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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  7-4-2010

Art. 41

Modifiche al Codice delle assicurazioni private
1. La rubrica del capo V del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».
2. All'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.»;
c) al comma 2, le parole: «della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»;
e) il comma 5 è abrogato.
3. L'articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'ISVAP con regolamento.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'ISVAP.».
4. L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa.
Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.».
5. All'articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dalla società di revisione» sono soppresse;
b) al comma 1, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;
c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3,»;
d) al comma 3, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;
e) al comma 3, le parole: «la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la società di revisione legale».
6. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;
b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.
5-ter. L'Isvap stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».
7. Al comma 1 dell'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».
8. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.»;
b) il comma 4 è abrogato.
9. All'articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della società di revisione legale».
10. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale».
11. All'articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale».
12. All'articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo è sostituito dal seguente: «4»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila.
Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».
Note all'art. 41:
- Per l'art. 102, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 105 (Revoca dell'incarico all'attuario revisore).
- 1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, o dell'attuario nominato ai sensi dell'art. 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività del revisore legale o della società di revisione legale, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'art. 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'art. 103, comma 3, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'art. 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'art. 103, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, al revisore legale o alla società di revisione legale e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso il revisore legale o la società di revisione legale provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.».
- Il testo dell'art. 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 190 (Obblighi di informativa). - 1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 72.
5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.
5-ter. L'Isvap stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'Isvap adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».
- Il testo dell'art. 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 310 (Condizioni di esercizio). - 1.
L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, commi 1 e 5-bis 191,196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.».
- Il testo dell'art. 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 321 (Doveri degli organi di controllo). - 1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
4. (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 322 (Doveri del revisore legale e della società di revisione legale). - 1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.».
- Il testo dell'art. 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 323 (Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato). - 1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1, 2 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'art. 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'art. 31 o dall'art. 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L'ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico.».