  dalla  seconda
alla quinta; 
  b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza  alla
quinta; 
  c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla
quinta; 
  d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".