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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
VISTA la legge  7  luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed,  in  particolare,
l'articolo 41  recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
VISTA  la  direttiva  2006/123/CE,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 dicembre 2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno; 
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha  reso
il parere di competenza nel previsto termine; 
ACQUISITO il parere delle competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica; 
VISTA la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche  europee,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto
con i Ministri dell'interno, degli  affari  esteri,  dell'economia  e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  per
la semplificazione normativa e per il turismo; 
 
                                EMANA 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                        (Oggetto e finalita') 
1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a  qualunque
attivita' economica, di carattere  imprenditoriale  o  professionale,
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di  beni
o  alla  fornitura   di   altra   prestazione   anche   a   carattere
intellettuale.((5)) 
2. Le disposizioni  della  Parte  prima  del  presente  decreto  sono
adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme
funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'
ai servizi sul territorio nazionale. 
3. Relativamente alle regioni a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  principi  desumibili  dalle
disposizioni  di  cui  alla  Parte   prima   del   presente   decreto
costituiscono norme fondamentali di riforma  economico-sociale  della
Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza  concorrente,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  esercitano  la
potesta' normativa nel rispetto dei principi  fondamentali  contenuti
nelle norme del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1094) che "Al fine di pervenire ad una piena  e  corretta  attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e  nel
contempo  consentire  il  raggiungimento  degli  specifici  obiettivi
connessi all'attivita'  di  assistenza  e  cura  in  ambito  termale,
favorendo la ripresa degli investimenti nel  settore,  l'articolo  1,
comma 1, del decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione della citata  direttiva  2006/123/CE,  si  interpreta  nel
senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59  del
2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni  per
l'utilizzazione   delle   acque   minerali   e   termali    destinate
all'esercizio dell'azienda termale in possesso  delle  autorizzazioni
sanitarie di cui all'articolo 3, comma  1,  della  legge  24  ottobre
2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa  azienda,  riferibile
alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come
individuate dalla disciplina interregionale  in  materia,  sia  stato
prevalente, nei due  anni  precedenti  l'istanza  di  rilascio  o  di
rinnovo, rispetto a quello delle attivita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve  risultare  da  una
specifica  certificazione  rilasciata  dai  revisori  dei   conti   e
formulata sulla base della contabilita' analitica aziendale".