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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (10G0098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-6-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi  secondo,  lettera
g), e sesto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286; 
  Visto, in particolare, il comma  140  del  citato  articolo  2  del
decreto-legge  n.  262  del  2006,  il  quale  stabilisce   che   con
regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  sono  disciplinati  la  struttura  e   il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la  durata
in carica dei componenti dell'organo direttivo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
  Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre  1999,  n.
508; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2008,
n. 64; 
  Visto l'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  16  settembre
2009; 
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
  Considerato che la VII Commissione della  Camera  dei  deputati  ha
richiesto, quale condizione,  che  all'articolo  3,  comma  2,  venga
soppresso  l'avverbio  «principalmente»  allo  scopo  di  rendere  la
valutazione tra pari l'unico ed esclusivo  parametro  di  valutazione
del prodotto della qualita' della ricerca; 
  Ritenuto di non accogliere la predetta condizione considerando  che
la scelta del metodo di valutazione della qualita' dei prodotti della
ricerca  debba   essere   rimessa   all'apprezzamento   discrezionale
dell'Agenzia, in quanto ci possono essere settori e casi  in  cui  e'
ammissibile  la  valutazione  metrica;  ritenuto  altresi'   di   non
accogliere la predetta condizione in quanto,  se  la  stessa  venisse
accolta, sarebbe impossibile utilizzare, per le  predette  finalita',
l'anagrafe nominativa dei professori e  dei  ricercatori,  contenente
per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui
all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
  Considerato, altresi', che la  VII  Commissione  della  Camera  dei
deputati ha chiesto, quale condizione, di chiarire se  il  Direttore,
di cui all'articolo 6, e il Comitato consultivo, di cui  all'articolo
11, facciano parte degli organi dell'Agenzia; 
  Ritenuto che il Direttore e  il  Comitato  consultivo  non  debbano
essere inclusi nel novero degli organi dell'Agenzia in attuazione del
principio generale  di  separazione  tra  attivita'  di  indirizzo  e
attivita'  di  gestione  affermato  dall'articolo   4   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cui devono adeguarsi le pubbliche
amministrazioni; 
  Considerato che il Consiglio di Stato e la 1ª e la 7 ª  Commissione
del Senato hanno formulato osservazioni in ordine  alla  opportunita'
di prevedere la diversificazione del mandato dei componenti del primo
Consiglio direttivo, previsto dall'articolo 6, comma 4; 
  Ritenuto che lo scopo  dell'articolo  6,  comma  4,  e'  quello  di
garantire  «a  regime»  il  periodico  rinnovo  parziale  dell'organo
assicurando nel contempo una  continuita'  nella  composizione  dello
stesso al fine di recuperare le esperienze maturate; 
  Considerato,  altresi',  che  tale   meccanismo   e'   gia'   stato
sperimentato con successo con il Consiglio  universitario  nazionale,
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16  gennaio  2006,  n.
18, e che il ricorso al sorteggio, quale criterio  per  la  selezione
dei  mandati  «a  durata   differenziata»,   fornisce   garanzie   di
trasparenza, si ritiene di non accogliere  le  predette  osservazioni
per le suesposte considerazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Disposizioni preliminari 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  la  struttura,  il  modello
organizzativo  e   il   funzionamento   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca   (ANVUR)
costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286. 
  2. Agli effetti del presente regolamento si intendono: 
    a) per Ministro e Ministero, rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1; 
    c) per universita', tutte le istituzioni  universitarie  italiane
statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti
universitari ad ordinamento speciale; 
    d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche
di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero,  e
gli enti privati di ricerca destinatari  di  finanziamenti  pubblici,
relativamente alle somme erogate dal Ministero. 
  3. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  ed  ha
sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa  e
contabile, anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla  contabilita'
generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma  1,  del
decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300.  E'  sottoposta  alla
vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da  parte  della
Corte dei conti. 
  4. Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente  regolamento
possono essere svolte, sulla base di apposite  convenzioni  stipulate
tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in  parte,
anche nei  confronti  degli  enti  di  ricerca  non  sottoposti  alla
vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,  di  cui  all'articolo
29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi  secondo,  lettera
g), e sesto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286; 
  Visto, in particolare, il comma  140  del  citato  articolo  2  del
decreto-legge  n.  262  del  2006,  il  quale  stabilisce   che   con
regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  sono  disciplinati  la  struttura  e   il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la  durata
in carica dei componenti dell'organo direttivo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
  Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre  1999,  n.
508; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2008,
n. 64; 
  Visto l'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  16  settembre
2009; 
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
  Considerato che la VII Commissione della  Camera  dei  deputati  ha
richiesto, quale condizione,  che  all'articolo  3,  comma  2,  venga
soppresso  l'avverbio  «principalmente»  allo  scopo  di  rendere  la
valutazione tra pari l'unico ed esclusivo  parametro  di  valutazione
del prodotto della qualita' della ricerca; 
  Ritenuto di non accogliere la predetta condizione considerando  che
la scelta del metodo di valutazione della qualita' dei prodotti della
ricerca  debba   essere   rimessa   all'apprezzamento   discrezionale
dell'Agenzia, in quanto ci possono essere settori e casi  in  cui  e'
ammissibile  la  valutazione  metrica;  ritenuto  altresi'   di   non
accogliere la predetta condizione in quanto,  se  la  stessa  venisse
accolta, sarebbe impossibile utilizzare, per le  predette  finalita',
l'anagrafe nominativa dei professori e  dei  ricercatori,  contenente
per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui
all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
  Considerato, altresi', che la  VII  Commissione  della  Camera  dei
deputati ha chiesto, quale condizione, di chiarire se  il  Direttore,
di cui all'articolo 6, e il Comitato consultivo, di cui  all'articolo
11, facciano parte degli organi dell'Agenzia; 
  Ritenuto che il Direttore e  il  Comitato  consultivo  non  debbano
essere inclusi nel novero degli organi dell'Agenzia in attuazione del
principio generale  di  separazione  tra  attivita'  di  indirizzo  e
attivita'  di  gestione  affermato  dall'articolo   4   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cui devono adeguarsi le pubbliche
amministrazioni; 
  Considerato che il Consiglio di Stato e la 1ª e la 7 ª  Commissione
del Senato hanno formulato osservazioni in ordine  alla  opportunita'
di prevedere la diversificazione del mandato dei componenti del primo
Consiglio direttivo, previsto dall'articolo 6, comma 4; 
  Ritenuto che lo scopo  dell'articolo  6,  comma  4,  e'  quello  di
garantire  «a  regime»  il  periodico  rinnovo  parziale  dell'organo
assicurando nel contempo una  continuita'  nella  composizione  dello
stesso al fine di recuperare le esperienze maturate; 
  Considerato,  altresi',  che  tale   meccanismo   e'   gia'   stato
sperimentato con successo con il Consiglio  universitario  nazionale,
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16  gennaio  2006,  n.
18, e che il ricorso al sorteggio, quale criterio  per  la  selezione
dei  mandati  «a  durata   differenziata»,   fornisce   garanzie   di
trasparenza, si ritiene di non accogliere  le  predette  osservazioni
per le suesposte considerazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Disposizioni preliminari 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  la  struttura,  il  modello
organizzativo  e   il   funzionamento   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca   (ANVUR)
costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286. 
  2. Agli effetti del presente regolamento si intendono: 
    a) per Ministro e Ministero, rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1; 
    c) per universita', tutte le istituzioni  universitarie  italiane
statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti
universitari ad ordinamento speciale; 
    d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche
di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero,  e
gli enti privati di ricerca destinatari  di  finanziamenti  pubblici,
relativamente alle somme erogate dal Ministero. 
  3. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  ed  ha
sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa  e
contabile, anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla  contabilita'
generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma  1,  del
decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300.  E'  sottoposta  alla
vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da  parte  della
Corte dei conti. 
  4. Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente  regolamento
possono essere svolte, sulla base di apposite  convenzioni  stipulate
tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in  parte,
anche nei  confronti  degli  enti  di  ricerca  non  sottoposti  alla
vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,  di  cui  all'articolo
29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.