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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 27

Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. (10G0045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010
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vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal: 20-3-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    VISTA la legge 7 luglio 2009, n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed,  in  particolare,
l'articolo 31; 
    VISTA la  direttiva  2007/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate; 
    VISTA la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
    ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera  del
deputati e del Senato della Repubblica; 
    VISTA la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
    SULLA PROPOSTA del  Ministro  per  le  politiche  europee  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e della giustizia; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
      Modifiche al libro V, titolo V, capo V del codice civile 
 
    1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma le parole: "L'assemblea" sono sostituite  dalle
seguenti:  "Salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  speciali  per   le
societa', diverse dalle societa' cooperative, che  fanno  ricorso  al
mercato del capitale di rischio, l'assemblea"; 
    b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"Per le societa',  diverse  dalle  societa'  cooperative,  che  fanno
ricorso  al  mercato  del  capitale  di  rischio,  le  modalita'   di
pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali; 
    c) al quarto comma la  parola:  "suddette"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "previste per la convocazione,", 
    2. All'articolo 2367, prima comma, del codice civile  le  parole:
"almeno  il  decimo  del  capitale  sociale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "almeno il ventesimo del capitale  sociale  nelle  societa'
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo  del
capitale sociale nelle altre". 
    3. All'articolo 2368 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma le parole: "con l'intervento di tanti soci  che
rappresentino"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "quando   e'
rappresentata"; 
    b) al secondo comma le parole:  "tanti  soci  che  rappresentino"
sono soppresse e le parole:  "con  la  presenza  di  tanti  soci  che
rappresentino"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "quando   e'
rappresentata"; 
    c)  al  terzo  comma  la  parola:  "socio"  e'  sostituita  dalle
seguenti:"soggetto al quale spetta il diritto di voto". 
    4. All'articolo 2369 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:  "Se  all'assemblea
non e' complessivamente rappresentata la parte di capitale  richiesta
dall'articolo  precedente,   l'assemblea   deve   essere   nuovamente
convocata.  Lo  statuto  delle  societa',  diverse   dalle   societa'
cooperative, che fanno ricorso al mercato  del  capitale  di  rischio
puo' escludere  il  ricorso  a  convocazioni  successive  alla  prima
disponendo che all'unica convocazione si applichino, per  l'assemblea
ordinaria, le maggioranze indicate dal  terzo  e  dal  quarto  comma,
nonche' dall'articolo 2368, primo  comma,  secondo  periodo,  e,  per
l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo  comma
del presente articolo."; 
    b) al  terzo  comma  le  parole:  "dai  soci  partecipanti"  sono
soppresse; 
    c) al quinto comma le parole: "tanti soci che rappresentino" sono
soppresse; 
    d) al settimo comma le parole: "con la presenza di tanti soci che
rappresentino"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "quando   e'
rappresentato" e dopo le parole: "quota  di  capitale  piu'  elevata"
sono aggiunte le seguenti: ", e delibera con il  voto  favorevole  di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea". 
    5. L'articolo 2370 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 2370 
     (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto) 
 
    Possono intervenire  all'assemblea  coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto. 
    Lo statuto delle societa' le cui azioni  non  sono  ammesse  alla
gestione accentrata, puo' richiedere  il  preventivo  deposito  delle
azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso
di convocazione, fissando il termine entro il  quale  debbono  essere
depositate  ed  eventualmente  prevedendo  che  non  possano   essere
ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora  le  azioni
emesse dalle societa' indicate al primo periodo siano diffuse fra  il
pubblico in misura rilevante il termine non puo' essere  superiore  a
due giorni non festivi. 
    Se le azioni sono nominative, le societa' di cui al secondo comma
provvedono all'iscrizione nel libro dei  soci  di  coloro  che  hanno
partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito. 
    Lo statuto puo' consentire  l'intervento  all'assemblea  mediante
mezzi  di  telecomunicazione  ovvero  l'espressione  del   voto   per
corrispondenza  o  in  via  elettronica.  Chi  esprime  il  voto  per
corrispondenza  o  in  via  elettronica  si   considera   intervenuto
all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle  leggi  speciali  in
materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del  diritto
di voto nell'assemblea nonche' in materia di aggiornamento del  libro
soci nelle societa' con azioni ammesse alla gestione accentrata.". 
    6. All'articolo 2372 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:  "Coloro  ai  quali
spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare  nell'assemblea
salvo che, nelle societa'  che  non  fanno  ricorso  al  mercato  del
capitale di rischio e nelle societa' cooperative, lo statuto disponga
diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto  e
i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'."; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni  del
quinto e del sesto comma non si applicano alle  societa'  con  azioni
quotate nei mercati regolamentati diverse dalle societa' cooperative.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.". 
    7. All'articolo 2373, primo  comma,  le  parole  "di  soci"  sono
sostituite dalle seguenti: "di coloro". 
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    VISTA la legge 7 luglio 2009, n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed,  in  particolare,
l'articolo 31; 
    VISTA la  direttiva  2007/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate; 
    VISTA la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
    ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera  del
deputati e del Senato della Repubblica; 
    VISTA la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
    SULLA PROPOSTA del  Ministro  per  le  politiche  europee  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e della giustizia; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
      Modifiche al libro V, titolo V, capo V del codice civile 
 
    1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma le parole: "L'assemblea" sono sostituite  dalle
seguenti:  "Salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  speciali  per   le
societa', diverse dalle societa' cooperative, che  fanno  ricorso  al
mercato del capitale di rischio, l'assemblea"; 
    b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"Per le societa',  diverse  dalle  societa'  cooperative,  che  fanno
ricorso  al  mercato  del  capitale  di  rischio,  le  modalita'   di
pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali; 
    c) al quarto comma la  parola:  "suddette"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "previste per la convocazione,", 
    2. All'articolo 2367, prima comma, del codice civile  le  parole:
"almeno  il  decimo  del  capitale  sociale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "almeno il ventesimo del capitale  sociale  nelle  societa'
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo  del
capitale sociale nelle altre". 
    3. All'articolo 2368 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma le parole: "con l'intervento di tanti soci  che
rappresentino"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "quando   e'
rappresentata"; 
    b) al secondo comma le parole:  "tanti  soci  che  rappresentino"
sono soppresse e le parole:  "con  la  presenza  di  tanti  soci  che
rappresentino"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "quando   e'
rappresentata"; 
    c)  al  terzo  comma  la  parola:  "socio"  e'  sostituita  dalle
seguenti:"soggetto al quale spetta il diritto di voto". 
    4. All'articolo 2369 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:  "Se  all'assemblea
non e' complessivamente rappresentata la parte di capitale  richiesta
dall'articolo  precedente,   l'assemblea   deve   essere   nuovamente
convocata.  Lo  statuto  delle  societa',  diverse   dalle   societa'
cooperative, che fanno ricorso al mercato  del  capitale  di  rischio
puo' escludere  il  ricorso  a  convocazioni  successive  alla  prima
disponendo che all'unica convocazione si applichino, per  l'assemblea
ordinaria, le maggioranze indicate dal  terzo  e  dal  quarto  comma,
nonche' dall'articolo 2368, primo  comma,  secondo  periodo,  e,  per
l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo  comma
del presente articolo."; 
    b) al  terzo  comma  le  parole:  "dai  soci  partecipanti"  sono
soppresse; 
    c) al quinto comma le parole: "tanti soci che rappresentino" sono
soppresse; 
    d) al settimo comma le parole: "con la presenza di tanti soci che
rappresentino"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "quando   e'
rappresentato" e dopo le parole: "quota  di  capitale  piu'  elevata"
sono aggiunte le seguenti: ", e delibera con il  voto  favorevole  di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea". 
    5. L'articolo 2370 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 2370 
     (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto) 
 
    Possono intervenire  all'assemblea  coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto. 
    Lo statuto delle societa' le cui azioni  non  sono  ammesse  alla
gestione accentrata, puo' richiedere  il  preventivo  deposito  delle
azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso
di convocazione, fissando il termine entro il  quale  debbono  essere
depositate  ed  eventualmente  prevedendo  che  non  possano   essere
ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora  le  azioni
emesse dalle societa' indicate al primo periodo siano diffuse fra  il
pubblico in misura rilevante il termine non puo' essere  superiore  a
due giorni non festivi. 
    Se le azioni sono nominative, le societa' di cui al secondo comma
provvedono all'iscrizione nel libro dei  soci  di  coloro  che  hanno
partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito. 
    Lo statuto puo' consentire  l'intervento  all'assemblea  mediante
mezzi  di  telecomunicazione  ovvero  l'espressione  del   voto   per
corrispondenza  o  in  via  elettronica.  Chi  esprime  il  voto  per
corrispondenza  o  in  via  elettronica  si   considera   intervenuto
all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle  leggi  speciali  in
materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del  diritto
di voto nell'assemblea nonche' in materia di aggiornamento del  libro
soci nelle societa' con azioni ammesse alla gestione accentrata.". 
    6. All'articolo 2372 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:  "Coloro  ai  quali
spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare  nell'assemblea
salvo che, nelle societa'  che  non  fanno  ricorso  al  mercato  del
capitale di rischio e nelle societa' cooperative, lo statuto disponga
diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto  e
i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'."; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni  del
quinto e del sesto comma non si applicano alle  societa'  con  azioni
quotate nei mercati regolamentati diverse dalle societa' cooperative.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.". 
    7. All'articolo 2373, primo  comma,  le  parole  "di  soci"  sono
sostituite dalle seguenti: "di coloro".