stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  8-5-2010

Art. 61

(Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri)
1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 1), le parole: "della Comunità economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) al comma 1, numero 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo.".
Note all'art. 61:
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1985, n. 64, così come modificata dal presente decreto, così recita:
«Art. 2. - Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
4) essere in possesso del diploma di geometra;
5) avere conseguito l'abilitazione professionale.
L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45 del presente decreto legislativo.».