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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31

Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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  • Articoli
  • (Disposizioni generali)
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  • 3
  • (Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e
    l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici
    economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese;
    disposizioni sulla disattivazione degli impianti)
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  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
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  • (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del
    Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei
    rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure
    compensative)
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  • 28
  • 29
  • 30
  • (Campagna di informazione)
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  • 32
  • (Norme finali)
  • 33
  • 34
  • 35
Testo in vigore dal: 23-3-2010
al: 27-4-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per  lo
sviluppo  e  l  'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in
materia di energia" ed in particolare, l'articolo 25; 
  VISTA la legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  "Impiego
pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; 
  VISTA  la  legge  2  agosto  1975,  n.  393  recante  "Norme  sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e  sulla  produzione  e
sull'impiego di energia elettrica"; 
  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  e  successive
modificazioni; 
  VISTA la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'"; 
  VISTA la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  "Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni"; 
  VISTA la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
settembre 2000 recante "Direttiva sul programma delle  iniziative  di
informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  Amministrazioni
dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2000"; 
  VISTO il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di  massima  sicurezza,  dei  rifiuti  radioattivi",  e
successive modificazioni; 
  VISTA la legge 23 agosto 2004, n.  239  di  "Riordino  del  settore
energetico  nonche'  delega  al  Governo  per  il   riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195  di  attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale; 
  VISTA  la  legge  16  dicembre  2005,  n.  282,   "Ratifica   della
Convenzione congiunta in materia  di  sicurezza  della  gestione  del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il  5
settembre 1997"; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  recante  "Norme
in materia ambientale"; 
  VISTO il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane"; 
  VISTO il  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  recante
"Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
ambientale"; 
  VISTO  l'art.  7  del  decreto-legge  23  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare  degli
impianti nucleari; 
  VISTA la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella seduta del 22 dicembre 2009; 
  VISTA la deliberazione, adottata nella riunione del  Consiglio  dei
Ministri del 22 gennaio 2010,  relativa  alla  procedura  in  via  di
urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; 
  PRESO ATTO che la seduta  del  27  gennaio  2010  della  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, e successive modifiche e  integrazioni,  al  cui  ordine  del
giorno era iscritto  il  presente  decreto  legislativo,  non  si  e'
tenuta; 
  ACQUISITO il parere del  Consiglio  di  Stato  nell'Adunanza  della
Sezione consultiva per gli atti normativi dell' 8 febbraio 2010; 
  RITENUTO di adeguare il testo alle osservazioni  del  Consiglio  di
Stato tenendo conto di quanto rappresentato in ordine  all'attuazione
dell'articolo 25 comma  5  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99  e
compatibilmente  con  l'esigenza  di  non  modificare   gli   assetti
programmatici per le valutazioni  ambientali  strategiche  a  livello
nazionale e considerate le  peculiarita'  tecniche  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi; 
  ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2010; 
  SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il
Ministro della semplificazione normativa: 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                             Articolo 1 
                              (Oggetto) 
 
  1. Con il presente decreto si attua il riassetto  della  disciplina
della  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di   impianti   di
produzione  di   energia   elettrica   nucleare,   di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del  combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti   radioattivi   e   si
definiscono: 
  a) le  procedure  autorizzative  e  i  requisiti  soggettivi  degli
operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attivita'
di costruzione, di esercizio e di disattivazione  degli  impianti  di
cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  nonche'  per  l'esercizio
delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato  e  dei
rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e
ad essi direttamente connesse; 
  b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari; 
  c) le misure compensative relative alle attivita' di costruzione  e
di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da  corrispondere
in  favore  delle  persone  residenti,  delle  imprese  operanti  nel
territorio circostante il sito e degli enti locali interessati; 
  d) la  disciplina  della  localizzazione  del  Deposito  nazionale,
connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi  e
sperimentazione,  destinato  ad  accogliere  i  rifiuti   radioattivi
provenienti da attivita' pregresse e future di  impianti  nucleari  e
similari, nel territorio nazionale; 
  e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio  del
Deposito nazionale e del Parco Tecnologico; 
  f) le misure compensative relative alle attivita' di esercizio  del
Deposito  nazionale,  da  corrispondere  in  favore   delle   persone
residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il  sito
e degli enti locali interessati; 
  g) un programma per  la  definizione  e  la  realizzazione  di  una
"Campagna di informazione  nazionale  in  materia  di  produzione  di
energia elettrica da fonte nucleare"; 
  h) le  sanzioni  irrogabili  in  caso  di  violazione  delle  norme
prescrittive di cui al presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'Art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 25 della legge 23 luglio  2009,  n.
          99,   recante   «Disposizioni    per    lo    sviluppo    e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  luglio
          2009, n. 176, S.O.: 
              «Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nel
          rispetto delle norme in  tema  di  valutazione  di  impatto
          ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o
          piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti  la
          disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di
          impianti di produzione di energia  elettrica  nucleare,  di
          impianti di fabbricazione del  combustibile  nucleare,  dei
          sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e  dei
          rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi  per  il  deposito
          definitivo dei materiali e rifiuti  radioattivi  e  per  la
          definizione delle misure compensative da corrispondere e da
          realizzare  in  favore  delle  popolazioni  interessate.  I
          decreti sono adottati, secondo le modalita'  e  i  principi
          direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59, e successive modificazioni, nonche'  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
          articolo,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  previa  acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e   successivamente   delle    Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere   finanziario.   I   pareri   delle   Commissioni
          parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data
          di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i
          medesimi  decreti  sono  altresi'  stabiliti  le  procedure
          autorizzative e i requisiti soggettivi per  lo  svolgimento
          delle  attivita'  di  costruzione,  di   esercizio   e   di
          disattivazione degli impianti di cui al primo periodo. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) previsione della possibilita' di dichiarare  i  siti
          aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali
          forme di vigilanza e di protezione; 
              b) definizione di  elevati  livelli  di  sicurezza  dei
          siti, che soddisfino le esigenze  di  tutela  della  salute
          della popolazione e dell'ambiente; 
              c) riconoscimento  di  benefici  diretti  alle  persone
          residenti, agli enti locali e  alle  imprese  operanti  nel
          territorio circostante il sito, con oneri  a  carico  delle
          imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio  degli
          impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto  di
          trasferire tali oneri a carico degli utenti finali; 
              d)  previsione  delle  modalita'  che  i  titolari   di
          autorizzazioni  di  attivita'  devono   adottare   per   la
          sistemazione  dei  rifiuti  radioattivi  e  dei   materiali
          nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli  impianti
          a fine vita; 
              e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti
          da  enti  pubblici  di  ricerca,  ivi  incluso   l'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA), e universita'; 
              f) determinazione  delle  modalita'  di  esercizio  del
          potere  sostitutivo  del  Governo  in   caso   di   mancato
          raggiungimento delle necessarie intese con i  diversi  enti
          locali coinvolti, secondo  quanto  previsto  dall'art.  120
          della Costituzione; 
              g) previsione  che  la  costruzione  e  l'esercizio  di
          impianti per la produzione di energia elettrica nucleare  e
          di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza   dei   rifiuti
          radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari  a
          fine vita e  tutte  le  opere  connesse  siano  considerati
          attivita' di preminente interesse  statale  e,  come  tali,
          soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del
          soggetto richiedente e  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
              h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata
          a seguito di un procedimento unico al quale partecipano  le
          amministrazioni  interessate,  svolto  nel   rispetto   dei
          principi di semplificazione e con le modalita' di cui  alla
          legge  7  agosto  1990,  n.  241;   l'autorizzazione   deve
          comprendere  la   dichiarazione   di   pubblica   utilita',
          indifferibilita'  e  urgenza   delle   opere,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi;
          l'autorizzazione  unica  sostituisce   ogni   provvedimento
          amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla
          osta, atto  di  assenso  e  atto  amministrativo,  comunque
          denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione  di
          impatto  ambientale  (VIA)  e  di  valutazione   ambientale
          strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare,
          previsti  dalle  norme  vigenti,   costituendo   titolo   a
          costruire ed esercire le infrastrutture in conformita'  del
          progetto approvato; 
              i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti
          e alle specifiche tecniche degli  impianti  nucleari,  gia'
          concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti
          di  Paesi  membri  dell'Agenzia  per   l'energia   nucleare
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti  di  Paesi
          con  i  quali  siano   definiti   accordi   bilaterali   di
          cooperazione  tecnologica   e   industriale   nel   settore
          nucleare,  siano  considerate  valide  in  Italia,   previa
          approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; 
              l) previsione che gli oneri relativi  ai  controlli  di
          sicurezza  e  di  radioprotezione,  che   devono   comunque
          assicurare  la  massima  trasparenza  nei   confronti   dei
          cittadini e delle amministrazioni locali,  siano  a  titolo
          oneroso a carico degli esercenti le  attivita'  nucleari  e
          possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con  la
          programmazione  complessiva  delle  attivita',  avvalendosi
          anche  del  supporto  e  della  consulenza  di  esperti  di
          analoghe organizzazioni di sicurezza europee; 
              m)  individuazione   degli   strumenti   di   copertura
          finanziaria   e   assicurativa   contro   il   rischio   di
          prolungamento  dei  tempi   di   costruzione   per   motivi
          indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica; 
              n) previsione delle modalita'  attraverso  le  quali  i
          produttori   di   energia   elettrica   nucleare   dovranno
          provvedere  alla  costituzione   di   un   fondo   per   il
          "decommissioning"; 
              o)  previsione  di  opportune  forme  di   informazione
          diffusa e capillare per le popolazioni,  e  in  particolare
          per quelle coinvolte,  al  fine  di  creare  le  condizioni
          idonee per l'esecuzione degli interventi e per la  gestione
          degli impianti; 
              p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme
          prescrittive previste nei decreti legislativi; 
              q) previsione, nell'ambito delle  risorse  di  bilancio
          disponibili  allo  scopo,  di  una  opportuna  campagna  di
          informazione   alla   popolazione   italiana   sull'energia
          nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza  e
          alla sua economicita'. 
              3.  Nei  giudizi  davanti  agli  organi  di   giustizia
          amministrativa che  comunque  riguardino  le  procedure  di
          progettazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere,
          infrastrutture e  insediamenti  produttivi  concernenti  il
          settore  dell'energia  nucleare  e  relative  attivita'  di
          espropriazione, occupazione e asservimento si applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 246 del codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              4. Al comma 4 dell' art. 11 del decreto legislativo  16
          marzo 1999, n.  79,  dopo  le  parole:  "fonti  energetiche
          rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare
          prodotta sul territorio nazionale". 
              5. Disposizioni correttive e  integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere  emanate,  nel
          rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi
          di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della  loro
          entrata in vigore. 
              6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Ai  relativi  adempimenti  si  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              7. All'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio  2007,
          n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2-bis.  Con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare,  e'  regolamentata  la  garanzia
          finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del  comma
          2".». 
              - La legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  concernente
          "Impiego pacifico  dell'energia  nucleare",  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27. 
              - La legge 2 agosto 1975, n. 393, recante «Norme  sulla
          localizzazione  delle  centrali  elettronucleari  e   sulla
          produzione  e  sull'impiego  di  energia   elettrica»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1975, n. 224. 
              - Il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e
          successive  modificazioni,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O. 
              - La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per
          la concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150,  recante  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  recante
          «Disposizioni urgenti per la  raccolta,  lo  smaltimento  e
          stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
          radioattivi», convertito, con modificazioni dalla legge  24
          dicembre 2003, n. 368 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          9  gennaio  2004,  n.  6),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268. 
              - Legge 23 agosto 2004, n. 239 di «Riordino del settore
          energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
          disposizioni vigenti in materia di energia», e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215. 
              - Il decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195  di
          attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
          pubblico all'informazione ambientale, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              - La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella  GU  L  41
          del 14 febbraio 2003 
              - La legge 16 dicembre 2005,  n.  282  «Ratifica  della
          Convenzione  congiunta  in  materia  di   sicurezza   della
          gestione  del   combustibile   esaurito   e   dei   rifiuti
          radioattivi, fatta  a  Vienna  il  5  settembre  1997»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2006,  n.  5,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,
          recante «Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul
          controllo delle  sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta
          attivita' e delle sorgenti  orfane»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95. 
              - La direttiva 2003/122/CE Euratom e' pubblicata  nella
          GU L 346 del 31 dicembre 2003, 
              - Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante
          «Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
          materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          29 gennaio 2008, n. 24, S.O. 
              - Si riporta l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
          2008, n. 133: 
              «Art. 7 (Strategia energetica nazionale).  -  1.  Entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del
          Ministro dello sviluppo economico, definisce la  "Strategia
          energetica nazionale", che indica le priorita' per il breve
          ed il lungo periodo e reca la determinazione  delle  misure
          necessarie per conseguire, anche attraverso  meccanismi  di
          mercato, i seguenti obiettivi: 
              a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
          geografiche di approvvigionamento; 
              b)  miglioramento  della  competitivita'  del   sistema
          energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture  nella
          prospettiva del mercato interno europeo; 
              c) promozione delle  fonti  rinnovabili  di  energia  e
          dell'efficienza energetica; 
              d) realizzazione nel territorio nazionale  di  impianti
          di produzione di energia nucleare; 
              d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di  quarta
          generazione o da fusione; 
              e) incremento degli investimenti in ricerca e  sviluppo
          nel  settore  energetico  e   partecipazione   ad   accordi
          internazionali di cooperazione tecnologica; 
              f) sostenibilita' ambientale nella produzione  e  negli
          usi dell'energia,  anche  ai  fini  della  riduzione  delle
          emissioni di gas ad effetto serra; 
              g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
          della popolazione e dei lavoratori. 
              2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui  al
          comma 1, il  Ministro  dello  sviluppo  economico  convoca,
          d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio   e   del   mare,   una   Conferenza   nazionale
          dell'energia e dell'ambiente. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - La direttiva 2009/71/Euratom  del  Consiglio  del  25
          giugno 2009 che istituisce un  quadro  comunitario  per  la
          sicurezza nucleare degli impianti nucleari,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale L 172 del 2 luglio 2009. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «4. In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni del presente articolo I provvedimenti adottati
          sono sottoposti all'esame  della  Conferenza  Stato-regioni
          nei successivi quindici giorni. Il Consiglio  dei  Ministri
          e' tenuto ad esaminare  le  osservazioni  della  Conferenza
          Stato-regioni   ai   fini   di   eventuali    deliberazioni
          successive.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25,  comma  5,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99: 
              «5. Disposizioni correttive e integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere  emanate,  nel
          rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi
          di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della  loro
          entrata in vigore.».