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DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 62

Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. (10G0086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2010.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2010)
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Testo in vigore dal: 30-4-2010
al: 28-6-2010
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di sospendere le
attivita'  di  demolizione,  disposte  dall'autorita' giudiziaria, di
fabbricati  destinati  a  civile  abitazione  nella  regione Campania
realizzati  in  violazione della normativa urbanistica, in dipendenza
sia  della  gravissima  situazione  abitativa,  che  ne  risulterebbe
ulteriormente  compromessa, che degli effetti dell'applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha
dichiarato   l'illegittimita'   della   deliberazione   della  Giunta
regionale  campana  che  escludeva  l'applicazione della normativa in
tema  di  regolarizzazione di immobili contenuta nell'articolo 32 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, nonche' della
sentenza  della  medesima  Corte n. 49 del 6 febbraio 2006, che si e'
pronunciata  in  merito alla legge della regione Campania 18 novembre
2004, n. 10, in materia di sanatoria di abusi edilizi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti e del Ministro della
giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


Disposizioni urgenti per il disagio abitativo nella regione Campania

  1.  Al  fine  di  fronteggiare  la grave situazione abitativa nella
regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione
delle  necessita' determinanti vincoli di tutela paesaggistica, anche
in  dipendenza  delle problematiche determinatesi dopo gli interventi
della  Corte  Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al
30  giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a
prima   abitazione,  siti  nel  territorio  della  regione  Campania,
disposte  a  seguito di sentenza penale, purche' riguardanti immobili
occupati  stabilmente  da  soggetti  sforniti  di  altra abitazione e
concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.
  2.  Si  procede,  in  ogni caso, alla demolizione, ove dall'ufficio
tecnico  del  comune  competente  ovvero dal competente ufficio della
protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per
la  pubblica  o privata incolumita' derivanti dall'edificio del quale
sia  stata  disposta  la demolizione in sede penale, ovvero sia stata
accertata  la  violazione  di  vincoli  paesaggistici  previsti dalla
normativa nazionale vigente.