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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 200

Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010
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Testo in vigore dal: 27-1-2010
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno  2009,  n.  69,
che istituisce il  Fondo  perequativo  del  personale  amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato; 
  Visto l'articolo 21 del testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1612,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
febbraio 1972, recante il regolamento per la  riscossione  e  per  la
ripartizione   degli   onorari   e   delle    competenze    spettanti
all'Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale del personale amministrativo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; 
  Ritenuta l'opportunita', in  conformita'  al  predetto  parere,  di
subordinare  transitoriamente  il  diritto  alla  ripartizione  degli
onorari del personale  amministrativo  dell'Avvocatura  dello  Stato,
oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilita'  della
condotta   sul   piano   disciplinare,   in   attesa   dell'auspicato
apprestamento di specifici  ed  obiettivi  strumenti  di  misurazione
della   produttivita'   del   personale   medesimo,   adeguati   alla
peculiarita' delle funzioni dell'Avvocatura, allo  stato  non  ancora
individuati; 
  Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Fondo di perequazione 
 
  1.   Al   Fondo   perequativo    del    personale    amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato, istituito  ai  sensi  dell'articolo  43,
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono: 
    a) gli importi relativi all'attivita' di  segretario  di  collegi
arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai
sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
    b)  una  quota  delle  competenze  spettanti  agli   avvocati   e
procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico  di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,  pari  alla  voce  di
onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui  al  capitolo  I
allegato al decreto del Ministro della giustizia 8  aprile  2004,  n.
127. 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno  2009,  n.  69,
che istituisce il  Fondo  perequativo  del  personale  amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato; 
  Visto l'articolo 21 del testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1612,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
febbraio 1972, recante il regolamento per la  riscossione  e  per  la
ripartizione   degli   onorari   e   delle    competenze    spettanti
all'Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale del personale amministrativo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; 
  Ritenuta l'opportunita', in  conformita'  al  predetto  parere,  di
subordinare  transitoriamente  il  diritto  alla  ripartizione  degli
onorari del personale  amministrativo  dell'Avvocatura  dello  Stato,
oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilita'  della
condotta   sul   piano   disciplinare,   in   attesa   dell'auspicato
apprestamento di specifici  ed  obiettivi  strumenti  di  misurazione
della   produttivita'   del   personale   medesimo,   adeguati   alla
peculiarita' delle funzioni dell'Avvocatura, allo  stato  non  ancora
individuati; 
  Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Fondo di perequazione 
 
  1.   Al   Fondo   perequativo    del    personale    amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato, istituito  ai  sensi  dell'articolo  43,
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono: 
    a) gli importi relativi all'attivita' di  segretario  di  collegi
arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai
sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
    b)  una  quota  delle  competenze  spettanti  agli   avvocati   e
procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico  di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,  pari  alla  voce  di
onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui  al  capitolo  I
allegato al decreto del Ministro della giustizia 8  aprile  2004,  n.
127.