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DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2010, n. 85

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (10G0108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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Testo in vigore dal: 26-6-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, e in particolare l'articolo 19, relativo al  patrimonio
di comuni, province, citta' metropolitane e regioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Considerato  il  mancato  raggiungimento  dell'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 6,  lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del
4 marzo 2010, sul testo concordato nel corso della medesima seduta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2010, di approvazione della relazione  prevista
dall'articolo 2, comma 3, terzo  e  quarto  periodo,  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il  Ministro
dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Nel  rispetto  della  Costituzione,  con  le  disposizioni  del
presente decreto legislativo e con uno o piu' decreti  attuativi  del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali
che  possono  essere  attribuiti  a  titolo  non  oneroso  a  Comuni,
Province, Citta' metropolitane e Regioni. 
  2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono  tenuti  a
garantirne la massima valorizzazione funzionale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposixioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi   qui
          strascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli 117  e  119  della
          Costituzione: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
              «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5 maggio
          2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia  di  federalismo
          fiscale,   in   attuazione    dell'articolo    119    della
          Costituzione). 
              «Art.  19  (Patrimonio  di  comuni,  province,   citta'
          metropolitane e regioni). - 1. I decreti legislativi di cui
          all' articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo
          119,  sesto  comma,  della  Costituzione,  stabiliscono   i
          principi generali per l'attribuzione  a  comuni,  province,
          citta' metropolitane e regioni di  un  proprio  patrimonio,
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni  livello
          di governo di distinte tipologie di beni, commisurate  alle
          dimensioni territoriali, alle capacita' finanziarie ed alle
          competenze e funzioni effettivamente  svolte  o  esercitate
          dalle diverse  regioni  ed  enti  locali,  fatta  salva  la
          determinazione da parte dello Stato di apposite  liste  che
          individuino nell'ambito delle citate  tipologie  i  singoli
          beni da attribuire; 
                b) attribuzione dei  beni  immobili  sulla  base  del
          criterio di territorialita'; 
                c) ricorso alla concertazione in sede  di  Conferenza
          unificata, ai fini dell'attribuzione  dei  beni  a  comuni,
          province, citta' metropolitane e regioni; 
                d)  individuazione  delle  tipologie   di   beni   di
          rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti,  ivi
          compresi  i  beni  appartenenti  al  patrimonio   culturale
          nazionale. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
          42 del 2009. 
              «Art. 3 (Commissione parlamentare per l'attuazione  del
          federalismo fiscale). -  1.  E'  istituita  la  Commissione
          parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale,
          composta da  quindici  senatori  e  da  quindici  deputati,
          nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
          Repubblica e dal Presidente della Camera dei  deputati,  su
          designazione  dei   gruppi   parlamentari,   in   modo   da
          rispecchiarne   la   proporzione.   Il   presidente   della
          Commissione e' nominato tra i componenti della  stessa  dal
          Presidente del Senato della  Repubblica  e  dal  Presidente
          della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione
          si riunisce per la sua  prima  seduta  entro  venti  giorni
          dalla  nomina  del  presidente,  per  l'elezione   di   due
          vicepresidenti e di  due  segretari  che,  insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4, sono posti per meta' a carico del bilancio interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4, non spetta alcun
          compenso. 
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere. 
              5. La Commissione: 
                a)  esprime  i  pareri  sugli  schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all'art. 2; 
                b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all'art.  4  o   dalla   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5; 
                c)  sulla  base  dell'attivita'  conoscitiva  svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all' articolo 2. 
              6. La Commissione puo'  chiedere  ai  Presidenti  delle
          Camere una proroga di venti giorni  per  l'espressione  del
          parere,  qualora  cio'   si   renda   necessario   per   la
          complessita' della  materia  o  per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Con la proroga del termine per l'espressione del parere  si
          intende prorogato di venti giorni anche il  termine  finale
          per  l'esercizio  della  delega.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di novanta giorni. 
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21.».