stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 56

Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE. (10G0078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2010
nascondi
Testo in vigore dal: 6-5-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza  degli  usi
finali dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione
della direttiva 93/76/CEE; 
  Vista la legge 6 febbraio 2007, n.  13,  concernente  «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006», ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 5; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza  degli  usi
finali dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione
della direttiva 93/76/CEE; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  «Norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144»; 
  Vista la legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione del Protocollo di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre
1997»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'»; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE   sulla   promozione   della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE»; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  125,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  201,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un
quadro  per  l'elaborazione  di  specifiche  per   la   progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Vista la delibera  CIPE  n.  123  del  19  dicembre  2002,  recante
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni dei gas serra,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003; 
  Visto quanto disposto, in  materia  di  incremento  dell'efficienza
energetica,  di  risparmio  energetico   e   sviluppo   delle   fonti
rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo  9,  comma  1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  e  dell'articolo  16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
  Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza  energetica
trasmesso dal Ministro  dello  sviluppo  economico  alla  Commissione
europea a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2006/32/CE; 
  Ritenuto opportuno apportare al decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, modifiche e integrazioni necessarie per rendere  maggiormente
efficaci le politiche di promozione dell'efficienza energetica e  dei
servizi energetici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Preso atto che la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso il parere nei
termini; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni,
per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
               del decreto legislativo n. 115 del 2008 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo  30
maggio 2008, n. 115, di seguito denominato: «decreto  legislativo  n.
115 del 2008» sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «potenza non superiore a 10  MWe»  sono  sostituite
dalle seguenti: «potenza nominale non superiore a 20 MWe»; 
    b) le parole: «alimentato  da  fonti  rinnovabili  o  in  assetto
cogenerativo ad alto  rendimento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alimentato da fonti rinnovabili ovvero in  assetto  cogenerativo  ad
alto rendimento»; 
    c) dopo le parole: «un collegamento  privato»  sono  inserite  le
seguenti: «senza obbligo di connessione di terzi». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          27 aprile 2006, n. L 114. 
              - La direttiva 93/76/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          22 settembre 1993, n. 237. 
              - L'art. 1, comma 5, della legge 6  febbraio  2007,  n.
          13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  febbraio  2007,
          n. 40, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - (Omissis). 
              5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi adottati  ai  sensi  del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.». 
              - Il decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154. 
              - La legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16  gennaio  1991,  n.  13,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  agosto
          1993, n. 412, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  1995,  n.
          279, supplemento ordinario. 
              - La legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18  novembre  1995,   n.   270,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75. 
              - Il decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              - La legge 1° giugno 2002, n. 120, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 19  giugno  2002,  n.  142,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215. 
              - Il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,  n.
          222, supplemento ordinario. 
              - La legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre  2006,   n.   299,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 8 febbraio  2007,  n.  20,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2007, n. 54. 
              - Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18   giugno   2007,   n.   139,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2007,
          n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007,
          n. 188. 
              - Il decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  201,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2007,  n.
          261, supplemento ordinario. 
              - La legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  2007,   n.   300,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009,  n.  176,  supplemento
          ordinario. 
              - L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  marzo
          1999, n. 75, cosi' recita: 
              «Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese
          distributrici hanno l'obbligo di  connettere  alle  proprie
          reti tutti i soggetti  che  ne  facciano  richiesta,  senza
          compromettere la continuita' del servizio e  purche'  siano
          rispettate le  regole  tecniche  nonche'  le  deliberazioni
          emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  in
          materia  di  tariffe,  contributi  ed  oneri.  Le   imprese
          distributrici operanti alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, ivi comprese, per la  quota  diversa  dai
          propri  soci,  le  societa'  cooperative  di  produzione  e
          distribuzione di cui all'art. 4, numero 8,  della  legge  6
          dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere  il  servizio
          di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro
          il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato e aventi scadenza il 31  dicembre  2030.
          Con   gli   stessi   provvedimenti   sono   individuati   i
          responsabili  della  gestione,  della  manutenzione  e,  se
          necessario, dello sviluppo delle reti  di  distribuzione  e
          dei relativi dispositivi di  interconnessione,  che  devono
          mantenere  il  segreto   sulle   informazioni   commerciali
          riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
          incremento dell'efficienza energetica degli usi  finali  di
          energia  secondo  obiettivi  quantitativi  determinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato di concerto con il Ministro  dell'ambiente
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto.». 
              - L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
          2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
          2000, n. 142, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Obblighi delle imprese di  distribuzione).  -
          (Omissis). 
              4. Le imprese di distribuzione perseguono il  risparmio
          energetico e  lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili.  Gli
          obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza  con
          gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
          di  valutazione   dell'ottenimento   dei   risultati   sono
          individuati con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da  emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
          raggiungimento,  utilizzando  anche  lo   strumento   della
          remunerazione  delle  iniziative  di  I  di  pianificazione
          energetica regionale, sentiti  gli  organismi  di  raccordo
          regione-autonomie locali. In sede di  Conferenza  unificata
          e'  verificata  annualmente  la  coerenza  degli  obiettivi
          regionali con quelli nazionali.». 
              - L'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
          202, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  del   decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 115, citato nelle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2 (Definizioni). - 1. Esclusivamente ai fini  del
          presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: 
                a)   "energia":   qualsiasi    forma    di    energia
          commercialmente  disponibile,  inclusi  elettricita',   gas
          naturale, compreso  il  gas  naturale  liquefatto,  gas  di
          petrolio    liquefatto,    qualsiasi    combustibile     da
          riscaldamento     o     raffreddamento,     compresi     il
          teleriscaldamento  e  il  teleraffreddamento,   carbone   e
          lignite, torba, carburante per autotrazione, ad  esclusione
          del carburante per l'aviazione e di quello per uso  marino,
          e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre  2001,
          recepita con il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.
          387, sulla promozione dell'energia  elettrica  prodotta  da
          fonti   energetiche   rinnovabili   nel   mercato   interno
          dell'elettricita'; 
                b)  "efficienza  energetica":  il  rapporto   tra   i
          risultati  in  termini  di  rendimento,  servizi,  merci  o
          energia,  da  intendersi  come   prestazione   fornita,   e
          l'immissione di energia; 
                c)  "miglioramento  dell'efficienza  energetica":  un
          incremento dell'efficienza degli usi  finali  dell'energia,
          risultante da cambiamenti  tecnologici,  comportamentali  o
          economici; 
                d) "risparmio energetico": la  quantita'  di  energia
          risparmiata, determinata mediante  una  misurazione  o  una
          stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una  o  piu'
          misure   di   miglioramento   dell'efficienza   energetica,
          assicurando   nel   contempo   la   normalizzazione   delle
          condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; 
                e)"servizio energetico":  la  prestazione  materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
                f) "meccanismo di efficienza  energetica":  strumento
          generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche  per
          creare un regime  di  sostegno  o  di  incentivazione  agli
          operatori  del  mercato   ai   fini   della   fornitura   e
          dell'acquisto di  servizi  energetici  e  altre  misure  di
          miglioramento dell'efficienza energetica; 
                g)  "programma   di   miglioramento   dell'efficienza
          energetica": attivita'  incentrate  su  gruppi  di  clienti
          finali  e  che  di  norma  si  traducono  in  miglioramenti
          dell'efficienza  energetica  verificabili  e  misurabili  o
          stimabili; 
                h)   "misura   di    miglioramento    dell'efficienza
          energetica": qualsiasi azione che di norma  si  traduce  in
          miglioramenti  dell'efficienza  energetica  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
                i) "ESCO": persona fisica o  giuridica  che  fornisce
          servizi energetici ovvero  altre  misure  di  miglioramento
          dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
          dell'utente e, cio' facendo, accetta un  certo  margine  di
          rischio finanziario. Il pagamento dei  servizi  forniti  si
          basa,  totalmente   o   parzialmente,   sul   miglioramento
          dell'efficienza energetica conseguito e sul  raggiungimento
          degli altri criteri di rendimento stabiliti; 
                l)  "contratto  di  rendimento  energetico":  accordo
          contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante
          una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,  in
          cui i pagamenti a fronte  degli  investimenti  in  siffatta
          misura  sono  effettuati  in  funzione   del   livello   di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente; 
                m)    "finanziamento    tramite    terzi":    accordo
          contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore  di
          energia e al beneficiario  della  misura  di  miglioramento
          dell'efficienza energetica, che  fornisce  i  capitali  per
          tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una
          parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della
          misura stessa. Il terzo puo' essere una ESCO; 
                n) "diagnosi energetica": procedura sistematica volta
          a fornire un'adeguata conoscenza  del  profilo  di  consumo
          energetico di un edificio  o  gruppo  di  edifici,  di  una
          attivita' o impianto industriale o di  servizi  pubblici  o
          privati, ad individuare e quantificare le  opportunita'  di
          risparmio energetico  sotto  il  profilo  costi-benefici  e
          riferire in merito ai risultati; 
                o) "strumento finanziario per i risparmi energetici":
          qualsiasi  strumento  finanziario,  reso  disponibile   sul
          mercato  da  organismi  pubblici  o  privati  per   coprire
          parzialmente o integralmente i costi del progetto  iniziale
          per   l'attuazione   delle    misure    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica; 
                p) "cliente finale": persona fisica o  giuridica  che
          acquista energia per proprio uso finale; 
                q) "distributore di energia", ovvero "distributore di
          forme di energia  diverse  dall'elettricita'  e  dal  gas":
          persona fisica o giuridica responsabile  del  trasporto  di
          energia al fine della sua fornitura a clienti  finali  e  a
          stazioni di distribuzione che  vendono  energia  a  clienti
          finali. Da questa definizione sono esclusi  i  gestori  dei
          sistemi di distribuzione del  gas  e  dell'elettricita',  i
          quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r); 
                r) "gestore  del  sistema  di  distribuzione"  ovvero
          "impresa di  distribuzione":  persona  fisica  o  giuridica
          responsabile  della  gestione,  della  manutenzione  e,  se
          necessario, dello sviluppo  del  sistema  di  distribuzione
          dell'energia elettrica o del gas naturale in una data  zona
          e, se del caso, delle relative interconnessioni  con  altri
          sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo  termine  del
          sistema   di   soddisfare    richieste    ragionevoli    di
          distribuzione di energia elettrica o gas naturale; 
                s) "societa' di vendita  di  energia  al  dettaglio":
          persona fisica o giuridica  che  vende  energia  a  clienti
          finali; 
                t) "sistema efficiente di utenza": sistema in cui  un
          impianto di produzione di energia  elettrica,  con  potenza
          nominale  non  superiore  a  20  MWe   e   complessivamente
          installata  sullo  stesso   sito,   alimentato   da   fonti
          rinnovabili  ovvero  in  assetto   cogenerativo   ad   alto
          rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto  diverso
          dal  cliente  finale,  e'  direttamente  connesso,  per  il
          tramite  di  un  collegamento  privato,  senza  obbligo  di
          connessione di terzi all'impianto per il consumo di un solo
          cliente finale ed e' realizzato  all'interno  dell'area  di
          proprieta'  o  nella  piena  disponibilita'  del   medesimo
          cliente; 
                u)  "certificato  bianco":   titolo   di   efficienza
          energetica  attestante  il  conseguimento  di  risparmi  di
          energia grazie a misure  di  miglioramento  dell'efficienza
          energetica e utilizzabile  ai  fini  dell'adempimento  agli
          obblighi  di  cui  all'art.  9,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  16   marzo   1999,   n.   79,   e   successive
          modificazioni,  e  all'art.  16,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
                v) "sistema di gestione dell'energia": la  parte  del
          sistema di gestione aziendale che ricomprende la  struttura
          organizzativa, la pianificazione,  la  responsabilita',  le
          procedure,  i  processi  e  le  risorse   per   sviluppare,
          implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la
          politica energetica aziendale; 
                z) "esperto in gestione dell'energia":  soggetto  che
          ha le conoscenze, l'esperienza e  la  capacita'  necessarie
          per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente; 
                aa) "ESPCO": soggetto fisico o giuridico, ivi incluse
          le imprese artigiane e le loro  forme  consortili,  che  ha
          come  scopo  l'offerta  di  servizi  energetici   atti   al
          miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; 
                bb) "fornitore di servizi energetici":  soggetto  che
          fornisce  servizi  energetici,  che  puo'  essere  uno  dei
          soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa); 
                cc) "Agenzia":  e'  la  struttura  dell'ENEA  di  cui
          all'art. 4, che svolge le funzioni  previste  dall'art.  4,
          paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE. 
              2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni
          di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  e  al
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.".