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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (in G.U. 25/05/2010, n.120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal: 26-3-2010
al: 25-5-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia  di  contrasto  alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella
forma dei cosiddetti "caroselli" e  "cartiere",  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in  adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei  gettiti  recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno  della  domanda
in particolari settori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             E m a n a: 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
  internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella  forma  dei
  cosiddetti "caroselli" e "cartiere" 
 
  1. Per contrastare  l'evasione  fiscale  operata  nella  forma  dei
cosiddetti "caroselli" e  "cartiere",  anche  in  applicazione  delle
nuove regole  europee  sulla  fatturazione  elettronica,  i  soggetti
passivi all'imposta sul valore  aggiunto  comunicano  telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate  e
ricevute, registrate o soggette a  registrazione,  nei  confronti  di
operatori economici aventi  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 107 del  10  maggio  1999  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  273  del  23
novembre 2001. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  escludere,  con
proprio decreto di natura non  regolamentare,  l'obbligo  di  cui  al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al  medesimo  comma,  ovvero  di
settori di  attivita'  svolte  negli  stessi  Paesi;  con  lo  stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale,  l'obbligo  puo'  essere  inoltre  esteso  anche   a   Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti. 
  3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al  comma  1,  ovvero
per la loro effettuazione con dati  incompleti  o  non  veritieri  si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
472, e successive modificazioni. 
  4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione  relativa  alle
deliberazioni di modifica degli atti  costitutivi  per  trasferimento
all'estero della sede sociale  delle  societa'  e'  obbligatoria,  da
parte dei soggetti tenuti, mediante la  comunicazione  unica  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  nei  confronti
degli  Uffici  del  Registro  imprese  delle  Camere  di   commercio,
industria, artigianato e  agricoltura,  dell'Agenzia  delle  entrate,
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
  5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a  4,  le  disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n.  413,
e nell'articolo 156,  comma  9,  del  codice  della  navigazione,  si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il  settore  marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a  quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge  26  luglio
1984,  n.  413,  deve  intendersi  riferito  all'assenza  di  carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria  concernenti  violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati,  ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di  idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda  o  istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le  violazioni  stesse  siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al  numero  1)
del primo comma del medesimo articolo. 
  6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi
di utilizzo illegittimo dei  crediti  d'imposta  agevolativi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
Le somme recuperate sono riversate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisite  all'erario.  Resta  ferma  l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle  entrate-fondi  di
bilancio" da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai
contribuenti ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente
istituiti.