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DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. 29

Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. (10G0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2010.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal: 6-3-2010
al: 5-5-2010
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e urgenza di consentire il
corretto  svolgimento  delle  consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29
marzo  2010  tramite  interpretazione autentica degli articoli 9 e 10
della  legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando
il  favor  electionis  secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48
della Costituzione;
  Ritenuto  che  tale  interpretazione  autentica  e'  finalizzata  a
favorire  la  piu' ampia corrispondenza delle norme alla volonta' del
cittadino  elettore,  per  rendere  effettivo l'esercizio del diritto
politico    di    elettorato   attivo   e   passivo,   nel   rispetto
costituzionalmente   dovuto   per   il  favore  nei  confronti  della
espressione della volonta' popolare;
  Ravvisata  l'esigenza  di  assicurare  l'esercizio  dei  diritti di
elettorato  attivo  e  passivo costituzionalmente tutelati a garanzia
dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno
e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


Interpretazione autentica  degli  articoli  9  e  10  della  legge 17
                        febbraio 1968, n. 108

  1.  Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108,  si  interpreta  nel  senso che il rispetto dei termini orari di
presentazione  delle  liste  si  considera  assolto quando, entro gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della  prescritta  documentazione,  abbiano fatto ingresso nei locali
del  Tribunale.  La presenza entro il termine di legge nei locali del
Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.
  2.  Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se  l'autenticazione  non  risulti  corredata  da  tutti gli elementi
richiesti  dall'articolo  21,  comma 2, ultima parte, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali
dati  siano  comunque  desumibili  in  modo univoco da altri elementi
presenti   nella   documentazione   prodotta.   In   particolare,  la
regolarita'   della   autenticazione  delle  firme  non  e'  comunque
inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale
la  mancanza  o  la  non  leggibilita'  del  timbro  della  autorita'
autenticante,  dell'indicazione  del luogo di autenticazione, nonche'
dell'indicazione  della  qualificazione  dell'autorita' autenticante,
purche' autorizzata.
  3.  Il  quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968,
n.  108,  si  interpreta  nel senso che le decisioni di ammissione di
liste  di  candidati  o  di  singoli  candidati da parte dell'Ufficio
centrale  regionale  sono  definitive,  non revocabili o modificabili
dallo  stesso  Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere
proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da
chi  vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste
di  candidati  oppure  di  singoli  candidati e' ammesso ricorso all'
Ufficio   centrale  regionale,  che  puo'  essere  presentato,  entro
ventiquattro  ore  dalla  comunicazione,  soltanto dai delegati della
lista  alla  quale  la  decisione  si riferisce. Avverso la decisione
dell'Ufficio  centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al
Giudice amministrativo.
  4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
operazioni   e   ad  ogni  altra  attivita'  relative  alle  elezioni
regionali,  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto.  Per  le medesime elezioni regionali i delegati che si siano
trovati  nelle  condizioni  di  cui  al comma 1 possono effettuare la
presentazione  delle  liste  dalle  ore otto alle ore venti del primo
giorno  non  festivo  successivo  a  quello  di entrata in vigore del
presente decreto.