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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 205

Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-2-2010
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  28  febbraio  1907,  n.  48, concernente
l'erezione della Lega navale italiana a ente morale;
  Vista  la  legge  20  marzo 1975, n. 70, che colloca la Lega navale
italiana  tra  gli  enti pubblici non economici preposti a servizi di
pubblico interesse;
  Vista legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
il  riordino  del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n.  97,  emanato  a  norma  della  citata  legge  n.  70  del 1975, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Ministro della difesa in data 20 marzo 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, con il
quale  e'  stato  approvato  il  vigente  statuto  della  Lega navale
italiana;
  Visto  il  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  e, in
particolare, l'articolo 52;
  Visto  l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  di  attuazione  dell'articolo 65 del citato
decreto  legislativo  n.  171  del  2005,  adottato  con  decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146,
e, in particolare, l'articolo 43;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Acquisto   il   parere   della   Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa  e del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri per la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  per  la semplificazione
normativa, per l'attuazione del programma di Governo, e dell'economia
e delle finanze;

                              E m a n a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                    Natura e finalita' dell'ente

  1.  La Lega navale italiana, di seguito denominata: "LNI", eretta a
ente  morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, e' riordinata
quale  ente  di  diritto pubblico non economico, a base associativa e
senza  finalita'  di  lucro,  avente  lo  scopo  di  diffondere nella
popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la
conoscenza  dei  problemi  marittimi, l'amore per il mare e l'impegno
per  la  tutela  dell'ambiente  marino  e  delle  acque  interne.  E'
sottoposta  alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, per i profili di rispettiva
competenza.
  2. La LNI per il perseguimento dei propri fini istituzionali:
      a)  e'  ente  preposto a servizi di pubblico interesse, a norma
dell'articolo  1  della  legge  20  marzo  1975,  n. 70, e successive
modificazioni;
      b)  si  ispira  ai  principi dell'associazionismo sanciti dalla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attivita'
di promozione e utilita' sociale a norma dell'articolo 2 della stessa
legge;
      c)  promuove  iniziative di protezione ambientale, agli effetti
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
      d)  promuove  e  sostiene  la pratica del diporto e delle altre
attivita'  di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura
nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
      e)  promuove  e sviluppa corsi di formazione professionale, nel
quadro della vigente normativa.
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma  del  testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
                « 2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
              - Il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48 (Erezione in
          ente morale della Lega navale italiana, e approvazione  del
          relativo statuto), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 marzo 1907, n. 64. 
              - La legge 20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. In particolare, l'Annesso A
          Tabella IV colloca la Lega navale  italiana  tra  gli  enti
          pubblici non  economici  preposti  a  servizi  di  pubblico
          interesse. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), e' pubblicata nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162. 
              - Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15  novembre
          1999, n. 268. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa),  e'  pubblicata   nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  ufficiale  17  marzo
          1997, n. 63. 
              - La legge 7 dicembre 2000, n.  383  (Disciplina  delle
          associazioni di promozione sociale),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio   2003,    n.    97    (Regolamento    concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975,  n.  70)  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  6  maggio
          2003, n. 103. 
              - Il testo dell'art.  52  del  decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 (Codice della  nautica  da  diporto  ed
          attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6
          della  legge  8  luglio  2003,  n.  172),  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          2005, n. 202, e' il seguente: 
                «Art.  52  (Cultura  nautica). -  1.   Il   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nel
          rispetto delle prerogative  costituzionali  delle  regioni,
          puo' inserire, nell'ambito dei piani  formativi  scolastici
          di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri  per  la  finanza
          pubblica,  l'insegnamento  della  cultura  nautica,   anche
          attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il
          Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  collabora
          alla   definizione   di   specifici   progetti   formativi,
          avvalendosi della Lega navale italiana,  della  Federazione
          italiana   della   vela,   delle   Amministrazioni   locali
          interessate,  nonche'  attraverso  gli   istituti   tecnici
          nautici.» . 
              - Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,  n.  300,  e'  il
          seguente: 
               634 Al fine di conseguire gli obiettivi di  stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,
          n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento. 
              635. Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma  634
          sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del  parere
          della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
          28 novembre 2005, n.  246.  Il  parere  e'  espresso  entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento, salva la richiesta di  proroga  ai  sensi  del
          comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale  termine,
          eventualmente prorogato,  il  parere  si  intende  espresso
          favorevolmente.». 
              -  Il  testo  dell'art.  26,  commi  da  1  a  3,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. l 12 (Disposizioni urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione  tributaria),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  147,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.
          133, e successive modificazioni, e' il seguente: 
                «Art. 26 (Taglia-enti). - I  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'art. l della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi  del  comma  634
          dell'art. 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi  dei  regolamenti  di  riordino.  Nei
          successivi novanta giorni i Ministri  vigilanti  comunicano
          ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
          e per la semplificazione normativa gli enti  che  risultano
          soppressi ai sensi del presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati.». 
              - Il testo dell'art. 43 del regolamento  di  attuazione
          dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171, recante il codice della nautica  da  diporto,  emanato
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, il Ministro della  giustizia,  il  Ministro  della
          difesa, il Ministro dello sviluppo economico,  il  Ministro
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e il Ministro per i rapporti con le regioni, pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22  settembre
          2008, n. 222, e' il seguente: 
                «Art. 43 (Enti  e  associazioni  nautiche  a  livello
          nazionale). - 1. Gli enti  e  le  associazioni  nautiche  a
          livello nazionale per  la  gestione  delle  scuole  per  il
          conseguimento  delle  patenti  nautiche,  riconosciuti   in
          conformita' a quanto  previsto  con  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   assumono   la
          denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per
          detti  enti  non  e'  richiesta  l'autorizzazione  di   cui
          all'art. 42, comma 2. 
              2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e
          sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              3. In occasione degli esami  dei  candidati  che  hanno
          frequentato i corsi presso i centri di  istruzione  per  la
          nautica, di cui al comma 1, un rappresentante  dell'ente  o
          dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza
          diritto di voto. 
              4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione  per
          la nautica da diporto e, in qualita' di ente  pubblico  che
          svolge servizi di  pubblico  interesse,  collabora  con  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   alla
          definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di
          formazione dei candidati agli esami  per  il  conseguimento
          delle patenti nautiche.». 
              - Si riporta il comma 19 dell'art. 14  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          1° dicembre 2005, n. 280,  concernente  «Semplificazione  e
          riassetto normativo per l'anno 2005»: 
              «19. E' istituita la «Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione»,  di  seguito   denominata   «Commissione»
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.». 
              - L'art. 17 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini),
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
          convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,  n.
          102, ha tra l'altro introdotto modifiche  all'art.  26  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          all'art. 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244. 
              - La legge 3  agosto  2009,  n.  102,  (Conversione  in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  l  °  luglio
          2009,  n.  78,  recante  provvedimenti  anticrisi,  nonche'
          proroga  di  termini  e  della  partecipazione  italiana  a
          missioni internazionali),  e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179. 
              Note all'art. 1: 
              - Per il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70
          (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici  e  del
          rapporto di lavoro del  personale  dipendente),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  2  aprile  1975,  n.  87,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 1  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Lo  stato
          giuridico e il trattamento economico d'attivita' e di  fine
          servizio  del  personale  dipendente  dagli  enti  pubblici
          individuati ai sensi dei seguenti commi  sono  regolati  in
          conformita' della presente legge. 
              2. Sono esclusi dall'applicazione della presente  legge
          gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali
          e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di  assistenza  e
          beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici,
          le universita' e gli istituti di istruzione,  gli  istituti
          di  educazione,  le  opere  universitarie,  le  scuole   di
          ostetricia  autonome,   gli   osservatori   astronomici   e
          vulcanologici, gli istituti geologici,  le  deputazioni  di
          storia patria e in  genere  le  accademie  e  gli  istituti
          culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo  1948,  n.
          472, e  successive  modificazioni,  salvo  quelli  compresi
          nella parte VII della tabella allegata alla presente legge,
          gli  ordini  e  i  collegi  professionali,  le  camere   di
          commercio e gli enti  di  patronato  per  l'assistenza  dei
          lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno. 
              3. La tabella allegata  alla  presente  legge  contiene
          l'elenco degli enti individuali e classificati, sulla  base
          delle funzioni esercitate,  in  categorie  omogenee,  senza
          pregiudizio per le  soppressioni  o  fusioni  di  enti  che
          dovessero intervenire per effetto di  successive  leggi  di
          riforma.». 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 7 dicembre 2000,  n.
          383, (Disciplina delle associazioni di promozione sociale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2000,  n.
          300, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Sono
          considerate   associazioni   di   promozione   sociale   le
          associazioni riconosciute e non riconosciute, i  movimenti,
          i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al
          fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore  di
          associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel  pieno
          rispetto della liberta' e dignita' degli associati. 
              2. Non  sono  considerate  associazioni  di  promozione
          sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge,  i
          partiti   politici,   le   organizzazioni   sindacali,   le
          associazioni  dei  datori  di   lavoro,   le   associazioni
          professionali e di categoria e tutte  le  associazioni  che
          hanno come  finalita'  la  tutela  esclusiva  di  interessi
          economici degli associati. 
              3.   Non   costituiscono   altresi'   associazioni   di
          promozione sociale i  circoli  privati  e  le  associazioni
          comunque  denominate   che   dispongono   limitazioni   con
          riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
          qualsiasi  natura   in   relazione   all'ammissione   degli
          associati  o  prevedono  il  diritto  di  trasferimento,  a
          qualsiasi titolo, della quota associativa  o  che,  infine,
          collegano, in qualsiasi forma,  la  partecipazione  sociale
          alla   titolarita'   di   azioni   o   quote   di    natura
          patrimoniale.». 
              - Per il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si
          veda nelle note alle premesse.