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DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2010, n. 85

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (10G0108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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Testo in vigore dal: 26-6-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, e in particolare l'articolo 19, relativo al  patrimonio
di comuni, province, citta' metropolitane e regioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Considerato  il  mancato  raggiungimento  dell'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 6,  lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del
4 marzo 2010, sul testo concordato nel corso della medesima seduta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2010, di approvazione della relazione  prevista
dall'articolo 2, comma 3, terzo  e  quarto  periodo,  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il  Ministro
dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Nel  rispetto  della  Costituzione,  con  le  disposizioni  del
presente decreto legislativo e con uno o piu' decreti  attuativi  del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali
che  possono  essere  attribuiti  a  titolo  non  oneroso  a  Comuni,
Province, Citta' metropolitane e Regioni. 
  2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono  tenuti  a
garantirne la massima valorizzazione funzionale. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, e in particolare l'articolo 19, relativo al  patrimonio
di comuni, province, citta' metropolitane e regioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Considerato  il  mancato  raggiungimento  dell'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 6,  lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del
4 marzo 2010, sul testo concordato nel corso della medesima seduta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2010, di approvazione della relazione  prevista
dall'articolo 2, comma 3, terzo  e  quarto  periodo,  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il  Ministro
dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Nel  rispetto  della  Costituzione,  con  le  disposizioni  del
presente decreto legislativo e con uno o piu' decreti  attuativi  del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali
che  possono  essere  attribuiti  a  titolo  non  oneroso  a  Comuni,
Province, Citta' metropolitane e Regioni. 
  2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono  tenuti  a
garantirne la massima valorizzazione funzionale.